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L’esenzione per il passaggio generazionale d’impresa nella bozza di circolare sulla tassazione del trust – spunti per la consultazione

E’ stata pubblicata lo scorso 11 agosto 2021 sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza di circolare sulla disciplina fiscale del trust a commento delle novità normative in tema di imposizione diretta nonché delle numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità in ordine alla imposizione indiretta.

Chi sia interessato ha tempo fino al 30 settembre 2021 per inviare proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione. Lo scopo della consultazione è permettere alle Entrate di valutare le osservazioni trasmesse, ai fini di un eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare.

Con specifico riferimento alle imposte indirette, la bozza di circolare recepisce l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione la quale da tempo costantemente esclude che l’atto iniziale di dotazione del trust sconti l’imposta di donazione (c.d. “tassazione in entrata”) ed invece afferma che solo il trasferimento definitivo al beneficiario finale potrà scontare l’imposizione (c.d. “tassazione in uscita”) superando in tal modo le indicazioni di prassi in passato emanate dall’amministrazione finanziaria e mettendo così fine ad una consistente mole di contezioso sul punto.

Circa le modalità di applicazione dell’imposta di successione e donazione al trust, nella prospettiva della tassazione in uscita, pare condivisibile l’idea che, date le specificità dell’istituto in esame, il presupposto impositivo dell’arricchimento del beneficiario si formi in maniera progressiva.

Istituzione, dotazione, gestione ed infine, trasferimento al beneficiario, sono vicende collegate alla medesima causa. Pertanto, per l’individuazione di alcuni dei termini della funzione di tassazione occorrerà fare riferimento al momento della dotazione (es. per l’individuazione del rapporto disponente-beneficiario e del corrispondente scaglione di aliquota) per altri termini occorrerà guardare al momento finale del trasferimento (es. per la misura delle aliquote vigenti). (Un discorso più ampio meriterebbe invece l’individuazione della base imponibile su cui applicare l’imposta).

Ciò detto, non pare vi sia motivo per cui tale impostazione concettuale non possa essere parimenti applicata anche all’eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni ed in particolare all’esenzione per il passaggio generazionale d’impresa ai sensi dell’art. 3 comma 4 ter del TUSD.

Anche con riferimento a tale aspetto infatti pare sostenibile che gli effetti del trust, quale rapporto giuridico unitario, vadano complessivamente considerati al fine di comprendere se essi siano rispettosi delle condizioni previste dalla norma agevolativa.

In tale prospettiva non parrebbero sconfessate le conclusioni di cui alla Circolare n.48/E del 06/08/2007 e alla Risoluzione n. 110/E del 23/04/2009 secondo la quale le condizioni previste dalla norma di cui all’art. 3 comma 4 ter del TUSD possono ritenersi soddisfatte qualora:

  • il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni
  • i beneficiari finali siano i discendenti e/o coniuge del disponente
  • il trust non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell’azienda o delle partecipazioni trasferite in trust
  • il trustee sia obbligato a detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell’atto segregativo dell’azienda e/o delle partecipazioni)
  • il trustee renda apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l’attività di impresa (o detenere il controllo).

Tuttavia, la bozza di circolare in consultazione parrebbe affermare il contrario e ciò sta causando numerose preoccupazioni agli operatori del settore.

Non pare sia interesse di nessuno negare agli operatori nazionali l’utilizzo di uno strumento efficace e innovativo per la progettazione di passaggi generazionali d’impresa di successo.

Ci si augura quindi che a seguito dei commenti e delle osservazioni che verranno presentate dagli operatori l’Agenzia voglia chiarire il punto confermando le conclusioni della Circolare n.48/E/2007 e alla Risoluzione n. 110/E/2009 nella parte in cui viene riconosciuta l’esenzione in esame purché siano soddisfatte le condizioni

prescritte dal predetto art. 3, comma 4 ter.


Post scritto da:
Dott. Marco Snichelotto

Dottore commercialista e revisore legale

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