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L’art. 119 del Decreto Rilancio prevede un sostanziale incremento delle agevolazioni attualmente esistenti che ricadono generalmente nella definizione di detrazioni per la Riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013.

In via generale viene incrementato al 110% l’importo dell’aliquota della detrazione spettante per determinate tipologie di intervento destinate al risparmio energetico (in luogo degli usuali importi del 65%).

La detrazione interessa le spese documentate e sostenute per il periodo intercorrente dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo (in luogo della consueta ripartizione in dieci quote annuali).

Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni) dalle case popolari, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per gli interventi realizzati su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci).

Con riferimento agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari la norma limita l’intervento alle sole prime case, lasciando invece aperta la possibilità di effettuare i lavori su immobili che non siano prima casa purchè non unifamiliari.

Per quanto attiene alla tipologia di interventi agevolabili, la norma precisa che trattasi di:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (cappotto termico) per un ammontare di spese complessivo non superiore a Euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione per un ammontare di spese complessivo non superiore a Euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione per un ammontare di spese complessivo non superiore a Euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • tutti gli ulteriori tipi di intervento di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 (tipicamente la sostituzione di infissi esterni e schermature solari) nei limiti di spesa per ciascun intervento previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai punti precedenti.

I requisiti tecnici per fruire della detrazione impongono il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se ciò non risulta possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) rilasciato da un perito abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Possono altresì godere della suddetta detrazione al 110% anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 in cinque quote annuali di pari importo per interventi:

  • relativi all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione, oltre alle spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
  • di installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici per un ammontare di spese complessivo non superiore a Euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di Euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico da ripartire tra gli aventi diritto, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di Riqualificazione energetica o di adozione di misure antisismiche precedentemente citati. L’agevolazione è estesa anche all’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici suddetti.
  • di installazione di infrastrutture per la ricarica di autoveicoli elettrici negli edifici tra gli aventi diritto, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di Riqualificazione energetica precedentemente citati.

L’art. 121 del Decreto prevede, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle usuali detrazioni, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, sino ad un importo massimo corrispondente al corrispettivo dovuto stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la trasformazione del corrispondete importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tale opzione può essere esercitata in relazione alle spese sostenute per interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia);
  • efficienza energetica ( apposito paragrafo del presente documento);
  • adozione di misure antisismiche (cfr. apposito paragrafo del presente documento);
  • recupero e restauro della facciata di edifici esistenti, ivi inclusa quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  • installazione di impianti fotovoltaici (cfr. apposito paragrafo del presente documento);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (cfr. apposito paragrafo del presente documento).

Tale possibilità è generalmente fruibile dai medesimi soggetti che godono della specifica agevolazione citata, quindi anche dalle società commerciali per le agevolazioni loro spettanti.

Con riguardo alla trasformazione in credito d’imposta (fruibile in capo al fornitore o cedibile ad un istituto di credito) viene prevista la possibilità di utilizzo in compensazione da parte del cessionario sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal cedente e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dal cedente medesimo. In linea generale la trasformazione in credito d’imposta ha l’obiettivo di risolvere il problema dei cosiddetti “incapienti” che perderebbero l’agevolazione per carenza di imposte da versare.

Si segnala tuttavia che la conversione della detrazione in sconto da parte del fornitore trova una difficoltà applicativa nella disposizione che prevede che il cessionario (fornitore) debba recuperare la quota di credito nell’anno di cessione senza possibilità di riportarlo agli anni successivi ovvero di chiederlo a rimborso, di fatto trasferendo il problema dell’incapienza sul fornitore. Tale criticità probabilmente renderà più verosimile l’ipotesi di cessione del credito a istituti finanziari.

Si segnala che i fornitori o gli altri soggetti cessionari rispondono solamente per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto; ad ogni modo l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito degli ordinari poteri di controllo previsti dal DPR 600/1973, procederà alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

La definizione delle modalità attuative delle suddette opzioni viene rimandata ad un emanando provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, precisando comunque che l’opzione per la cessione del credito dovrà esercitarsi in via telematica.

 


Post scritto da:
Dott. Tobia Cavedon

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