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A seguito della pubblicazione il cd. “Omnibus Package”, in seno agli organi europei (Commissione e Parlamento) ha preso il via un percorso di riforma di tutta l’architettura normativa legata alla rendicontazione di sostenibilità e al dovere di diligenza che sta via via confermando le proposte di semplificazione:
- slittamento di due esercizi dell’entrata in vigore differenziata dell’obbligo di rendicontazione di sostenibilità;
- revisione sostanziale dei requisiti soggettivi per l’applicazione della rendicontazione di sostenibilità;
- semplificazione e riduzione dei datapoints di rendicontazione previsti dagli European Sustainability Reporting Standard (ESRS) attualmente in vigore.
Sintetizziamo nel seguito le misure ad oggi approvate e gli effetti che si stanno determinando.
RINVIO DI DUE ANNI DELL’APPLICAZIONE DELLA CSRD E RIDEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI APPLICAZIONE
Come già scritto in precedenti contributi, la Direttiva (UE) 2025/794 (c.d. Direttiva “Stop the clock”), pubblicata in data 16 aprile 2025, dispone:
- il rinvio di due anni dell’entrata in vigore degli obblighi di rendicontazioneprevisti dalla CSRD per le grandi imprese che non hanno ancora iniziato a rendicontare;
- il rinvio di un anno dei termini di recepimento e di prima applicazione della direttiva sulla due diligencedi sostenibilità.
In data 24 febbraio 2026 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato anche la nuova Direttiva (UE) 2026/470 che modifica le precedenti direttive recependo le seguenti semplificazioni:
- l’ambito di applicazione della direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità è stato ridotto innalzando le soglie alle imprese con più di 1 000 dipendenti e oltre 450 milioni di euro di ricavi netti annui. Per quanto riguarda le imprese di paesi terzi, gli obblighi aggiornati si applicheranno solo alle società con ricavi netti superiori a 450 milioni di euro per l’impresa madre all’interno dell’UE e che generano un fatturato superiore a 200 milioni di euro per l’impresa figlia o la succursale.
- l’ambito di applicazione della direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità è stato ridotto innalzando le soglie alle imprese con più di 5 000 dipendenti e oltre 1,5 miliardi di euro di ricavi netti, considerando che queste grandi imprese hanno un’influenza maggiore sulla loro catena del valore e sono meglio attrezzate per avere un impatto positivo e assorbire i costi e gli oneri delle procedure di dovuta diligenza.
Alla luce di queste modifiche, il calendario per l’entrata in vigore differenziata dell’obbligo di rendicontazione di sostenibilità viene ridisegnato come segue:
- dal 2024, con pubblicazione nel 2025, vi sono tenute le imprese e le società madri di gruppi che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 milioni di euro e superano il numero medio di 1000 dipendenti occupati durante l’esercizio (c.d. “wave 1 companies”);
- dal 2027, con pubblicazione nel 2028, vi sono tenute le imprese e le società madri di gruppi che, alla data di chiusura del bilancio (su base consolidata per i gruppi), presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 milioni di euro e superano il numero medio di 1000 dipendenti occupati durante l’esercizio (c.d. “wave 2 companies);
- è stato definitivamente abrogato l’obbligo per PMI quotate, istituti di credito piccoli e non complessi e imprese di assicurazione e riassicurazione captive (c.d. “wave 3 companies”).
In data 11 luglio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 1416/1416 (c.d. “Quick Fix”), che permette alle imprese cd. wave 1 (le grandi imprese e le imprese madri che erano già soggette alla DNF) di continuare la rendicontazione negli esercizi 2025 e 2026 con gli stessi relief previsti nel primo anno, salvo sospenderla se non superano le nuove soglie (esenzione transitoria).
SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEL NUMERO DEI DATAPOINTS PREVISTI DAI PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE EUROPEI DI SOSTENIBILITA’ (CD. ESRS)
Sempre sulla scia della semplificazione, è in fase di adozione la nuova versione dei principi di rendicontazione europei semplificati (cd. ESRS semplificati).
I nuovi report di sostenibilità andranno predisposti in base agli ESRS semplificati di cui al parere tecnico EFRAG del 28 novembre 2025, e che verranno adottati con atto delegato entro il primo semestre 2026, mentre l’assurance di sostenibilità resterà limited (venuta meno l’opzione del passaggio a reasonable) e includerà la disclosure Tassonomia Ue (art. 8 del Regolamento UE 2020/852) con le semplificazioni di cui al Regolamento UE 2026/73 del 4 luglio 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue dell’8 gennaio 2026).
AMPLIAMENTO DEL RUOLO DELLA RENDICONTAZIONE VOLONTARIA DI SOSTENIBILITA’
Nell’attuale contesto normativo orientato alla semplificazione della disciplina europea di sostenibilità, si conferma il ruolo cruciale dello standard volontario Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs (VSME) che consente alle PMI di rendicontare volontariamente sulla sostenibilità.
Ricordiamo che la recente Raccomandazione C (2025) 4984 sull’informativa volontaria sulla sostenibilità invita i preparer (PMI e microimprese), i fruitori (banche e catena del valore) e gli Stati membri legiferanti a considerare il principio VSME quale “limite della catena del valore” per proteggere le PMI e le altre imprese non soggette all’obbligo di segnalazione ai sensi della CSRD da richieste di informazioni eccessive da parte dei loro partner nella catena del valore.
In particolare, il VSME nella sua proposta attuale viene raccomandato quale standard di riferimento per le imprese con meno di 250 dipendenti. Per le imprese tra 250 e 1.000 dipendenti (cd mid-caps) sarà adottato un apposito standard volontario (che avrà comunque base di fondamento sul VSME) con specifico atto delegato.
Le PMI non obbligate potranno quindi scegliere di rendicontare adottando gli ESRS semplificati in via volontaria o il VSME che si compone dei due Moduli (Modulo Base e Modulo Completo). Il Modulo Base è descritto come “approccio ottimale” per le microimprese e rappresenta il “livello minimo” di disclosure per le altre; mentre il Modulo Completo funge da argine (value chain cap) contro richieste eccessive da parte degli istituti finanziari e la catena del valore.
In aggiunta, il Tavolo per la finanza sostenibile ha pubblicato a fine 2025 un aggiornamento del documento “Dialogo di sostenibilità tra PMI e banche” rilasciando anche una tabella di interoperabilità con il VSME.
Lo studio si rende disponibile a illustrare il proprio servizio di rendicontazione di sostenibilità, con particolare interesse per l’adozione guidata dello standard VSME, e resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Post scritto da:
Dott.ssa Anna Foresti
Dottore commercialista e revisore legale
