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INTRODUZIONE

Il legislatore, con l’introduzione dell’art. 12 del D.Lgs. 29 novembre 2018 n. 142, attuativo della direttiva 2016/1164/UE (c.d. “ATAD”), ha provveduto ad inserire nel corpo del Testo Unico delle Imposte sui Redditi il nuovo art. 162-bis. La norma, applicabile alla generalità dei soggetti d’imposta, contiene le “nuove” definizioni di “intermediari finanziari”, “società di partecipazione finanziaria” e “società di partecipazione non finanziaria” valide ai fini fiscali.

Tale ultima definizione individua quei soggetti che svolgono l’attività di detenzione di partecipazioni in società industriali e commerciali di servizi, definiti comunemente “holding industriali”.

Le disposizioni del nuovo art. 162-bis del TUIR trovano applicazione dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (con impatto, quindi, per la prima volta sui modelli REDDITI e IRAP 2019). Tramite apposite clausole di salvaguardia, vengono fatti salvi i comportamenti adottati nei periodi d’imposta precedenti a quello di efficacia delle nuove disposizioni, anche ove non coerenti con queste ultime.

DEFINIZIONI

L’art 162-bis del TUIR, co. 1, lett. c), precisa che, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, si definiscono società di partecipazione non finanziaria e assimilati:

1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;

2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell’articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

Quanto all’identificazione delle società di partecipazione non finanziaria “vere e proprie” di cui al n.1), la distinzione viene operata con riguardo all’assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui al co.1 lett. a) del medesimo art. 162-bis del TUIR (in buona sostanza banche, società di intermediazione mobiliare, sim, sgr ecc..), trattasi perciò di partecipazioni in società industriali e commerciali di servizi.

Quanto all’identificazione dei soggetti “assimilati” di cui al n.2) basti in questa sede identificarli nei soggetti i quali possono anche non detenere partecipazioni ma che tuttavia svolgono determinate tipologie di attività non nei confronti del pubblico quali ad esempio attività esercitate solo nei confronti del gruppo di appartenenza (c.d. società captive del gruppo), attività di factoring nei confronti delle società del gruppo, rilascio di garanzie nei confronti delle società del gruppo e così via.

Nel prosieguo, parlando di società di partecipazione non finanziaria, si farà riferimento essenzialmente ai soggetti di cui al n. 1).

REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

Ai fini della qualificazione quale società di partecipazione non finanziaria il co. 3 dell’art. 162-bis TUIR prevede che “l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale”.

Tale impostazione differisce rispetto all’impostazione previgente che identificava le holding industriali nelle società per le quali sussisteva l’obbligo dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 113 del D.Lgs. 385/93.

In base al nuovo art. 162-bis del TUIR la verifica della prevalenza deve essere accertata sulla base di un unico esercizio e rendendo irrilevante il requisito economico.

Viene, infine, confermato in via di legge l’orientamento interpretativo secondo cui, per la determinazione del requisito della prevalenza, occorre considerare non solo il valore delle partecipazioni, ma anche quello dei crediti finanziari (in tale senso debbono essere letti gli “altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati” di cui al co. 3 dell’art. 162-bis TUIR).

PROFILI FISCALI

Di seguito vengono sintetizzati principali profili che attengono al regime fiscale applicabile alle società di partecipazione non finanziaria.

Derivazione rafforzata

Le società di partecipazione non finanziaria (diverse dalle micro imprese) hanno l’obbligo di seguire le regole di derivazione rafforzata di cui all’art. 83, co. 1, del TUIR, per cui rilevano ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili nazionali.

Con la derivazione rafforzata si tende ad assumere le rappresentazioni di bilancio ispirate al principio di prevalenza della sostanza sulla forma; ciò determina una rappresentazione dei fatti tesa ad evidenziare gli effetti sostanziali alla luce dell’effettivo trasferimento dei correlati rischi e benefici in luogo di quella giuridica o formale. Il fine di tale rappresentazione è quello di ridurre le discordanze tra l’utile di bilancio ed il reddito di impresa.

Con riferimento alle holding industriali è necessario analizzare il dettato dell’art. 2435-ter c.c., il quale fissa i parametri per l’individuazione delle micro imprese, che si ricordano essere:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: Euro 175.000,00;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 350.000,00;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5.

Per essere qualificata come micro impresa una società non deve superare congiuntamente due limiti per due esercizi consecutivi.

In tale contesto si evidenzia che in un consistente numero di situazioni le holding industriali ricadono nella definizione di micro imprese, posto che di regola superano il parametro dell’attivo patrimoniale, ma non quelli dei ricavi e dei dipendenti, dei quali sono spesso prive; in tale contesto possono sussistere pertanto situazioni in cui si rende necessario la gestione di un doppio binario civile e fiscale.

Irap

Le società di partecipazione non finanziaria determinano il valore della produzione netta a norma dell’art. 6 co. 9 del D.Lgs. 446/97; non si registrano pertanto novità rispetto al passato.

