Il 10 luglio 2017 l’OCSE ha rilasciato la nuova versione delle linee guida per il transfer pricing (“Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations”). L’aggiornamento è volto principalmente a recepire le modifiche introdotte dal progetto “BEPS” (base erosion and profit shifting) avviato all’inizio del 2013 per arginare i fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva tra i diversi stati.
Con riferimento alla tematica del transfer pricing l’OCSE ritiene che le varie entità di un gruppo multinazionale debbano essere remunerate sulla base dello specifico apporto nella catena del valore, in base allo svolgimento delle proprie funzioni (valore generato dalle cosiddette significant people function), tenendo in considerazione i rischi assunti e gli assets utilizzati dalle stesse nell’espletamento di tali funzioni.
Tra le modifiche apportate alle guidelines si segnalano i seguenti aspetti.
- Nuove linee guida in tema di analisi dei rischi nel TP
Il capitolo 1 delle linee guida introduce nuove indicazioni per l’analisi dei rischi nelle transazioni intercompany. Viene posta particolare enfasi all’effettiva condotta delle parti: la gestione dei rischi è un concetto diverso dall’assunzione dei rischi e va declinata considerando il concetto di “controllo del rischio” e “capacità finanziaria ad assumere il rischio”.
- Il three-tiered approach nella TP documentation
L’OCSE vuole spingere i paesi ad adottare un approccio standardizzato (c.d. three-tiered approach) per la documentazione TP la quale comprende: un master file, un country file e il nuovo country by country report (nel capitolo V è allegato un modello per tutti e tre i documenti). Il country by country report dovrà contenere le informazioni relative all’allocazione globale del reddito del gruppo multinazionale e a specifici indicatori economici con riferimento ai vari paesi in cui il gruppo opera. Una reportistica uniforme permetterebbe alle amministrazioni fiscali di focalizzare l’attenzione sugli aspetti più sostanziali di una verifica sui prezzi di trasferimento, risultando più efficienti in termini di costi e tempi di verifica. Tra le indicazioni specifiche fornite anche la necessità di stabilire i prezzi di trasferimento in conformità all’arm’s lenght principle in base alle informazioni disponibili al momento della transazione.
- Le nuove indicazioni per i beni intangibili
Viene aggiornato il capitolo VI specificatamente dedicato ai beni immateriali, ossia quei beni che non sono né un “physical asset” né un “financial asset”. In base alle nuove indicazioni, nonostante l’identificazione della proprietà legale dei beni immateriali possa essere uno strumento utile ai fini della individuazione dei soggetti che hanno diritto a ricevere i relativi ritorni economici, è necessario procedere sempre all’analisi funzionale con l’obiettivo di individuare eventuali ulteriori soggetti che hanno diritto a tali profitti (legal ownership vs economic ownership). Con riferimento ai metodi suggeriti per la definizione dei prezzi di trasferimento per i beni immateriali l’OCSE indica il CUP e il profit split. L’applicazione del CUP presuppone però l’identificazione di transazioni comparabili affidabili, il che non è sempre possibile. Qualora poi gli intangibles abbiano caratteristiche uniche e siano di valore particolarmente elevato, il metodo da prediligere è il profit split (la nuova guida riporta a tal proposito diversi esempi esplicativi sui beni immateriali).
- I servizi infragruppo a basso valore aggiunto
Al capitolo VII viene introdotta una nuova parte dedicata ai cosiddetti servizi infragruppo a basso valore aggiunto (low value adding services). Si tratta di servizi con funzione prevalentemente di supporto, che non fanno parte del core business del gruppo, non richiedono l’utilizzo di intangibles rilevanti e non richiedono la gestione di rischi significativi né a loro volta determinano rischi di notevole entità. Si tratta quindi di servizi routinari che non producono un valore rilevante per il prestatore o il fruitore. La determinazione della remunerazione dei servizi a basso valore aggiunto è ammessa secondo un criterio semplificato. L’OCSE propone a tal fine un mark up pari al 5% del costo che può essere applicato anche senza una sottostante analisi di benchmark.
Le nuove linee guida OCSE sono liberamente consultabili a questo indirizzo internet:
Alessandro Pegoraro | www.sistemassociati.it
Post scritto da:
dott. Alessandro Pegoraro
Dottore commercialista e revisore legale.