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In questa fase dell’anno tutti i cantieri relativi alle abitazioni unifamiliari si dirigono verso la chiusura dei lavori, per poter beneficiare della maxi detrazione del 110%.

Senza soffermarsi su quale sarà la configurazione di questa agevolazione nel corso del 2023, oggetto di recenti modifiche da parte del nuovo Governo, per concretizzare il beneficio massimo si punta ad effettuare e pagare i lavori inerenti al 110% entro il 31 dicembre 2022.

La normativa fiscale si intreccia spesso in questo settore con quella edilizia e dai pochi operatori che ancora accettano di acquistare i crediti di imposta sono pervenute richieste di ricevere copia non solo delle asseverazioni che comprovano i requisiti per l’agevolazione ma anche di presentare copia del DURC di congruità.

Le caratteristiche di questo documento sono state declinate con il decreto del Ministero del Lavoro n. 143/2021, che ha dato seguito al Dl 76/2020 definendo il nuovo obbligo di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili.

La verifica di tale congruità si applica:

  • nell’ambito dei cantieri pubblici;
  • nell’ambito dei cantieri privati, il cui valore complessivo sia pari o superiore a 70.000 euro.

In questi cantieri trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ricordiamo anche che per poter cedere i crediti derivanti da bonus edilizi, per i lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022, purché di importo complessivo superiore a 70.000 euro, è d’obbligo indicare il contratto collettivo applicato dall’impresa edile nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture.

Nell’ambito dei bonus edilizi i cantieri di interesse sono ovviamente quelli privati, per i quali l’art.4 del D.M. 143 stabilisce che l’attestazione di congruità della manodopera debba essere richiesta prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva. L’obbligo di adempiere in tal senso è ricordato anche dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2022 al paragrafo 8.

Il D.M. 143 dispone che queste disposizioni si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.

L’attestazione di congruità è richiesta alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, che la rilascia entro dieci giorni dalla richiesta. In sede di inserimento della richiesta l’impresa dovrà indicare l’importo complessivo dell’opera, che serve a verificare se l’impresa è tenuta alla comunicazione in funzione del suddetto limite dei 70.000 euro, e l’importo dei lavori edili, oggetto della verifica di congruità vera e propria. Nella FAQ n.2 rilasciata da CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili) si ribadisce che le attività non edili non rilevano ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile. Esse devono però essere considerate al fine della verifica della soglia dei 70.000 euro.

Sempre all’interno delle FAQ, la CNCE ha chiarito che, nel caso in cui i lavori vengano affidati a imprese diverse, per valore complessivo dell’opera, nella fase di avvio del sistema, deve intendersi quello indicato nella notifica preliminare all’Azienda Sanitaria Locale (FAQ 12). Ai fini della verifica del superamento del limite di 70.000 euro, contano tutte le opere svolte anche in subappalto, persino se svolte esclusivamente da lavoratori autonomi cui viene affidata l’esecuzione (FAQ 13).

Non rileva infine che l’impresa affidataria non sia iscritta alla Cassa Edile in quanto il sistema CNCE_EdilConnect consente a tutte le imprese affidatarie (iscritte o meno alla Cassa Edile), sulle quali ricade la verifica della congruità, di registrarsi al portale e di inserire i dati necessari all’effettuazione della verifica stessa (cfr. FAQ 1).

Qualora la richiesta dell’attestazione di congruità dia esito negativo e l’impresa non proceda alla regolarizzazione nei termini assegnati dalla Cassa Edile, viene pregiudicato anche il rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line. La CNCE, alla FAQ 6 del 15 febbraio 2022, sottolinea come questo possa a sua volta riflettersi nel mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali, che sono incompatibili con situazioni di violazioni delle obbligazioni contributive, relativamente agli operai utilizzati nell’intervento. Ad onor del vero è difficile ricondurre la violazione contributiva specificatamente ai lavori eseguiti per conto del committente beneficiario della detrazione, ma ciò non toglie che una situazione di irregolarità generale inneschi con maggiore probabilità verifiche sullo specifico cantiere, con maggiori probabilità di contestazioni sulle detrazioni ad esso connesse.

Non è stato ancora chiarito quale sia l’effetto della mancata richiesta del DURC di congruità, dovuta per esempio ad una dimenticanza, anche se è logico pensare che la sua mancanza equivalga ad un esito negativo. Si potrebbe pensare di rimediare all’omissione mediante una remissione in bonis, al pari di quanto previsto per l’omesso invio nei termini del modello fiscale di comunicazione di cessione del credito o dell’asseverazione all’Enea, come chiarito dalla C.M. 33/E del 2022, ma al momento questa soluzione necessita di trovare conforto in una presa di posizione ufficiale da parte degli uffici.

 


Post scritto da:
Dott.ssa Marta Mattiello

Dottore commercialista e revisore legale

 

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