Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 10 settembre scorso, entra ufficialmente in vigore il D.Lgs. 125 del 06/09/2024 (Decreto), atto a recepire le disposizioni della Direttiva 2022/2464/UE meglio conosciuta come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
Il Decreto introduce nel nostro ordinamento i nuovi obblighi previsti dalla CSRD in tema di informativa di sostenibilità, definendo tempi e requisiti per l’adempimento.
L’informativa dovrà essere inclusa in un’apposta sezione della relazione sulla gestione, entrando quindi a far parte della documentazione ufficiale di bilancio.
Ripercorrendo i punti salienti del Decreto, esso dispone che le imprese soggette all’obbligo della rendicontazione di sostenibilità debbano comunicare le seguenti informazioni:
- Una breve descrizione del modello e della strategia aziendale, con attenzione ai rischi e alle opportunità connesse alle questioni di sostenibilità, e con indicazione dei piani dell’impresa atti a garantire che modello e strategia aziendale siano compatibili con una transizione verso un’economia sostenibile. Ricordiamo che il Regolamento UE 2021/1119 pone l’obiettivo di realizzare la neutralità climatica entro il 2050.
- Il modo in cui il modello e la strategia aziendali tengono conto delle istanze dei portatori di interesse (Stakeholder) e le modalità di attuazione della strategia aziendale relativamente alle questioni di sostenibilità.
- Una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo relativamente alle questioni di sostenibilità, le loro competenze in materia, il loro coinvolgimento e l’esistenza di sistemi incentivanti.
- Una descrizione delle politiche dell’impresa sulle questioni di sostenibilità.
- Una descrizione delle procedure di due diligence in relazione alle questioni di sostenibilità.
- Una descrizione dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, connessi all’attività dell’impresa e della sua catena del valore, delle azioni intraprese dall’impresa per identificare, prevenire o attenuare tali impatti negativi.
- Una descrizione dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità e la modalità di gestione di tali rischi.
Tutte le descrizioni richieste devono essere corredate di idonei indicatori atti a comprovare un’analisi precisa dei singoli punti, posto che il Decreto dispone che i “soggetti obbligati indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione”.
Il Decreto richiede che le informazioni da fornire e riportare nella Relazione sulla Gestione siano conformi agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione Europea. Si ricorda infatti che con Regolamento Delegato del 31/07/2023 la Commissione ha adottato il primo set di Principi Europei per la Rendicontazione di Sostenibilità (ESRS), che le imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità dovranno applicare per gli esercizi finanziari a decorrere dal 01 gennaio 2024. Si tratta di un set di principi che si compone sostanzialmente di due principi trasversali, ad applicazione generale, e dieci principi tematici, dei quali i primi cinque riguardano temi ambientali, altri quattro riguardano temi sociali e uno riguarda la governance aziendale.
A differenza di altri corpi di principi di rendicontazione inerenti ai temi della sostenibilità, quali ad esempio i principi sviluppati dal GRI (Global Reporting Initiative), che ad oggi hanno riscontrato la maggior diffusione nella redazione dei rendiconti di sostenibilità, l’obiettivo degli ESRS è di valutare i temi sostenibili rilevanti, sui quali l’impresa si impegna a rendicontare, non solo in ottica di impatto dell’attività e dei prodotti aziendali sull’ambiente, la società e le persone (approccio inside – out) ma anche considerando come gli stessi temi rilevanti influenzino la performance economico-finanziaria dell’impresa e il suo modello di business, identificando rischi e opportunità connessi (approccio outside – in).
Questo metodo è conosciuto come principio di “doppia materialità”, che trova altresì riscontro nei punti di informativa poc’anzi citati.
Dal punto di vista formale, la relazione sulla gestione dovrà rispettare il formato di elaborazione elettronica Xbrl e questo richiederà un ulteriore adeguamento informatico nell’elaborazione dei documenti di bilancio annuale.
Le imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità sono le seguenti:
- Imprese di grandi dimensioni, già obbligate alla predisposizione della Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) di cui al D.Lgs 254/2016, identificate come enti di interesse pubblico rilevanti, quali società quotate, banche, imprese di assicurazione e imprese di riassicurazione, aventi grandi dimensioni, con almeno 500 dipendenti (anche su base consolidata)
- Grandi imprese e società madri di grandi gruppi, non appartenenti alle imprese di cui al punto precedente. Il concetto di grande impresa si verifica al superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti:
- totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.
- Piccole e medie imprese con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati. Le piccole e medie imprese sono definite come quelle imprese che per due esercizi consecutivi rientrino in almeno due degli intervalli seguenti:
- totale dello stato patrimoniale: superiore a 450.000 euro e inferiore a 25.000.000 di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a 900.000 euro e inferiore a 50.000.000 di euro;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250.
Le imprese di grandi dimensioni e le PMI quotate possono non fornire l’informativa di sostenibilità se la stessa viene riportata nell’ambito del bilancio consolidato della società madre.
La decorrenza dell’obbligo di rendicontazione è graduale e inizia a partire dall’esercizio 2024 per le imprese di cui al punto 1. Le grandi imprese di cui al punto 2 dovranno provvedervi a partire dagli esercizi che iniziano dal 01 gennaio 2025, mentre le PMI quotate adempiranno a partire dagli esercizi aventi inizio il 01 gennaio 2026.
La rendicontazione di sostenibilità richiede che le imprese obbligate riferiscano sui temi chiave non solo con riferimento alla propria attività, ma anche considerando l’intera catena del valore, a monte e a valle dell’impresa stessa. L’impresa comunicherà le informazioni relative alla catena del valore limitatamente a quanto riterrà necessario per consentire a tutti i fruitori della dichiarazione di sostenibilità di comprendere gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti per l’impresa. Questo inevitabilmente chiamerà in causa la rete di piccole e medie imprese che, pur non essendo soggette direttamente all’obbligo di rendicontazione, dovranno fornire le informazioni richieste ad una loro controparte destinataria dell’obbligo. Al fine di supportare in questo compito le piccole e medie imprese non quotate, l’Efrag ha elaborato un principio di rendicontazione, denominato Voluntary ESRS for Non-Listed Small and Medium Sized Enterprises (VSME ESRS). Il principio è volto a guidare le PMI in una rendicontazione volontaria e semplificata di sostenibilità, che può essere d’aiuto qualora esse ricevano richieste di dati da una controparte obbligata alla redazione del proprio rendiconto.
La rendicontazione di sostenibilità dovrà essere oggetto di attestazione di conformità rispetto al Decreto, rilasciata da un revisore della sostenibilità, abilitato alla funzione, appositamente nominato dall’assemblea dei soci con modalità analoghe a quelle di nomina del revisore incaricato della revisione legale del bilancio. La funzione del revisore della sostenibilità può essere assunta anche dallo stesso revisore legale della società, come può essere anche nominato un soggetto diverso. Le conclusioni riportate nella relazione di attestazione sono basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato. Quando la Commissione Europea adotterà gli appositi atti delegati al fine di stabilire principi di attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità, come previsto dal paragrafo 3, comma 2 dell’art.26bis della Direttiva 2006/43/CE, il livello di sicurezza che l’incarico del revisore sarà finalizzato a raggiungere sarà da considerare ragionevole.
Post scritto da:
Dott.ssa Marta Mattiello
Dottore commercialista e revisore legale