Il principio generale è quello per il quale debbono essere seguite le regole dettate per le società di capitali non esercenti attività bancaria, finanziaria e assicurativa, con taluni correttivi di natura finanziaria.

La base imponibile IRAP è determinata sommando al valore della produzione la differenza tra:

  • la somma degli interessi attivi e dei proventi assimilati;
  • la somma degli interessi passivi e degli oneri assimilati.

Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare, ovverosia sono indeducibili nella misura del 4%.

Tra i proventi e gli oneri assimilati dovrebbero rientrano tutti i proventi e gli oneri che si originano dall’impiego attivo o passivo di capitale pur se non sono qualificabili come interessi.

A partire dal 2008 non concorrono più alla formazione della base imponibile IRAP delle holding industriali:

  • le plusvalenze (minusvalenze) derivanti dalla cessione o dalla valutazione delle partecipazioni;
  • i dividendi;
  • i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo.

Alle società di partecipazione non finanziaria si applica un’aliquota IRAP maggiorata pari al 4,65% che a sua volta può subire ulteriori incrementi, da regione a regione, sino ad un massimo del 5,57%.

Interessi passivi

In tema di deducibilità degli interessi passivi il D.Lgs. 142/2018 ha proceduto a modificare l’art. 96 del TUIR pur mantenendo la distinzione tra la generalità dei soggetti IRES (tra cui le società di partecipazione non finanziaria) che applicano il monitoraggio del ROL e gli intermediari finanziari, le imprese di assicurazione e le società capogruppo di gruppi assicurativi, per i quali è stata confermata la deducibilità in misura integrale o per il 96% degli interessi passivi sostenuti.

Per le società di partecipazione non finanziaria le quali svolgono esclusivamente l’attività di detenzione di partecipazioni possono presentarsi situazioni problematiche quanto alla deducibilità degli interessi passivi se solo si considera il fatto che i proventi finanziari di cui alle voci C.15 e C.16, che per tali società costituiscono l’unico componente di segno positivo del conto economico, non vengono ricompresi nel calcolo del ROL.

Come anticipato il D.Lgs. 142/2018 ha previsto la modifica completa dell’art. 96 del TUIR; le modifiche avranno influenza a partire dal periodo di imposta 2019.

Le principali novità hanno riguardo:

  • al riporto degli interessi attivi non utilizzati ai fini della deduzione degli interessi passivi ai periodi d’imposta successivi;
  • con riferimento alle società che hanno optato per il consolidato fiscale l’eventuale eccedenza di interessi passivi indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta:
  • un risultato operativo lordo (ROL) capiente non integralmente sfruttato per la deduzione;
  • un’eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari rilevanti ai fini della compensazione con gli interessi passivi.
  • alla modifica del calcolo del ROL da attuarsi mediante la differenza tra il valore e i costi della produzione (ad esclusione di ammortamenti e canoni di leasing) assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa (c.d. “ROL fiscale”);
  • al riporto dell’eccedenza del ROL (fiscale) limitato a cinque periodi di imposta, utilizzando prioritariamente il 30% del ROL dell’esercizio e poi il 30% di quello riportato dai periodi d’imposta precedenti a partire da quello meno recente.

Società di comodo

Nell’ambito della disciplina delle società di comodo, di cui all’art. 30 L. 724/1994, sono previste talune cause di disapplicazione parziale legate alla natura di holding della società; parziale in quanto comporta l’esclusione delle partecipazioni dal calcolo dei ricavi minimi presunti nell’ambito del test di operatività.

Pertanto al contribuente è consentito di non applicare i coefficienti di reddittività sul valore degli asset interessati dalla disapplicazione né, tantomeno, deve considerare gli eventuali ricavi iscritti a conto economico e direttamente riferibili alle partecipazioni detenute; in altre parole non si considerano i dividendi e le eventuali plusvalenze relative alle partecipazioni che si escludono dal test.

Si precisa che in caso di detenzione di sole partecipazioni in società considerate non di comodo la disapplicazione è totale anche se la holding non ha ricavi.

L’Agenzia delle Entrate, circolare n. 44 del 09.07.2007, ha precisato che la disciplina delle società non operative si applica alla holding anche quando questa detiene partecipazioni in società escluse per legge dalla disciplina in quanto residenti all’estero e prive di una stabile organizzazione nel territorio italiano; ciò comporta che la società holding non può escludere in maniera automatica le partecipazioni estere dal test di operatività (ciò in quanto non è possibile verificare lo status di società operativa della partecipata estera applicando il test di comodo italiano alle risultanze di un bilancio redatto con criteri e regole diverse), resta tuttavia possibile disapplicare la disciplina, tra l’altro, con la presentazione di un’apposita istanza di interpello.

Indici Sintetici di Affidabilità fiscale

Le società di partecipazione non finanziaria sono soggette agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) in quanto questi si applicano alla generalità dei soggetti esercenti attività d’impresa o arti e professioni (fanno eccezione pertanto le holding costituite nella forma di società semplice).

