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La Legge di Bilancio per il 2023 ha introdotto una serie di misure atte ad agevolare la regolarizzazione della posizione di coloro che, per diversi motivi, sono stati inadempienti verso il Fisco.

Una di queste misure concerne la sanatoria delle irregolarità formali, per le quali viene concesso al contribuente di mettersi in regola pagando una somma fissa per ogni annualità da sanare.

La norma stabilisce quindi che “le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Dal punto di vista soggettivo non vi sono limitazioni alla tipologia di contribuente che può avvalersi di tale sanatoria.

Dal punto di vista oggettivo, la circolare ministeriale n.2/E del 2023 ha specificato che la sanatoria riguarda violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Sono pertanto distinte dalle violazioni sostanziali, che al contrario incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.

La circolare riporta un elenco, peraltro non esaustivo, di irregolarità sanabili, che si riportano al fine di meglio comprendere la portata dell’istituto in questione:

  • presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997)
  • omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
  • omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997)
  • irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)
  • omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997)
  • omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)
  • erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997)
  • violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)
  • tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997)
  • irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997)
  • omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014)
  • omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011)
  • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
  • detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
  • irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)
  • omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012)
  • mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).

Non è in ogni caso possibile avvalersi di questa sanatoria per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Si segnala che la successiva circolare 6/E ha incluso nella lista di tali violazioni anche l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, oltre i termini ordinari, quando le stesse vengano però incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta.

Al fine di sanare le irregolarità formali compiute, sarà necessario versare un importo fisso di 200 euro per ogni periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali. Qualora le violazioni formali non si riferiscano ad un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse. Il versamento dovrà essere effettuato con modello F24 in una sola rata entro il 31 ottobre 2023, ovvero in due rate di pari importo, scadenti il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024, con codice tributo TF44.

Perché la sanatoria possa ritenersi perfezionata, contestualmente al versamento, viene richiesto anche che le irregolarità vengano “rimosse” entro il termine massimo del 31 marzo 2024, ove ciò sia possibile in relazione alla tipologia di violazione commessa.

Qualora il contribuente voglia sanare tutte le annualità ancora aperte, il costo preventivabile sarebbe di Euro 1.200, per la copertura tombale dei periodi di imposta dal 2017 al 2022 (quest’ultimo fino alla data del 31 ottobre, per espressa previsione legislativa).

Vi è comunque la possibilità di optare anche per la sanatoria di singole annualità.

In conclusione, si tratta indubbiamente di una copertura limitata a violazioni meno gravi, ma il costo della regolarizzazione va attentamente valutato in un contesto di elevata complessità e numerosità di adempimenti, che potrebbero far salire il conto di eventuali regolarizzazioni nei prossimi anni.


Post scritto da:

Dott.ssa Marta Mattiello

Dottore commercialista e revisore legale

 

 

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