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Con la risposta 454/2022 dello scorso 16 settembre l’Agenzia delle Entrata fornisce la propria interpretazione circa il regime transitorio relativo ai dividendi su partecipazioni qualificate introdotto dall’art. 1 comma 1006 della L. 205/2017, ritenendo che sia necessaria la materiale corresponsione entro il 31 dicembre 2022 per beneficiare del regime transitorio introdotto dall’art.1 comma 1006 della L. 205/2017.

Come noto, la Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha riformato la disciplina della distribuzione degli utili relativi alle partecipazioni detenute in società di capitali da parte di persone fisiche non in regime d’impresa. In particolare, la riforma ha eliminato la distinzione tra soci qualificati e soci non qualificati e ha proceduto a uniformarne la tassazione con l’applicazione di una ritenuta alla fonte del 26% per tutti i dividendi distribuiti con utili formatisi a partire dall’esercizio 2018.

La medesima Legge ha introdotto un periodo transitorio, applicabile ai dividendi deliberati entro il 31 dicembre 2022, che prevede la sopravvivenza della disciplina previgente, ovverosia la concorrenza parziale alla formazione del reddito soggetto ad IRPEF, secondo le percentuali seguenti percentuali:

  • 40,00% per gli utili prodotti fino al 2007;
  • 49,72% per gli utili prodotti dal 01.01.2008 al 31.12.2016;
  • 58,14% per gli utili prodotti dal 01.01.2017 al 31.12.2017.

La società istante rappresenta all’Agenzia come la stessa intenda convocare una o più assemblee entro il 31 dicembre 2022, per deliberare la distribuzione ai soci in tutto o in parte delle riserve formatesi con utili prodotti ante 2018, anche allo scopo di permettere ai soci di beneficiare del regime transitorio comportante una minor imposizione in capo ai soci persone fisiche.

Trattandosi di importi consistenti, tuttavia, la società prospetta che la materiale corresponsione dei dividendi deliberati non avvenga interamente entro il 31 dicembre 2022 ma in più tranche anche nel corso del 2023 e degli anni successivi.

Secondo l’interpretazione prospettata dall’istante anche sulle corresponsioni 2023 e successive la stessa intende non operare la ritenuta a titolo di imposta del 26% ritenendo che continui ad essere applicabile il regime previgente in quanto la delibera di distribuzione degli stessi sia stata assunta entro la data del 31 dicembre 2022.

L’Agenzia delle Entrate smentisce la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente ritenendo che l’individuazione normativa dell’arco temporale di vigenza del regime transitorio e l’applicazione del principio di cassa, porti a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applichi la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento indipendentemente se gli stessi derivino da utili maturali ante 2018 e la relativa delibera di distribuzione sia stata assunta entro il 31 dicembre 2022.

Tale interpretazione non convince pienamente in quanto la Legge 205/2017, nell’introdurre il regime transitorio, prevede unicamente che i dividendi siano deliberati entro la data ultima di vigenza del regime e nulla dice circa la loro materiale corresponsione.

Certamente però chi si stia organizzando per beneficiare del regime in parola, prima del suo termine finale, dovrà tenere conto dell’interpretazione proposta dall’agenzia ed è bene quindi che si organizzi per reperire la liquidità necessaria onde evitare future contestazioni.


Post scritto da:
Dott. Marco Snichelotto

Dottore commercialista e revisore legale

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