Contributi anche per le imprese non energivore/gasivore
Considerato il costante aumento dei prezzi dell’energia, con la conversione in legge del Decreto Aiuti e la pubblicazione del Decreto Aiuti bis, il legislatore ha ampliato la platea di soggetti che possono fruire del credito d’imposta relativo ai costi sostenuti per l’acquisto e consumo di energia elettrica e gas naturale nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022, facendovi rientrare anche le imprese cosiddette non energivore e non gasivore ai sensi del DM 21.12.2017.
Per la definizione di impresa energivora e gasivora si rimanda al nostro post dell’11 aprile 2022. https://sistemassociati.it/contributo-energia-potenziato-dal-decreto-ucraina/
CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE NON ENERGIVORE
Per le imprese non energivore, titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore al 16,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata ed acquistata nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022.
Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo medio per kWh della componente energia nel primo/secondo trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
A titolo esemplificativo riportiamo un calcolo numerico per la determinazione del credito spettante:
- Prezzo medio della componente energetica primo trimestre 2022: €/kWh 0,28485;
- Prezzo medio della componente energetica primo trimestre 2019: €/kWh 0,09519;
- Variazione percentuale fra i valori: 199,24% (quindi > del 30%);
- Costo sostenuto nel trimestre di riferimento: € 79.500
- Valore del credito di imposta spettante (15% del costo sostenuto): €11.925
CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE NON GASIVORE
Per le imprese diverse da quelle definite “a forte consumo di gas naturale”, è previsto, invece, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici.
Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale nel primo/secondo trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. L’indice dei prezzi a cui fare riferimento per effettuare il calcolo è il Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicato dal Gestore dei mercati energetici (GME). https://www.mercatoelettrico.org/it/
A titolo esemplificativo riportiamo un calcolo numerico per la determinazione del credito spettante:
- Prezzo di riferimento della componente energetica primo trimestre 2022: €/MWh 98,75
- Prezzo di riferimento della componente energetica primo trimestre 2019: €/MWh 20,94
- Confronto in percentuale fra i valori: 371,6%
- Costo sostenuto nel trimestre di riferimento: 86.500
- Valore del credito d’imposta spettante (25% del costo sostenuto): 21.625.
AMMONTARE DEL CREDITO CALCOLATO DAL FORNITORE
Per entrambi i crediti sarà direttamente il fornitore di energia/gas (purché l’azienda non abbia cambiato fornitore dal 2019 ad oggi) a fornire una comunicazione nella quale sono riportati:
- il conteggio dei consumi e dell’incremento % del costo;
- l’importo del credito spettante per il secondo e terzo trimestre dell’anno 2022.
SINTESI
Credito II trim 2022 | Credito III trim 2022 | |
Check incremento costo | + 1^ trimestre 2022
– 1^ trimestre 2019 |
+ 2^ trimestre 2022
– 2^ trimestre 2019 |
Soglia per spettanza del credito | Incremento > 30% | Incremento > 30% |
Ammontare del credito per non energivori | 15% del costo sostenuto nel II trim 2022 | 15% del costo sostenuto nel III trim 2022 |
Ammontare del credito per non gasivori | 25% del costo sostenuto nel II trim 2022 | 25% del costo sostenuto nel III trim 2022 |
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI CREDITI
Entrambi i crediti possono essere utilizzati in compensazione nei modelli F24 per il pagamento di altre imposte entro il 31.12.2022, oppure può essere ceduto a terzi previa apposizione del visto di conformità.
Questi i codici tributo da utilizzare per la compensazione per il credito del II trim:
- codice tributo 6963 “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore”
- codice tributo 6964 “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale”.
Il corrispondente contributo non è soggetto a tassazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili.
Si ricorda che non è previsto alcun credito per i costi di energia/gas sostenuti nel I trimestre 2022, mentre si attendono nuovi interventi da parte del Governo per i mesi a venire.
Post scritto da:
Dott. Nicola Cattelan