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Premessa

Il 1 gennaio 2020 entrerà in vigore il nuovo art.45-bis del Regolamento Ue 1912/18 che fornisce importanti chiarimenti sui corretti strumenti di prova per documentare la fuoriuscita del bene dal territorio italiano.

Ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a), del d.l. n. 331 del 1993, costituiscono cessioni non imponibili quelle a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dell’UE dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi IVA.

Perché si realizzi, quindi, una cessione intracomunitaria, con conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • onerosità dell’operazione;
  • acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
  • status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario (verifica iscrizione al sistema “VIES”);
  • effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro dell’UE, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, la cessione è imponibile IVA secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L’attuale normativa comunitaria

La Direttiva 2006/112/CE non specifica in che modo debba essere provato il requisito dell’invio dei beni all’estero, rimandando agli Stati membri la determinazione delle condizioni per assicurare la corretta applicazione del regime di non imponibilità e prevenire eventuali abusi.

L’unico limite imposto ai Paesi membri nell’individuazione dei mezzi di prova è rappresentato dal rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario, quali la neutralità dell’imposta, la certezza del diritto e la proporzionalità delle misure adottate (in tal senso sentenze della Corte di Giustizia del 27 settembre 2007 in causa C-146/05, punti da 24 a 26 e in causa C-184/05, punti da 25 a 27).

Sino ad ora, la prova del trasporto della merce in altro Stato Ue non era determinata per legge, né era univoca per tutti gli Stati dell’Unione Europea.

L’orientamento dell’Amministrazione finanziaria

La legge italiana non contiene una specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo per provare l’avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato comunitario, rimanendo ancora attuali le indicazioni di cui alle risoluzioni n. 345/E del 28 novembre 2007 e n. 477/E del 15 dicembre 2008 nelle quali già si era affermato che il fornitore, per provare la cessione, deve conservare una serie di documenti costituiti da: fattura di vendita, modello INTRA relativo alle cessioni, documenti relativi al trasporto firmati, copia dell’avvenuto pagamento della merce (di solito copia bonifico bancario emesso).

Con riferimento alla prova del trasporto, per le cessioni “franco fabbrica”, in cui i beni vengono consegnati al vettore indicato dal cliente, è stato chiarito che non esiste un vincolo rigido in ordine alla prova da fornire in quanto “ai fini della prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria e dell’uscita dei beni dal territorio dello Stato, è necessaria l’esibizione del documento di trasporto a titolo meramente esemplificativo”. Pertanto, nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il documento di trasporto, la prova potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro. E’ stato inoltre precisato che anche il CMR elettronico, che ha lo stesso contenuto di quello cartaceo, costituisce un mezzo di prova idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema rispondendo all’interpello n. 100 dell’8 aprile 2019, confermando l’indirizzo interpretativo tale per cui la prova della cessione intracomunitaria, anche in assenza di CMR controfirmato, può essere fornita:

  • da un insieme di documenti dai quali siano individuabili i soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l’operazione;
  • dalla conservazione delle fatture, della documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle cessioni in esame, nonché dalla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e dagli elenchi INTRASTAT.

La nuova disciplina in vigore dal 1.1.2020

L’art.45-bis del Regolamento Ue n. 1912 del 4.12.2018, come anticipato nelle premesse, individua in modo puntuale la documentazione necessaria a supporto della prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria, indicando nella normativa stessa quali sono i documenti validi come prova dell’avvenuta cessione, in quanto atti a dimostrare che i beni siano stati effettivamente spediti o trasportati dallo stato membro di origine a quello di destinazione.

Il nuovo art. 45-bis introduce una presunzione di cessione laddove:

  • il venditore sia in possesso di almeno due elementi non contraddittori di prova della spedizione o del trasporto, tra cui
  • il documento di trasporto o la lettera CMR firmata;
  • la polizza di carico;
  • la fattura relativa al trasporto aereo;
  • la fattura emessa dallo spedizioniere;

rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente.

Oppure che il venditore sia in possesso di uno qualsiasi dei predetti documenti sopra esposti in combinazione con uno dei seguenti:

  • polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
  • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  • ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
  • il venditore sia in possesso di una dichiarazione scritta dall’acquirente (l’acquirente la deve fornire entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione) che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione scritta deve indicare:
    • la data di rilascio;
    • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
    • la quantità e la natura dei beni;
    • la data e il luogo di arrivo dei beni;
    • nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
    • nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente;

ed essere in possesso di almeno due elementi non contraddittori di prova della spedizione o del trasporto, tra cui

  • il documento di trasporto o la lettera CMR firmata;
  • la polizza di carico;
  • la fattura relativa al trasporto aereo;
  • la fattura emessa dallo spedizioniere;

rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente.

Oppure che il venditore sia in possesso di uno qualsiasi dei predetti documenti sopra esposti in combinazione con uno dei seguenti:

  • polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
  • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  • ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Così come delineato, il nuovo Regolamento diventa un elemento di certezza in merito all’onere probatorio, ma nello stesso tempo costituisce una sorta di “vincolo” per l’impresa nel reperire in modo esatto la documentazione richiesta dalla norma. Bisognerà porre attenzione nella corretta gestione della documentazione dettagliatamente individuata dal Regolamento per evitare il rischio di veder disconoscere un’operazione di cessione intracomunitaria.

Si segnala, pertanto, che anche l’Agenzia delle Entrate, nella citata risposta n. 100/2019 di aprile 2019, si è già espressa confermando il pieno riconoscimento delle indicazioni fornite del recente Regolamento di Esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE che sarà in vigore dal 1 gennaio 2020.

Allegato: REGOLAMENTO UE 2018_ 1912


Post scritto da:
Dott.ssa Francesca Zoppello

Dottore commercialista e revisore legale.

 

 

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