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DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58 e ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64

Tutti i soggetti

In sede di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. DL “Crescita”) è stata prevista:

  • la proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, a favore dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • la proroga a regime del termine di presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP.

Proroga per il 2019 dei termini per i versamenti

La proroga al 30.9.2019 riguarda i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:

  • che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
  • a favore dei contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore.

Il differimento, inoltre:

  • ricomprende tutti i versamenti che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
  • non prevede l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

Soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

La proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scado­no nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, si applica nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le se­guenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Ambito applicativo

Con la ris. 28.6.2019 n. 64, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ricorrendo le predette condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018:

  • hanno applicato il regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
  • hanno applicato il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
  • hanno determinato il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • hanno dichiarato altre cause di esclusione dagli ISA.

Versamenti che rientrano nella proroga

Rientrano nella proroga al 30.9.2019 prevista dal “Decreto Crescita” i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
  • che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019.

Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:

  • a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi;
  • anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

Proroga a regime dei termini di presentazione telematica delle dichia­razioni

Modificando l’art. 2 del DPR 322/98 è differito il termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:

  • dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti “solari”;
  • dalla fine del nono a quella dell’11° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i sog­getti “non solari”.

A differenza della proroga dei versamenti, i nuovi termini per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP si applicano:

  • in relazione a tutti i contribuenti;
  • a regime.

Decorrenza

I nuovi termini si applicano già in relazione ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019.

Nei confronti dei contribuenti “solari”, pertanto, i modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, relativi al periodo d’impo­sta 2018, non dovranno più essere presentati in via telematica entro il 30.9.2019, ma entro il 2.12.2019 (in quanto il 30 novembre cade di sabato).

Per un approfondimento si veda la Circolare per la Clientela 26.6.2019 n. 34.

 


Fonte:
Eutekne

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