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Ritorna attuale il tema della riduzione dei termini ordinari d’accertamento grazie alla recente risposta dell’agenzia delle Entrate del 2 agosto 2022, per mezzo della quale è stata chiarita la possibilità per il contribuente titolare di partita IVA di beneficiare della riduzione dei termini d’accertamento biennale anche per operazioni di incasso e pagamento effettuati tramite strumenti quali le ricevute bancarie (RI.BA) e gli avvisi bancari (MAV).

Normativa

L’articolo 3 del Dlgs 127/2015 e successive modifiche, tenuto conto dei chiarimenti dell’amministrazione finanziaria successivi, introduce nell’ordinamento la possibilità per il contribuente titolare di partita IVA di ridurre di due anni i termini ordinari d’accertamento ai fini IVA e redditi.

Vengono ammessi a tale beneficio quei contribuenti che si trovino in possesso dei seguenti requisiti, il primo afferente alle modalità di fatturazione delle proprie operazioni attive, il secondo riguardante le modalità di incasso delle proprie operazioni attive e di pagamento di quelle passive.

PRIMO REQUISITO -> Il contribuente titolare di partita IVA deve documentare le proprie operazioni attive per mezzo di fattura elettronica tramite il Sistema d’interscambio e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati e dei corrispettivi giornalieri. Sul punto è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 438/2022, che coloro che sono esonerati dalle modalità di documentazione di cui sopra, per poter beneficiare della riduzione in oggetto, dovranno volontariamente produrre tale documentazione.

SECONDO REQUISITO -> Il contribuente titolare di partita Iva potrà beneficiare della suddetta riduzione qualora garantisca la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi alle operazioni sopra riportate se di ammontare superiore a 500 euro.

Riguardo tale requisito il MEF ha decretato che la tracciabilità è garantita qualora siano stati impiegati i seguenti mezzi:

  • bonifico bancario o postale;
  • carta di debito o carta di credito;
  • assegno bancario, circolare o postale con clausola di non trasferibilità;

L’Amministrazione finanziaria ha esplicitato, con la Risposta 404/2022, come debbano considerarsi inclusi nel novero dei mezzi di pagamento tracciabili anche il pagamento e l’incasso di Ricevute bancarie (RI.BA) e degli Avvisi bancari (MAV), tali strumenti, invero, “contengono gli elementi funzionali all’identificazione delle parti e del credito oggetto di pagamento”.

Si precisa, inoltre, che la ricezione ed il pagamento con mezzi tracciabili di fatture cartacee consente comunque la possibilità di usufruire del beneficio in parola.

Adempimenti

Il contribuente dovrà rispettare i due requisiti di cui sopra e dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi riferita all’esercizio in cui questi si manifestano che intende avvalersi della facoltà di riduzione del termine in cui l’Amministrazione Finanziaria può esercitare il proprio potere accertativo.

Tale riduzione avrà ad oggetto solamente i redditi d’impresa e di lavoro autonomo che vengono dichiarati dai soggetti passivi.

Facendo un esempio di un contribuente il cui periodo d’imposta coincide con il 31 dicembre dell’anno, lo stesso, usufruendo del beneficio sarà potenzialmente accertabile solo con riferimento ai periodi d’imposta dei 3 anni precedenti, essendo il termine ordinario individuato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.


Post scritto da:
Dott. Stefano Lorandi

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