Skip to content

Contributo energia potenziato dal Decreto Ucraina 

CONTRIBUTI ENERGETICI ALLA LUCE DELLE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO UCRAINA – BIS

Considerato il costante aumento dei prezzi dell’energia, anche a seguito delle note vicende ucraine, il legislatore amplia la platea di soggetti che possono accedere ai crediti di imposta per i consumi di energia elettrica e di gas naturale.

Vengono, infatti, rafforzate quelle misure già introdotte dal DL 17/2022 e parallelamente viene introdotto un ulteriore credito d’imposta per quelle imprese che non potendo considerarsi a “forte consumo di energia” erano impossibilitate ad accedere all’originario beneficio fiscale.

  1. POTENZIAMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE

Novità sull’ammontare del credito

Imprese energivore

L’articolo 5 del DL 21/2022 apporta delle modifiche all’articolo 4 del DL 17/2022 rideterminando l’ammontare del credito d’imposta concesso alle imprese energivore che dal 20% è innalzato al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Si ricorda che per essere considerate imprese a “forte consumo di energia elettrica” bisogna essere in possesso dei requisiti descritti dall’art. 3 del D.M. 21 dicembre 2017, ossia: l’impresa deve consumare almeno 1 GWh/anno e rispettare uno dei seguenti requisiti:

  1. operare nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE; LINK
  2. operare nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE ed essere caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL non inferiore al 20%; LINK
  3. non rientrare fra quelle di cui ai punti a) e b), ma essere ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). LINK

Imprese gasivore

Il medesimo articolo 5 del DL 21/2022 modifica, altresì, l’articolo 5 del DL 17/2022; quest’ultimo prevedeva in capo alle imprese definite a “forte consumo di gas naturale” un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022: tale aliquota viene ora elevata al 20%.

Si rammenta che un’impresa per essere definita a forte consumo di gas naturale deve operare in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541., della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022. LINK

Novità sulle modalità di fruizione del credito

Viene previsto che, con riferimento ai suddetti crediti, la compensazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2022 e, in alternativa, tale credito potrà essere ceduto, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito ed altri intermediari.

Tali crediti non sono soggetti alle disposizioni riguardanti i limiti annuali di compensazione e non rilevano ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e nemmeno ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità ex art. 61 e 109 comma 5 del Tuir.

Infine, tali crediti sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, purché tale cumulo non sia superiore al costo sostenuto, considerando in questo conteggio anche la non concorrenza del credito alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.

2. NUOVO CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE NON ENERGIVORE O GASIVORE

Imprese non energivore

I requisiti per accedere al nuovo beneficio fiscale spettante per il consumo di energia elettrica si possono sintetizzare nei seguenti punti:

  • Non essere imprese energivore;
  • Essere dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW;
  • Avere sostenuto un incremento del costo per kwh della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto di imposte e di eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Se rispettati tali requisiti l’impresa potrà godere di un credito d’imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia che è stata effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Viene richiesto che tali spese siano adeguatamente comprovate mediante le relative fatture.

Imprese non gasivore

Parallelamente viene introdotto un nuovo beneficio fiscale con riferimento al consumo di gas naturale, la cui spettanza è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:

  • Non essere imprese gasivore;
  • Avere sostenuto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. L’indice dei prezzi a cui fare riferimento per effettuare questo calcolo è il Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicato dal Gestore dei mercati energetici (GME). https://www.mercatoelettrico.org/it/

Se rispettati tali requisiti l’impresa avrà diritto ad un credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.

Non si dovranno considerare, a tale fine, i consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici, dove, per usi termoelettrici si intende l’impiego del gas per il riscaldamento degli ambienti o per la produzione di energia elettrica.

Modalità di fruizione del credito

Analogamente a quanto previsto per i crediti delle imprese energivore e gasivore la fruizione del credito avviene tramite compensazione in F24 entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022 e, in alternativa, è possibile la cessione, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

Anche questi crediti non sono soggetti alle disposizioni riguardanti i limiti annuali di compensazione e non rilevano ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e nemmeno ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità ex art. 61 e 109 comma 5 del Tuir.

I crediti di cui sopra sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, purché tale cumulo non sia superiore al costo sostenuto, considerando in questo conteggio anche la non concorrenza del credito alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.


Post scritto da:
Dott. Stefano Lorandi

Condividi questo articolo su: