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Dal 1 gennaio 2018 sono entrate in vigore le misure di semplificazione relative alla compilazione dei modelli Intrastat 2018.

Le novità hanno effetto per gli elenchi relativi all’acquisto di beni e servizi (Intra2-bis e Intra2-quater) aventi periodo di riferimento decorrente dal 2018. Nulla varia per l’invio degli elenchi relativi alla cessione di beni o prestazioni di servizi prestate (intra1-bis e intra1-quater).

Come specificato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il provvedimento si colloca in un più ampio processo di razionalizzazione e semplificazione dei flussi informativi Intrastat con l’obiettivo di evitare duplicazioni di adempimenti comunicativi a carico dei contribuenti Iva riducendo le informazioni fiscali e statistiche da trasmettere, sempre nel rispetto della normativa Ue in materia di raccolta delle informazioni relative agli scambi intracomunitari di beni e servizi.

Oltre alla semplificazione della riduzione dei dati da comunicare, altra novità introdotta dal provvedimento per l’anno 2018, è l’innalzamento delle soglie sull’ammontare delle operazioni volte all’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi Intrastat, che passano:

– da 50.000 a 200.000 per gli acquisti di beni (intra 2-bis)

– da 50.000 a 100.000 per le prestazioni servizi ricevute (intra 2 –quater).

Nessuna variazione di soglia per la cessione di beni e prestazioni di servizi rese, che permane fissata a 50.000. E’ stata però individuata per i modelli intra 1-bis una “soglia statistica” al di sotto della quale la compilazione dei dati statistici è facoltativa (100.000 euro).

L’Agenzia delle Dogane, con successiva nota del 20 febbraio 2018, ha chiarito e precisato che il criterio secondo il quale la verifica del superamento della soglia deve essere effettuato distintamente per ciascuna categoria di operazioni e che il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie.

Alla luce delle novità sopra riportare, dal 2018 viene prevista quindi l’eliminazione dell’obbligo di presentare gli elenchi intra-2 per i trimestrali (anche se ne permane la facoltà) mentre la compilazione di tali elenchi per i mensili è prevista esclusivamente per finalità statistiche. Va precisato, però, che per gli elenchi mensili non andranno compilate solo le colonne delle informazioni statistiche, ma tutte le colonne, anche quelle ai fini fiscali.

Quanto ai soggetti trimestrali o mensili che si trovano “sotto soglia”, le informazioni correlate agli acquisti intracomunitari di beni e/o servizi saranno ricavate dalla “comunicazione dati fattura”, obbligatoriamente prevista dall’art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ovvero dalle fatture elettroniche trasmesse telematicamente ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

Rimane, però, l’obbligo di presentare i modelli Intra 2-ter e Intra 2-quinquies per la comunicazione di eventuali rettifiche degli elenchi riguardanti periodi precedenti il 2018.

Ulteriore novità e semplificazione riguarda, infine, la colonna “Codice Servizio”: sia per i servizi resi che per i servizi ricevuti a partire dagli elenchi presentati dal mese di gennaio 2018, è stato previsto il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto, con l’indicazione primi 5 caratteri in luogo dei 6 previsti dalla tabella CPA, reperibile dal sito dell’Agenzia delle Dogane nella sezione dedicata agli Intrastat.

Si riporta uno schema di sintesi che aiuta a individuare la corretta modalità di presentazione, a seguito delle modifiche citate:

LINK DI SUPPORTO:

 

 

Post scritto da:
dott.ssa Francesca Zoppello

Dottore commercialista e revisore legale.

 

 


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