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Alla base del nostro sistema tributario vige il principio della tassazione del reddito mondiale (cd. worldwide taxation principle). Ai sensi dell’art. 3 del TUIR, infatti i soggetti residenti in Italia sono tassati nel nostro paese su tutti i redditi ovunque prodotti (fatto salvi i meccanismi contro la doppia imposizione).  Al contrario, i soggetti non residenti sono assoggettati solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 23 del TUIR.  Risulta pertanto necessario comprendere quando si risulti essere un soggetto residente in Italia al fine della corretta determinazione della tassazione sui redditi. 

Anteriormente al 31 dicembre 2023, si consideravano soggetti fiscalmente residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (ovvero per almeno 183 giorni in un anno) alternativamente:

  • Fossero iscritte nell’anagrafe della popolazione residente;
  • Avessero nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio;
  • Avessero nel territorio dello Stato italiano la propria residenza.

Per espressa previsione normativa, nell’interpretare le nozioni di domicilio e residenza si faceva rinvio a quanto citato all’interno del Codice Civile, ossia si intendeva per:

  • Domicilio: “luogo in cui la persona ha stabilito la propria sede principale dei suoi affari e interessi”;
  • Residenza: “luogo di dimora abituale”.

Con l’introduzione delle recenti modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209, l’art. 2, comma 2 del TUIR, individua le nuove condizioni affinché una persona possa essere considerata fiscalmente residente in Italia. In particolare, vi è una nuova interpretazione del concetto di domicilio nonché l’introduzione di un criterio aggiuntivo individuato nella mera presenza nel territorio dello Stato.

Ad oggi, si considerano quindi residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia per almeno 183 giorni in un anno anche se non consecutivi) alternativamente:

  • Hanno residenza, ai sensi del Codice civile, nel territorio dello Stato;
  • Hanno il domicilio nel territorio dello Stato, secondo la nuova definizione resa dallo stesso art.2;
  • Sono presenti nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni di giorno;
  • Sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente.

Particolare attenzione va posta sulla nuova definizione di domicilio; infatti, non si fa più rinvio al Codice Civile, ma a partire dal 1° gennaio 2024, il domicilio viene individuato come: “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.” Il Legislatore, come si evince, privilegia quindi le relazioni personali e familiari rispetto a quelle economiche del soggetto residente.

Inoltre, la condizione di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente perde la qualifica di presunzione assoluta, anteriormente applicata salvo eventuali accordi internazionali, e assume invece l’efficacia di presunzione relativa ammettendo quindi prova contraria in capo al contribuente.

Rimane invece invariato il comma 2-bis dell’articolo 2 del TUIR in termini di qualifica della residenza per i cittadini italiani che si trasferiscono in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Anche a seguito della riforma, continua a trovare applicazione la presunzione legale relativa, pertanto, quest’ultimi si presumono fiscalmente residenti in Italia a meno che non siano in grado di fornire prova contraria.

Infine, si ricorda che la normativa interna deve essere sempre coordinata con le disposizioni sulla residenza contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con i Paesi esteri (art. 169 del TUIR e art. 75 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600).  Rileva, in particolare, per quanto attiene alle persone fisiche, l’articolo 4 del Modello di Convenzione OCSE. Infatti, qualora le normative interne degli Stati contraenti entrino in conflitto qualificando entrambe la persona come residente ai fini fiscali nel rispettivo Stato, si dovranno applicare specifiche regole individuate dal modello (cd. tie breaker rules) che consentono quindi di mitigare il problema e di attribuire la residenza ad uno solo dei due Paesi.


Post scritto da:

Dott.ssa Giorgia Callegaro

 

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