Si segnala che per il periodo d’imposta 2018 non è stato approvato l’ISA relativo al codice ATECO delle holding pure (64.2), che non forniscono servizi ulteriori alle partecipate, per cui tali società non sono soggette ad alcun adempimento.

Anagrafe tributaria

Gli operatori finanziari sono tenuti ad effettuare i seguenti tipi di comunicazioni all’Archivio dei rapporti con operatori finanziari dell’Anagrafe tributaria:

  • comunicazioni con cadenza mensile relative ai rapporti o alle operazioni di natura finanziaria instaurate nell’ambito, oppure al di fuori, di un rapporto continuativo;
  • comunicazione integrativa annuale delle movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui sopra.

Ai predetti adempimenti comunicativi sono tenute anche le società di partecipazione non finanziaria e assimilate, sulla base dell’art. 10, co. 10 del D.Lgs. 141/2010 come modificato dal D.Lgs. 142/2018.

Le informazioni da comunicare con cadenza mensile hanno riguardano, tra le altre:

  • le partecipazioni;
  • i finanziamenti ricevuti ed effettuati dalla holding;
  • i prestiti obbligazionari emessi e sottoscritti dalla holding o da terzi, e quelli emessi e sottoscritti dalle partecipate o da terzi;
  • il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate.

A partire dal 2016 gli operatori non devono più trasmettere, con periodicità mensile, le comunicazioni relative a rapporti la cui instaurazione era già stata comunicata e che non hanno subito variazioni nel mese precedente (c.d. comunicazione negativa).

Si precisa, inoltre, che la comunicazione integrativa annuale non deve essere trasmessa rispetto ai rapporti inerenti portafogli, cessioni indisponibili, depositi chiusi, garanzie, crediti, finanziamenti, fondi pensione, patti compensativi, finanziamenti in pool, partecipazioni e altri rapporti già oggetto di comunicazione mensile; sulla base di tale impostazione le holding industriali possono essere pertanto esonerate dalla comunicazione integrativa annuale, nella misura in cui detengano esclusivamente i rapporti precedentemente elencati, in caso di rapporti già trasmessi che non hanno subito modifiche.

CRS e FATCA

Nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS), le holding di partecipazioni possono essere tenute, al ricorrere di alcune condizioni, ad effettuare le comunicazioni relative ai dati dei conti dei soggetti non residenti, regolate dal D.M. 28 dicembre 2015. Tale obbligo sussisterebbe se, per la tipologia di attività svolta, la holding rientrasse nella categoria delle Entità di investimento, come definite all’art. 1 co. 1 lett. h) del citato D.M. citato.

La norma peraltro esclude la sussistenza di tale qualifica rispetto alle entità in cui tutta l’attività consista nella detenzione di partecipazioni o nella fornitura di servizi alle partecipate che svolgono attività industriali, commerciali o di servizi (condizione che caratterizza le c.d. “holding statiche”, che non sarebbero quindi tenute agli obblighi di comunicazione).

Ove rientrasse tra i soggetti obbligati, la holding dovrebbe effettuare la comunicazione CRS sia nel caso in cui effettivamente sussistano rapporti con soggetti non residenti sia nel caso in cui detti rapporti non sussistano (in questo secondo caso dovrà essere presentata la Comunicazione di assenza di dati da comunicare). La cadenza delle comunicazioni CRS è annuale e prevista, di volta in volta, sulla base di appositi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate (la scadenza per le comunicazioni relative all’anno 2018 inizialmente prevista per il 30 aprile 2019 è stata spostata al 21 giugno 2019).

Con riferimento invece alla normativa del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) che regola i rapporti di comunicazione con l’autorità fiscale statunitense per il contrasto all’evasione fiscale dei contribuenti statunitensi che fanno investimenti tramite intermediari finanziari esteri, gli intermediari sono tenuti a identificare i titolari dei conti detenuti nel proprio paese da cittadini e residenti negli Stati Uniti e a trasmetterle tramite le agenzie delle entrate nazionali all’autorità fiscale americana.

La normativa è recepita nell’ordinamento italiano dal D.M. 06 agosto 2015, laddove all’art. 1, co. 1, n. 7.1, viene previsto che sono soggette alla comunicazione, tra le altre, anche le entità la cui attività principale consiste nella detenzione, diretta o indiretta, di tutte o parte delle quote o azioni di uno o più membri del proprio Expanded Affiliated Group (concetto assimilabile a quello del gruppo societario dove un’entità controlla le altre entità, ovvero le entità sono soggette a controllo comune, laddove il controllo comprende il possesso, diretto o indiretto, di più del 50% dei diritti di voto e del valore di un’entità). Anche per le comunicazioni FATCA la cadenza è annuale e prevista, di volta in volta, sulla base di appositi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.


Post scritto da:
Dott. Tobia Cavedon

 

 

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