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Potenziato il bonus Formazione 4.0 per le PMI

Il bonus Formazione 4.0 è stato istituito con la Legge di Bilancio del 2018 con la finalità di dare un opportuno completamento alle norme agevolative che hanno incentivato l’acquisto di impianti e macchinari tecnologicamente evoluti, consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il piano Industria 4.0.

Nella sua formazione originaria, la norma premiava le imprese che sostenevano costi del personale per la formazione nell’ambito delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali, a titolo di esempio, big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. L’attività formativa doveva coinvolgere i settori aziendali espressamente previsti dall’allegato alla legge, e in particolare le aree di vendita e marketing, di informatica e di tecniche e tecnologie di produzione.

La Legge di Bilancio per il 2021 ha poi disposto la proroga del bonus fino al 31 dicembre 2022, ampliando anche il tipo di spese ammissibili. Infine, l’art.22 del Dl 50/2022 (decreto Aiuti) lo ha potenziato per le PMI, ponendo però determinate condizioni.

Ad oggi, dunque, il credito di imposta per la Formazione 4.0 interessa tutte le imprese, purché non si trovino in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o altra procedura concorsuale, e non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.lgs. n.231/2001.

La fruizione del credito è inoltre subordinata al rispetto delle normative sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

I costi ammessi includono:

  1. le spese del personale relative ai formatori, per le ore di partecipazione alla formazione;
  2. i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
  3. i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  4. le spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Per effetto delle ultime modifiche apportate dal decreto Aiuti, per i progetti formativi avviati successivamente al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto, queste spese danno origine ad un credito di imposta pari al:

  • 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
  • 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese;
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le grandi.

La maggiorazione del credito spetta a condizione che le attività formative, la cui durata non potrà essere complessivamente inferiore alle 24 ore, siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

Il decreto attuativo del Mise dello scorso 1 luglio, in corso di pubblicazione, ha stabilito che i soggetti che possono erogare la formazione appartengono alle seguenti categorie:

  1. soggetti accreditati presso la Regione o la Provincia autonoma o fondi interprofessionali, Università pubbliche o private, soggetti con certificazione di qualità, Istituti tecnici superiori;
  2. centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 232/2016;
  3. European digital innovation hubs selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 del Regolamento (Ue)2021/694.

Sarà poi necessario il rispetto di alcune fasi nel processo di formazione. In primis si deve accertare, in capo ai soggetti a cui è erogata la formazione, il livello di competenze sia di base che specifiche rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali; ciò avviene attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità da stabilire con futuro decreto direttoriale del Mise.

Sulla base del livello di competenze accertato, e in funzione delle esigenze dell’impresa, il soggetto formatore stabilisce il contenuto e la durata delle attività formative più adeguate ai destinatari.

Fermi restando poi i consueti obblighi dichiarativi e documentali, quali la conservazione dei registri di presenza e delle fatture dei consulenti, la predisposizione di una relazione dell’attività svolta, la certificazione del revisore legale e l’indicazione nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi, l’onere che contraddistingue questo tipo di attività formativa è proprio l’accertamento finale del livello di competenze raggiunto dal dipendente partecipante. Tale accertamento avrà luogo tramite la somministrazione di un test finale, da svolgersi secondo i criteri e le modalità indicate in un prossimo decreto direttoriale, a seguito del quale conseguirà il rilascio da parte del soggetto formatore di un apposito attestato.

Una volta maturato il credito, lo si potrà utilizzare in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il decreto Aiuti precisa, infine, che nel caso in cui i progetti formativi avviati dopo il 18 maggio non soddisfino i nuovi requisiti appena descritti, il credito di imposta spetterà in misura ridotta, rispettivamente, al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese.

In considerazione della maggior complessità apportata alla procedura inerente a questo bonus, peraltro contrapposta ad un innalzamento significativo della percentuale del credito, si auspica che il termine per la fruizione della formazione agevolata venga prorogato, almeno fino al termine previsto per la maturazione del credito di imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali, di cui il bonus formazione costituisce naturale corollario.


Post scritto da:
Dott.ssa Marta Mattiello

Dottore commercialista e revisore legale

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