La legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199 del 30.12.2025) ha previsto la riproposizione dell’iper-ammortamento. La norma ricordiamo riconosce una maggiorazione del costo d’acquisto ai fini della deducibilità degli ammortamenti sui beni materiali ed immateriali 4.0 andando di fatto a sostituire i precedenti bonus relativi agli investimenti in beni strumentali ex L. 148/2020 e il bonus investimenti transizione 5.0.
Soggetti beneficiari
Possono fruire dell’iper-ammortamento esclusivamente i soggetti titolari del reddito d’impresa.
Sono pertanto esclusi:
- Soggetti esercenti arti e professioni;
- Soggetti in regime forfettario (di cui alla legge 190/2014);
- Imprese che vertono in uno stato di crisi (liquidazione giudiziale, liquidazione volontaria o sottoposte ad altra procedura concorsuale);
- Imprese assoggette a sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 06.06.2001.
Inoltre, si ricorda che la spettanza dell’iper-ammortamento è comunque subordinata a:
- il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Investimenti agevolabili
Gli investimenti che rientrano nell’agevolazione, secondo l’art. 1 co. 429 della Legge di Bilancio sono i beni strumentali all’attività d’impresa acquistati nuovi o presi in leasing da aziende ubicate nel territorio dello Stato. Inoltre, requisito essenziale risulta essere, sia per beni materiali che immateriali, la produzione degli stessi in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo.
Nel dettaglio, vengono quindi considerati agevolabili:
- Beni materiali e immateriali 4.0, compresi nei nuovi elenchi allegati alla legge di Bilancio 2026 (Allegati IV e V), interconnessi al sistema aziendale o alla rete di fornitura;
- Beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo (ex. Beni beneficiari del credito d’imposta transazione 5.0).
In merito ai beni di cui all’Allegato IV alla L. 199/2025, si tratta dei beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, riconducibili alle seguenti categorie:
- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
- sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0;
- beni strumentali per l’elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.
Per i beni materiali (tranne gli impianti fotovoltaici), le imprese devono inoltre dotarsi di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente, ovvero di una dichiarazione di origine resa dal produttore ai sensi del DPR 445/2000, attestante che il bene è stato integralmente ottenuto ovvero ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, conformemente ai criteri di cui all’art. 60 del Regolamento (Ue) n. 952/2013.
Per quanto riguarda invece i beni di cui all’Allegato V alla L. 199/2025, ovvero beni immateriali, si fa riferimento a software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali, funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.
Nel caso dei beni immateriali l’attestazione d’origine, resa dal produttore o licenziante, richiede una procedura più dettagliata dove è necessario anche verificare:
- la sede dello sviluppo sostanziale del bene intesa come indicazione del luogo in cui sono state svolte le attività di ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging.
- l’attestazione che almeno la metà del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti operanti stabilmente in territorio Ue/See.
- l’indicazione di eventuali componenti open source implementate nel software, che non rilevano ai fini della determinazione dell’origine.
Infine, in relazione agli investimenti in fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo, la norma fissa i massimali di costo ammissibile e i criteri di dimensionamento. Sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 co. 1 lett. b) e c) del DL 9.12.2023 n. 181, vale a dire:
- moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Ambito temporale e momento dell’effettuazione
L’iper-ammortamento è previsto sugli investimenti agevolabili effettuati dal 01.01.2026 al 30.09.2028.
Come specifica la norma, risulta essenziale individuare quale sia il momento di effettuazione dell’investimento e a tal fine si applica la regola generale della competenza prevista dall’art. 109 del TUIR. In particolare, l’investimento in bene mobili si considera sostenuto quando è avvenuta la consegna o spedizione del bene o, se successiva, la data in cui si è verificato l’effetto traslativo della proprietà o di altro diritto reale.
Nel caso di bene in leasing, si considera la data di consegna del bene al locatario.
Misura dell’agevolazione
L’iper-ammortamento viene riconosciuto in base alla quota di investimento effettuata secondo una logica a scaglioni ed in particolare, la maggiorazione stabilita è pari al:
- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti tra i 10 e 20 milioni di euro.
Esempio 1 – Società SRL
Impresa acquista nel 2026 un bene agevolato sostenendo un costo di 1.000.000 di euro.
L’agevolazione relativa all’iper-ammortamento spettante sarà:
- 800.000 (180 % per l’investimento effettuato da 1 a 2.500.000 euro).
