Skip to content

Credito R&S: tra accertamenti, appelli al MiSE e un mini condono

Il 2021 ha visto intensificarsi esponenzialmente le attività di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate per il credito ricerca e sviluppo (Credito R&S).

L’incremento dell’attività di controllo ha scaturito, come prevedibile, un aumento delle contestazioni. Tralasciando i rilievi originati da carenze formali della documentazione o da errori di calcolo del credito spettante, ad uniformare tra loro le contestazioni ci sarebbe una presunta mancanza dei requisiti atti a qualificare le attività svolte come attività di ricerca e sviluppo.

Secondo l’Agenzia delle entrate un miglioramento, ancorché significativo, dei processi o dei prodotti non sarebbe di per sè sufficiente alla qualifica dell’investimento come investimento in ricerca e sviluppo. L’agenzia si rifà alla definizione di attività di ricerca e sviluppo esposta nel manuale Frascati nella sua edizione 2015 secondo la quale un’attività, per essere considerata di R&S, deve riscontrare 5 criteri:

  • essere rivolta al nuovo;
  • essere basata su concetti originali ed ipotetici;
  • presentare delle incertezze circa la sua futura realizzazione (rischio tecnico);
  • essere pianificata organizzata (sistematica);
  • puntare a risultati che possano essere riprodotti o trasferiti.

In particolare, l’attività di ricerca agevolabile si costituirebbe in un’innovazione di settore, un concreto avanzamento delle conoscenze dell’azienda investitrice rispetto allo stato dell’arte per il mercato e/o il settore di riferimento. Secondo questa definizione, inoltre, l’attività di R&S presenta delle incertezze, anche tecniche, di realizzazione poiché per essere attività di ricerca e sviluppo il suo output non deve essere realizzabile con le conoscenze tecniche disponibili.

Ne consegue, naturalmente, che un mero intervento di efficientamento o di miglioramento dei processi e prodotti aziendali non costituisce attività agevolabile nella misura in cui questo non rappresenta un’innovazione per l’intero settore di riferimento, un incremento delle conoscenze a disposizione dell’azienda, e non presenti un rischio tecnico di realizzo.

Questo cambio di paradigma da parte dell’Agenzia si può far risalire al 2018, in particolare alla circolare Mi.S.E. del 9 febbraio 2018, n. 59990 la quale, solo con riferimento all’attività di sviluppo di software, riporta, in ultima analisi, al manuale di Frascati, e in particolare alla sua versione del 2015.

Ciò nonostante, i controlli e le relative sanzioni poste in essere nell’ultimo periodo riguardano anche i crediti portati in compensazione in periodi anteriori al 2018.

L’implicazione del manuale di Frascati quale strumento interpretativo della definizione di attività ammissibile si può ricondurre anche alla Comunicazione della Commissione Europea del 27 giugno 2014 (2014/C 198/01). Tale Comunicazione poteva, al più, fare riferimento al manuale di Frascati del 2002 il quale qualificava come attività di R&S un’attività tale da consentire miglioramenti tecnici su prodotti o processi ponendo al centro il miglioramento in sé senza confrontarlo con il settore di riferimento.

In sostanza, dunque, non vi è nessun riferimento normativo al manuale di Frascati del 2015, e se osserviamo la sola normativa nazionale, ovvero la norma istitutiva del credito R&S, il D.L. n. 145/2013 all’articolo 3 individua come attività agevolabili le attività di:

  1. lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l’acquisizione  di  nuove conoscenze  sui fondamenti  di fenomeni  e  di  fatti  osservabili […];
  2. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad  acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti, processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti, processi o servizi esistenti […];
  3. acquisizione, combinazione, strutturazione e  utilizzo  delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale […];
  4. produzione e collaudo di prodotti, processi  e  servizi,  a condizione  che  non  siano  impiegati  o  trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali […].

La normativa andrebbe dunque ad agevolare anche le attività che permettano un mero miglioramento di prodotto o di processo (punto b) escludendo le sole “modifiche ordinarie o periodiche”.

Conseguentemente ai primi rilievi e alle prime sanzioni si sono espresse le due CTP, di Vicenza e di Ancona, chiamate a dirimere le prime controversie. Sebbene le due Commissioni non si siano espresse con riguardo all’effettiva validità dei requisiti di merito richiesti dall’Agenzia per considerare un’attività agevolabile concordano nel ribadire che l’Agenzia da sola non ha i mezzi necessari a valutare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti dal manuale di Frascati 2015; mentre la CTP di Vicenza parla di “eccesso di potere”, la CTP di Ancona suggerisce che l’Agenzia si rivolga al Mi.S.E. per ottenere un giudizio competente circa l’effettiva natura delle attività che hanno dato origine ai crediti discussi.

Nell’attesa che vada delineandosi un filone giuridico che dia certezza ai contribuenti, il DL Fiscale approvato il 15 ottobre 2021 prevede una possibile sanatoria per tutti i soggetti che hanno utilizzato il credito tra il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2019 i quali potranno riversare l’importo del credito contestato senza sanzioni a condizione che l’atto di contestazione non sia divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del decreto.

La scelta di avvalersi della sanatoria è volontaria ed attivabile attraverso l’invio di un’apposita richiesta all’Agenzia entro il 30 settembre 2022. Viene così rimesso al contribuente l’onere di stabilire se il suo credito è stato ottenuto per attività di R&S così come definite dal Frascati 2015 o meno; con il rischio di una sanzione, quella per credito inesistente, che può andare dal 100% al 200% dell’importo contestato.

 


Post scritto da:
Dott. Luca Cracco

Condividi questo articolo su: