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Il D.L. 104/2020 del 14.08.2020 “Decreto Agosto” torna nuovamente sul tema dei PIR, ed in particolare dei c.d. PIR Alternativi ampliando il limite di investimento annuale (fissato inizialmente dal DL Rilancio in 150.000 Euro annui) per ampliarlo a 300.000 Euro annui con un limite massimo complessivo investibile di 1.500.000 Euro.

E’ opportuno quindi fare il punto della disciplina PIR dopo il Decreto Agosto in modo da valutare adeguatamente le opportunità offerte.

OBIETTIVI

L’obiettivo del legislatore su stimolo e suggerimento di Assogestioni, è stato quello di introdurre delle misure di carattere strutturale volte ad incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell’economia reale ed, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (in acronimo “PIR”) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese.

COSE’ UN PIR (Piano di Risparmio a Lungo Termine)  

I PIR possono essere definiti dei contenitori di investimenti, fiscalmente incentivati, rivolti esclusivamente alle persone fisiche residenti in Italia, che offrono diversi vantaggi fiscali ed in particolare:

  • esenzione totale delle imposte sugli utili;
  • esenzione totale delle imposte su capital gain;
  • esenzione totale dall’imposta di successione.

Il PIR può essere costituito in maniera estremamente semplice attraverso un rapporto di custodia o di amministrazione, anche fiduciaria, esercitando presso l’intermediario (Banche, Poste, SIM, SGR, Fiduciarie, ecc.) l’opzione per il risparmio amministrato e in concreto, rispettando i limiti qualitativi e quantitativi previsti dalla normativa.

L’importo modesto di investimento massimo ammissibile, originariamente previsto, ha però determinato l’affermarsi in via quasi esclusiva di PIR nella forma di OICR confezionati da operatori specializzati e offerti agli investitori tramite i canali retail delle banche.

L’innalzamento del limite di investimento previsto dai Decreti 2020 avrà ora l’effetto di rendere appetibile la creazione di PIR “personalizzati” ed in tal senso lo strumento naturale sarà quello del mandato fiduciario.

TIPOLOGIE DI PIR

A seguito delle novità introdotte dal D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”, oggi in parte modificate dal Decreto Agosto possiamo parlare di 2 strumenti distinti a disposizione degli investitori:

  • PIR “ordinari”
  • PIR “alternativi”

che sostanzialmente si differenziano tra loro per importi massimi agevolabili e tipologia di investimenti qualificanti.

PIR “ORDINARI”

I PIR “ordinari”, introdotti per la prima volta con la Legge Finanziaria 2017 e successivamente modificati da ultimo con il D.L. 157/2019, prevedono:

  • una destinazione di somme o valori per un importo massimo annuale di Euro 30.000, per persona fisica con un limite d’investimento massimo di Euro 150.000. Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, è obbligatoria la detenzione di ciascun investimento per almeno 5 anni.
  • gli investimenti eleggibili devono sottostare ad alcuni vincoli, tra i quali il principale è l’obbligo di riservare una quota del 70% in strumenti finanziari di società quotate e non, emesse da imprese residenti in Italia, negli Stati membri dell’UE e dello Spazio economico europeo ma con attività stabile in Italia.
  • Altresì almeno il 30% del citato 70%, deve essere investito in strumenti finanziari non inclusi nell’indice FTSE MIB.
  • Ad ulteriore tutela dei risparmiatori è posto un limite massimo di concentrazione del 10% per ogni singolo emittente di strumenti finanziari e per la detenzione di liquidità di conto corrente.

PIR ALTERNATIVI

Il D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” dello scorso 19 maggio ha introdotto la possibilità per ogni singolo investitore di costituire un secondo PIR con dei massimali di investimento più ampi. Tali massimali sono stati ora ulteriormente ampliati dal Decreto Agosto.

Viene quindi regolata una categoria di nuovi PIR detti comunemente PIR Alternativi con limiti decisamente superiori rispetto ai PIR “ordinari” ed in particolare:

  • il PIR Alternativo deve investire per almeno i 2/3 dell’anno solare almeno il 70% del valore complessivo in
    • strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, strumenti similari ecc.) di società Italiane o aventi stabile organizzazione in Italia non quotate quotate in mercati diversi da FTSE MIB e FTSE Mid Cap (ad esempio titoli inclusi nel FTSE Small Cap o nel mercato alternativo AIM Italia);
    • prestiti erogati alle predette imprese (esempio finanziamenti soci);
    • crediti delle medesime imprese.
    • quote o azioni di OICR “PIR Compliant” ossia fondi di investimento che rispettano a loro volta i requisiti previsti dalla normativa.
  • Il limite all’entità dell’investimento massimo annuale è fissato in Euro 300.000 e il limite di investimento complessivo è pari a Euro 1.500.000;
  • il vincolo di concentrazione degli investimenti (o di detenzione di liquidità in deposito o conto corrente), viene innalzato al 20 per cento;
  • il periodo di detenzione minimo dello strumento viene confermato in 5 anni;
  • tra gli investimenti ammissibili, oltre agli investimenti finanziari, sono incluse anche fonti di finanziamento, alternative al capitale bancario, quali la concessione di prestiti e l’acquisizione di crediti delle imprese.
  • Inoltre, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello 96/2019, risultano qualificabili come “strumenti finanziari” ai sensi della normativa in esame anche le quote di SRL offerte al pubblico tramite piattaforme di equity crowdfunding. (da chiarire se tale interpretazione possa estendersi anche alle quote di S.r.l. non collocate tramite le predette piattaforme).

A seguito della conversione in legge del Decreto Rilancio (ad opera della Legge 17 luglio 2020, n. 77) e delle ultime modifiche introdotte dal Decreto Agosto, il legislatore pare aver completato l’iter di produzione normativa, tant’è vero che le società di gestione stanno predisponendo i primi fondi e OICR compliant con la disciplina dei PIR “Alternativi”.

L’agenzia delle entrate non ha però ad oggi emanato circolari di coordinamento, ma molti dei chiarimenti forniti con la Circolare 3/E/2018 in materia di PIR Ordinari possono ritenersi validi anche in tema di PIR Alternativi.

Vediamo nel proseguo i principali.

DETRAZIONE START UP INNOVATIVE

E’ utile ricordare che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 3/E/2018, il regime agevolativo dei PIR è cumulabile con gli incentivi per investimenti in Start Up innovative, ed in particolare:

  • con la detrazione ordinaria del 30% computabile su un ammontare massimo di investimento di Euro 000.000 per ciascun periodo d’imposta;
  • con la detrazione “maggiorata” prevista dal Decreto Rilancio che prevede una detrazione pari al 50% per investimenti fino a 000 Euro.

IL PERIODO MINIMO DI DETENZIONE (“Holding Period”)

Gli strumenti finanziari in cui è investito il PIR devono essere mantenuti per almeno 5 anni, pena la perdita dei benefici fiscali fruiti (meccanismo del cd recapture) ma senza applicazione di sanzioni.  Tuttavia, come chiarito dalle Linee Guida del MEF del 4 ottobre 2017 e dalla Circolare 3/E/2018, l’investitore può sempre decidere di vendere uno o più strumenti finanziari contenuti nel PIR, anche prima del decorso dei 5 anni. La cessione non avrà conseguenze fiscali se il corrispettivo viene reinvestito entro 90 giorni dalla cessione in altri strumenti finanziari qualificanti. In tal caso, i redditi derivanti dallo strumento finanziario ceduto percepiti medio tempore (esempio dividendi, cedole ecc.) e quelli percepiti in occasione della cessione (capitai gain) non saranno soggetti ad imposta.

MINUSVALENZE

Le minusvalenze realizzate in costanza di piano (nel corso della durata del PIR) possono essere portate in deduzione delle plusvalenze successivamente realizzare e sottoposte al c.d. recapture nel medesimo esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.

Al termine del piano, le minusvalenze possono essere portate in deduzione di successive plusvalenze (sempre però non oltre il quarto periodo d’imposta da quello del realizzo) sia in regime amministrato che in regime dichiarativo.

INVESTIMENTI IN OICR

Gli investimenti in OICR PIR compliant si considerano investimenti qualificati senza considerare la composizione delle attività in cui ha a sua volta investito l’OICR (approccio opaco).

Gli investimenti in OICR NON PIR compliant vanno valutati dando rilievo alle specifiche attività finanziarie nelle quali è investito l’OICR (approccio look through).

 


Post scritto da:
Dott. Marco Snichelotto

Dottore commercialista e revisore legale

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