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I beneficiari delle detrazioni per superbonus o altri bonus edilizi di cui all’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, che hanno sostenuto le spese detraibili nel corso del 2022 (o per le rate residue non fruite relative a spese sostenute nel 2020 e 2021) e che non intendono fruirne in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, dovevano presentare la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante entro il 31.3.2023 (il termine del 16.3.2023 è stato prorogato al 31.3.2023 dall’art. 3 co. 10-octies del DL 198/2022).

Nel caso in cui un contribuente non ne abbia provveduto o che la comunicazione di opzione trasmessa nei termini sia stata scartata per errori formali o sostanziali, al ricorrere di determinate condizioni, può provvedervi attraverso la “remissione in bonis”, alla sua presentazione entro il 30.11.2023.

Cosa prevede la normativa della “remissione in bonis”

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema esprimendosi nella circolare n.33 del 6.10.2022 e più recentemente nella risposta all’interpello n. 348 del 14.06.2023 e n. 406 de 31 luglio 2023

Nella Circolare n. 33/2022 l’Agenzia delle Entrate ha:

  • Individuato quando si è in presenza di un errore formale (l’errore – o l’omissione – relativo a dati della comunicazione che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto) e quando di un errore sostanziale (l’errore – o l’omissione – relativo ai dati della Comunicazione che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto);
  • fornito le modalità di correzione degli errori commessi nella compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per determinati interventi “edilizi” o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”;
  • previsto la possibilità di avvalersi della c.d. “remissione in bonis”, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, per le comunicazioni delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 presentate tardivamente o scartate per errori compilativi.

Nella risposta all’interpello n. 348 del 14.6.2023, ha invece chiarito, che, in caso di errori sostanziali nella comunicazione di opzione, il credito d’imposta nel cassetto fiscale del cessionario è:

  • inesistente, se manca il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente) e, contestualmente, l’inesistenza non è riscontrabile con controlli automatizzati o formali;
  • non spettante, in tutti gli altri casi.

Da ultimo, l’Agenzia è intervenuta di nuovo nella risposta all’interpello n. 406 del 31.07.2023, affermando che non è possibile sanare con l’istituto della remissione in bonis la tardiva e o mancante presentazione della comunicazione all’ENEA (oltre 90 giorni dalla data fine lavori se lavori sono conclusi o oltre 90 giorni dal termine di ciascun SAL).  Dalla risposta emerge che se l’asseverazione è stata predisposta, timbrata e firmata entro il termine ultimo per il tempestivo invio della comunicazione di opzione quest’ultima può essere presentata con remissione in bonis (e può essere esercitata la remissione in bonis anche per l’invio all’ENEA dell’asseverazione tempestivamente predisposta se l’asseverazione per fine lavori è inviata oltre 90 giorni).

Quindi nel caso in cui alla data ultima per il suo tempestivo invio il contribuente dichiari (come nel caso oggetto della richiamata risposta) che l’asseverazione non solo non era stata ancora inviata, ma nemmeno era stata predisposta,  non è possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis per sanarne l’omesso invio nei termini all’ENEA e, conseguentemente, non è possibile sanare l’omessa comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito mancando il requisito sostanziale per poterne beneficiare.

Cosa fare nel caso non si sia presentata comunicazione o se questa è stata scartata per errori formali o sostanziali?

L’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 33 del 6.10.2022 ha riconosciuto la facoltà di avvalersi della “remissione in bonis” di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 per le seguenti casistiche:

  • comunicazioni di opzione non inviate nei previsti termini di trasmissione (per le spese sostenute nel 2022 il termine di invio era il 31.03.2023);
  • comunicazioni di opzione scartate per meri errori di compilazione e non ripresentate nei termini previsti (entro 5 giorni dallo scarto);
  • comunicazioni di opzione viziate da errori sostanziali, se il cessionario ha rifiutato l’accettazione del credito presente nel proprio cassetto fiscale, ma il termine di invio di una nuova comunicazione risulta ormai decorso;

comunicazioni viziate da errori sostanziali, con correlata trasmissione all’Agenzia delle Entrate, tramite PEC, dell’istanza di annullamento dell’accettazione del credito già operata dal cessionario.

Per beneficiare della “remissione in bonis”:

  • il contribuente deve essere in possesso di tutti i requisiti per beneficiare della detrazione fiscale per la quale intende esercitare l’opzione ex art. 121 del DL 34/2020;
  • deve esserci un contratto di cessione sottoscritto fra cedente e cessionario prima del 31.03.2023; nel caso in cui la cessione avvenga favore di soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione) la remissione è consentita comunque anche in presenza di un accordo non sottoscritto. Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, l’accordo di cessione della detrazione non è soggetto a prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata (la circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 16, precisa che l’accordo di cessione non richiede forme particolari, né tanto meno obblighi di registrazione e/o data certa ai fini della prova della sua data di stipula);
  • la violazione non sia stata constatata mediante controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate (con un avviso pubblicato nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate tramite la quale è stata inviata la comunicazione, l’Agenzia può sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni inviate nel caso vi siano profili di rischio) o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza;
  • sia versata, mediante il modello F24 “Elementi identificativi” (ELIDE), la sanzione minima di cui all’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97 (pari a 250,00 euro), non compensabile e non ravvedibile; l’Agenzia delle Entrate non ha precisato se la sanzione di 250,00 euro sia riferibile all’intervento nel suo complesso (con una pluralità di comunicazioni), al singolo contribuente, oppure alla singola comunicazione di opzione. Per come è scritta la norma dell’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 sembrerebbe che la “remissione in bonis”, e quindi la sanzione di 250,00 euro, riguardi la singola “comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti”. Pertanto, come orientamento prevalente e prudente, nel caso vi siano più tipologie di interventi, la sanzione va versata per ogni comunicazione di opzione per la quale si aderisce alla “remissione in bonis”;
  • nel caso in cui a seguito di una comunicazione di opzione annullata per un errore sostanziale ed il credito sia già stato utilizzato in compensazione nel modello F24 dal cessionario, è necessario procedere al riversamento del credito “indebitamente” utilizzato nonché al versamento, mediante ravvedimento operoso, della sanzione per indebita compensazione da “credito non spettante” (pari al 30% del credito utilizzato, ulteriormente ridotto secondo la disciplina del ravvedimento ex art. 13 del DLgs. 472/97);

In presenza di tutti i suddetti requisiti, è consentito l’invio telematico della comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al termine “ordinario” di trasmissione dell’opzione (che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, scade il 30 novembre).


Post scritto da:

Dott.ssa Francesca Zoppello

Dottore commercialista e revisore legale

 

 

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