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Contributi anche per le imprese non energivore/gasivore

Considerato il costante aumento dei prezzi dell’energia, con la conversione in legge del Decreto Aiuti e la pubblicazione del Decreto Aiuti bis, il legislatore ha ampliato la platea di soggetti che possono fruire del credito d’imposta relativo ai costi sostenuti per l’acquisto e consumo di energia elettrica e gas naturale nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022, facendovi rientrare anche le imprese cosiddette non energivore e non gasivore ai sensi del DM 21.12.2017.

Per la definizione di impresa energivora e gasivora si rimanda al nostro post dell’11 aprile 2022. https://sistemassociati.it/contributo-energia-potenziato-dal-decreto-ucraina/

CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE NON ENERGIVORE

Per le imprese non energivore, titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore al 16,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata ed acquistata nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022.

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo medio per kWh della componente energia nel primo/secondo trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

A titolo esemplificativo riportiamo un calcolo numerico per la determinazione del credito spettante:

  • Prezzo medio della componente energetica primo trimestre 2022: €/kWh 0,28485;
  • Prezzo medio della componente energetica primo trimestre 2019: €/kWh 0,09519;
  • Variazione percentuale fra i valori: 199,24% (quindi > del 30%);
  • Costo sostenuto nel trimestre di riferimento: € 79.500
  • Valore del credito di imposta spettante (15% del costo sostenuto): €11.925

CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE NON GASIVORE

Per le imprese diverse da quelle definite “a forte consumo di gas naturale”, è previsto, invece, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici.

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale nel primo/secondo trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. L’indice dei prezzi a cui fare riferimento per effettuare il calcolo è il Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicato dal Gestore dei mercati energetici (GME). https://www.mercatoelettrico.org/it/

A titolo esemplificativo riportiamo un calcolo numerico per la determinazione del credito spettante:

  • Prezzo di riferimento della componente energetica primo trimestre 2022: €/MWh 98,75
  • Prezzo di riferimento della componente energetica primo trimestre 2019: €/MWh 20,94
  • Confronto in percentuale fra i valori: 371,6%
  • Costo sostenuto nel trimestre di riferimento: 86.500
  • Valore del credito d’imposta spettante (25% del costo sostenuto): 21.625.

 AMMONTARE DEL CREDITO CALCOLATO DAL FORNITORE

Per entrambi i crediti sarà direttamente il fornitore di energia/gas (purché l’azienda non abbia cambiato fornitore dal 2019 ad oggi) a fornire una comunicazione nella quale sono riportati:

  • il conteggio dei consumi e dell’incremento % del costo;
  • l’importo del credito spettante per il secondo e terzo trimestre dell’anno 2022.

 SINTESI

  Credito II trim 2022 Credito III trim 2022
Check incremento costo + 1^ trimestre 2022

– 1^ trimestre 2019

+ 2^ trimestre 2022

– 2^ trimestre 2019

Soglia per spettanza del credito Incremento > 30% Incremento > 30%
Ammontare del credito per non energivori 15% del costo sostenuto nel II trim 2022 15% del costo sostenuto nel III trim 2022
Ammontare del credito per non gasivori 25% del costo sostenuto nel II trim 2022 25% del costo sostenuto nel III trim 2022

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI CREDITI

Entrambi i crediti possono essere utilizzati in compensazione nei modelli F24 per il pagamento di altre imposte entro il 31.12.2022, oppure può essere ceduto a terzi previa apposizione del visto di conformità.

Questi i codici tributo da utilizzare per la compensazione per il credito del II trim:

  • codice tributo 6963 “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore”
  • codice tributo 6964 “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale”.

Il corrispondente contributo non è soggetto a tassazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili.

Si ricorda che non è previsto alcun credito per i costi di energia/gas sostenuti nel I trimestre 2022, mentre si attendono nuovi interventi da parte del Governo per i mesi a venire.


Post scritto da:
Dott. Nicola Cattelan

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