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INTRODUZIONE

L’art. 11 del D.L. 34/2019 convertito ha reintrodotto nell’ordinamento il c.d. bonus aggregazioni quale norma di carattere agevolativo tesa ad incentivare i processi di aggregazione aziendale tra imprese.

L’agevolazione riguarda le operazioni di aggregazione aziendale che si realizzano attraverso fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda in neutralità fiscale ex art. 176 del TUIR, per il periodo a partire dal 1.05.2019 sino al 31.12.2022.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazione le società di capitali residenti di cui all’art. 73, co. 1, lett. a) del TUIR risultanti dalle suddette operazioni di aggregazione aziendale, ovverosia:

  • il soggetto incorporante o risultante dalla fusione;
  • il soggetto beneficiario della scissione;
  • il soggetto conferitario dell’azienda.

CONDIZIONI

A norma dell’art. 11, co. 3 del D.L. 34/2019 le società partecipanti all’operazione di aggregazione devono soddisfare determinate condizioni per la fruizione dell’agevolazione.

  • devono essere operative (ovverosia svolgono un’effettiva attività commerciale) da almeno due anni;
  • non devono essere parte del medesimo gruppo societario;
  • non devono essere legate tra loro da rapporti di partecipazione eccedenti la soglia del 20%;
  • non devono essere controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Il co. 4, dell’art. 11 D.L. 34/2019 prescrive, in via ulteriore, che le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale. A tale riguardo è possibile fare riferimento all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate la quale, all’epoca della prima introduzione del bonus ad opera della L. 296/2006, nella Circolare n. 16/E del 21 marzo 2007, chiariva che “la congiunzione “o” assume funzione non disgiuntiva ma aggiuntiva. Ne deriva che il beneficio potrà essere concesso solo a condizione che le imprese partecipanti alle descritte operazioni di aggregazione aziendale possiedano i requisiti soggettivi ed oggettivi (richiesti ai fini del riconoscimento fiscale) non solo al momento in cui viene posta in essere l’operazione di fusione, scissione o conferimento ma che li abbiano posseduti ininterrottamente anche nel corso dei due anni precedenti l’operazione stessa”.

RICONOSCIMENTO FISCALE DEI MAGGIORI VALORI

L’agevolazione prevede il riconoscimento fiscale gratuito, senza pertanto il versamento di alcuna imposta sostitutiva, dei maggiori valori iscritti nella contabilità del soggetto risultante dall’operazione di aggregazione, sino ad un massimo di 5 milioni di euro.

Nella circostanza in cui vengano effettuate aggregazioni mediante operazioni di fusione o scissione viene pertanto riconosciuto ai fini fiscali il disavanzo da concambio che si genera dalle suddette operazioni.

Nel caso di aggregazione mediante conferimento d’azienda (effettuato in neutralità fiscale), vengono riconosciuti ai fini fiscali i maggiori valori iscritti nella contabilità del conferitario rispetto agli originari valori fiscalmente riconosciuti in capo al conferente.

I maggiori valori contabili per i quali è ammesso il riconoscimento gratuito sul piano fiscale sono esclusivamente quelli iscritti dalla società a titolo di avviamento e di incremento del valore dei beni strumentali materiali e immateriali.

All’atto pratico, pertanto, l’applicazione dell’agevolazione consiste nella deducibilità a fini fiscali di maggiori ammortamenti ed il riconoscimento dei maggiori valori in sede all’atto della quantificazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze da cessione.

Sempre sulla base delle indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n 16/E del 2007, vale ricordare che nel caso in cui il maggior valore generatosi per effetto dell’operazione di aggregazione aziendale sia superiore alla soglia di 5 milioni di euro, il contribuente può individuare autonomamente quali maggiori valori iscritti dovranno considerarsi fiscalmente riconosciuti; per l’eccedenza, è possibile optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni aziendali.

Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui si è realizzata l’operazione di aggregazione.

DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE

È prevista la decadenza dal beneficio se, nei primi quattro periodi di imposta dal perfezionamento dell’operazione agevolata, la società:

  • pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al Titolo III, Capi III, e IV del TUIR;
  • cede gli elementi patrimoniali relativamente ai quali ha beneficiato del riconoscimento fiscale dei maggiori valori.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il quadriennio va computato tenendo conto del periodo d’imposta in corso alla data di perfezionamento giuridico dell’operazione mediante la quale è attuata l’aggregazione aziendale agevolata.

In caso di decadenza dall’agevolazione, la società è tenuta a liquidare e a versare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la decadenza, l’IRES e l’IRAP dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tener conto dei maggiori valori fiscalmente riconosciuti; tuttavia sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

Infine, in caso di decadenza, è possibile avvalersi di uno o di entrambi i regimi di affrancamento a titolo oneroso relativamente alla successiva operazione straordinaria, fermo restando che i valori fiscali di partenza per il riallineamento ai maggiori valori contabili sono quelli che risultavano riconosciuti ante bonus aggregazioni.


Post scritto da:
Dott. Tobia Cavedon

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