In aggiunta si deve considerare la deducibilità ordinaria prevista pari al 100% del costo ovvero 1.000.000.
Pertanto si avrà:
Ammontare deducibile: 1.800.000 + 1.000.000= 2.800.000
Risparmio imposta: 672.000 (2.800.000*24%)
Costo netto del bene agevolato: 328.000 (1.000.000-672.000)
Esempio 2 – Società SNC
Impresa acquista nel 2026 un bene agevolato sostenendo un costo di 1.000.000 di euro.
L’agevolazione relativa all’iper-ammortamento spettante sarà:
- 800.000 (180 % per l’investimento effettuato da 1 a 2.500.000 euro).
In aggiunta si deve considerare la deducibilità ordinaria prevista pari al 100% del costo ovvero 1.000.000.
Pertanto si avrà:
Ammontare deducibile: 1.800.000 + 1.000.000= 2.800.000
Risparmio imposta: 1.204.000 (2.800.000*43%).
Costo netto del bene agevolato: -204.000 (1.000.000-1.204.000)
Procedura richiesta
L’accesso all’agevolazione non avviene in modo automatico ma risulta necessario presentare domanda in via telematica mediante la piattaforma sviluppata dal GSE. Secondo una prima bozza del decreto attuativo inviato dal Mimit al Mef, la procedura prevede:
- una comunicazione preventiva dove indicare gli investimenti programmati;
- una comunicazione di conferma dell’avvenuto investimento mediante pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo da effettuarsi entro 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria,
- una comunicazione di completamento da inviarsi una volta completato l’investimento o comunque entro il 15 novembre 2028, a cui dovrà essere allegata una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile rilasciata da un revisore iscritto all’albo.
Le caratteristiche tecniche dei beni dovranno essere comprovate da apposita perizia asseverata, corredata da un’analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei relativi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative. Per i beni 4.0 il cui costo unitario di acquisizione non supera i 300.000 €, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante ex DPR 445/2000.
Cumulabilità
Secondo l’art.1 co. 431 della Legge 199/2025 il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbaino ad oggetto i medesimi costi d’investimento, a condizione che il sostegno:
- Non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti;
- Non porti al superamento del costo sostenuto.
Cessione o sostituzione del bene
Dalla formulazione della nuova norma si evince che non è possibile continuare a beneficiare dell’iper-ammortamento qualora, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione:
- il bene sia ceduto o alternativamente,
- il bene venga destinato a strutture produttive ubicate all’estero anche se appartenenti al medesimo soggetto.
Tuttavia, se il soggetto sostituisce il bene agevolato ceduto con un altro bene avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori allora l’iper-ammortamento sarà ancora applicabile a patto che la sostituzione avvenga nello stesso periodo d’imposta. Pertanto, se la sostituzione del bene dovesse avvenire nel periodo d’imposta successivo, non si potrà più fruire delle residue quote della maggiorazione dell’ammortamento.
Coordinamento con precedenti crediti d’imposta (4.0 e 5.0)
Fermo restando che la disposizione sull’iper-ammortamento fa riferimento agli investimenti effettuati dal 2026, è stato rilevato che dovrebbero poter accedere alla nuova misura anche gli investimenti già avviati nell’ambito dei precedenti crediti d’imposta 4.0 e 5.0, ma non completati entro il 31.12.2025 o in alternativa, prenotati entro il 31.12.2025 ma non effettuati entro 30.06.2026.
CASO: Valutazione possibilità passaggio da credito 4.0 a iper-ammortamento
Proponiamo di seguito un caso in cui una società ha fatto una comunicazione preventiva al GSE per un l’acquisto di un bene 4.0. Ha già versato l’acconto dovuto del 20% entro il 31.12.2025 ma la consegna del bene è prevista nell’anno 2026, comunque entro il 30/06/2026.

Da quanto pervenuto, i fondi per i beni 4.0 sono a rischio esaurimento quindi ci si chiede, qualora il fondo fosse esaurito una volta consegnato il bene, se la società potrebbe beneficiare del credito d’imposta 5.0 (fondi ancora disponibili) o alternativamente, se potrebbe invece accedere al nuovo iper-ammortamento.
Nel secondo caso la possibilità è confermata purché il bene venga consegnato in data successiva al 30.06.2025.
Si attende comunque il decreto attuativo per avere maggiori dettagli e verificare i nuovi modelli di comunicazione.
Lo studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Post scritto da:
Dott.ssa Giorgia Callegaro
