Skip to content
Scarica la versione pdf di questo articolo

 

 

Il giorno 26 febbraio scorso il consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legge cd. PNRR, dipanando alcuni dubbi sulle misure previste per il Piano Industria 5.0. Il Piano intende incentivare i progetti di innovazione effettuati negli esercizi 2024 e 2025 che conseguono una riduzione dei consumi energetici riconducibili ai seguenti tre filoni:

  1. Progetti di efficientamento energetico;
  2. Sistemi per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili a esclusione delle biomasse;
  3. Formazione del personale in competenze per la transizione verde.

 

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Saranno pertanto agevolabili:

  1. investimenti (acquisto o leasing) in beni strumentali materiali e immateriali tecnologicamente avanzati e interconnessi ai sistemi di fabbrica con le caratteristiche già individuare dagli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 per i beni cd. 0, a condizione che i medesimi siano usati in progetti di innovazione che riducano i consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% (oppure in alternativa, riducano i consumi energetici dei processi interessati dall’investimento almeno del 5%);
  2. investimenti in software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  3. investimenti in software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente agli investimenti di cui al punto 2;
  4. investimenti (se superiori a 40 mila euro) in impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo, escluse le biomasse che rispettino i requisiti di risparmio energetico citati al punto 1;
  5. investimenti (se superiori a 40 mila euro) in pannelli fotovoltaici, sono ammessi solo quelli inseriti nel registro Enea (prodotti nella Ue e classificati secondo tre livelli di alta efficienza) che rispettino i requisiti di risparmio energetico citati al punto 1;
  6. investimenti (se superiori a 40 mila euro) per la formazione in competenze per la transizione ecologica, ammessi solo entro il 10% dell’investimento complessivo, con un tetto a 300 mila euro e limitazione all’attività di formatori esterni all’azienda individuati con successivo decreto del Mimit.

 

QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il sistema di agevolazione si compone di nove differenti aliquote da applicare all’ammontare dell’investimento effettuato e dipende congiuntamente dalla soglia di volumi di investimento effettuati e dai risultati in termini di risparmio energetico raggiunti per opera dell’investimento effettuato (suddivisi in tre fasce di efficienza energetica):

  • per investimenti fino a 2,5 milioni di euro:
    • aliquota di credito spettante del 45% se il risparmio energetico raggiunge la terza fascia riducendo i consumi energetici in misura superiora al 10% per l’unità produttiva o in misura superiora al 15% per il processo;
    • aliquota di credito spettante del 40% se il risparmio energetico raggiunge la seconda fascia riducendo i consumi energetici dal 6 al 10% per l’unità produttiva o dal 10 al 15% per il processo;
    • aliquota di credito spettante del 35% se il risparmio energetico raggiunge la prima fascia riducendo i consumi energetici dal 3 al 6% per l’unità produttiva o dal 5 al 10% per il processo;
  • per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro:
    • aliquota di credito spettante del 25% se il risparmio energetico raggiunge la terza fascia riducendo i consumi energetici in misura superiora al 10% per l’unità produttiva o in misura superiora al 15% per il processo;
    • aliquota di credito spettante del 20% se il risparmio energetico raggiunge la seconda fascia riducendo i consumi energetici dal 6 al 10% per l’unità produttiva o dal 10 al 15% per il processo;
    • aliquota di credito spettante del 15% se il risparmio energetico raggiunge la prima fascia riducendo i consumi energetici dal 3 al 6% per l’unità produttiva o dal 5 al 10% per il processo;
  • per investimenti compresi tra 10 e 50 milioni di euro:
    • aliquota di credito spettante del 15% se il risparmio energetico raggiunge la terza fascia riducendo i consumi energetici in misura superiora al 10% per l’unità produttiva o in misura superiora al 15% per il processo;
    • aliquota di credito spettante del 10% se il risparmio energetico raggiunge la seconda fascia riducendo i consumi energetici dal 6 al 10% per l’unità produttiva o dal 10 al 15% per il processo;
    • aliquota di credito spettante del 5% se il risparmio energetico raggiunge la prima fascia riducendo i consumi energetici dal 3 al 6% per l’unità produttiva o dal 5 al 10% per il processo.

Il calcolo del risparmio energetico raggiunto sarà basato sul raffronto tra i consumi dell’anno precedente a quello di avvio degli investimenti.

 

ADEMPIMENTI DI CERTIFICAZIONE

Per l’accesso al contributo, le imprese dovranno assolvere i seguenti adempimenti:

  1. presentare un’apposita comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) prima e dopo il completamento degli investimenti;
  2. ottenere la doppia certificazione di un valutatore indipendente (uno ex-ante per definire lo stato dell’arte dei consumi energetici in atto, e uno ex-post a ultimazione dell’investimento per verificarne l’effettivo beneficio in termini di riduzione dei consumi energetici) per verificare il rispetto del requisito di riduzione del consumo energetico;
  3. ottenere una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato o abilitato alla revisione legale dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.

Per le Pmi, le spese per le certificazioni energetiche saranno riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 10mila euro concorrendo comunque nel limite delle spese ammissibile già elencato in precedenze.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione dei conti, le spese per questa certificazione possono incrementare il credito d’imposta fino a 5mila euro concorrendo comunque nel limite delle spese ammissibile già elencato in precedenze.

La spettanza del credito è subordinata alla concessione da parte del Mimit, il quale è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione l’importo del credito concesso, che diventa disponibile trascorsi dieci giorni.

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO

Il credito spettante dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante F24 in un’unica rata, tassativamente entro il 31 dicembre 2025.

L’eccedenza non compensata entro questa data potrà essere utilizzata nelle successive cinque annualità in cinque rate di pari importo.

Il credito d’imposta non potrà formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

L’importo del credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo dell’investimento dismesso se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’attività d’impresa o anche destinati a stabilimenti diversi da quelli che hanno dato diritto all’agevolazione, oppure in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nel caso di leasing.

 

PIANO 4.0

Gli incentivi 4.0, nella misura attuale del 20%, restano in vigore per chi effettua investimenti in digitalizzazione che non realizzano un predeterminato risparmio energetico.

A differenza di quanto ipotizzato in un primo momento, in relazione ai medesimi costi ammissibili, le due agevolazioni non sono cumulabili tra loro.

 

DECRETI ATTUATIVI

A seguito dell’emanazione del Decreto legge PNRR del 26 febbraio si attendono alcuni provvedimenti attuativi a opera del Mimit e con particolare riguardo a:

  • un primo decreto, da emanarsi entro la fine di marzo 2024 che definirà, tra gli altri:
    • contenuto e modalità di trasmissione di comunicazioni e certificazioni;
    • criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito;
    • procedure di concessione e fruizione del credito d’imposta, nonché di controllo ed eventuale recupero;
    • individuazione dei requisiti dei certificatori.
  • un secondo decreto, per il quale non è indicata una data limite di emanazione, che definirà i requisiti dei formatori cui le imprese si potranno rivolgere per le spese di formazione agevolabili.

Post scritto da:

Dott.ssa Anna Foresti

Dottore commercialista e revisore legale

 

 

Condividi questo articolo su: