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A decorrere dall’01.10.2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti al possesso della cosiddetta “patente a punti“, al fine di incrementare la sicurezza sul lavoro. Questa novità normativa, prevista dall’art. 29 co. 19 del DL 2.3.2024 n. 19 (conv. L. 29.4.2024 n. 56), è stata attuata con il DM 18.9.2024 n. 132 e chiarita dalla circ. Ispettorato nazionale del lavoro 23.9.2024 n. 4 (link).

La patente a punti non costituirà un ulteriore obbligo di natura burocratica per le imprese e per i lavoratori autonomi (nonché per i professionisti che li assistono), ma costituisce un sistema di qualificazione delle imprese che operano all’interno dei cantieri. Non solo, la patente a punti rappresenta anche un sistema di valorizzazione per quelle imprese virtuose che hanno la capacità di fare investimenti e mettono al centro della loro attività il lavoro e il lavoro sicuro.

Ambito applicativo e soggetti interessati

L’obbligo della patente riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008.

Per cantiere temporanei e mobili si intendendo per tali qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

La circolare INL 23.09.2024 n.4 ha specificato che:

  • sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori;
  • sono tenute a tale adempimento anche le imprese non necessariamente qualificabili come “edili” e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Sono invece esclusi dall’obbligo coloro che effettuano mere forniture (ad. es. la semplice consegna di materiale destinato alle lavorazioni di cantiere) o prestazioni di natura intellettuale (ad es. ingegneri, architetti, geometri, direttore dei lavori ecc.) e le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA di cui all’art. 100 co.4 del DLgs 31.03.2023 n. 3 (“codice dei contratti pubblici”).

Requisiti per il rilascio della patente

Il rilascio della patente (in formato digitale) è effettuato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro una volta accertati il possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla Camera di commercio (CCIAA);
  • adempimento degli obblighi formativi previsti dall’art. 37 DLgs. 81/2008;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale di cui all’art.17-bis co. 5 e 6 del DLgs 9.07.1997 n.241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (nei casi previsti dalla normativa vigente. 

Modalità di rilascio e periodo transitorio

La patente deve essere richiesta in via telematica all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) tramite l’apposito portale dall’01.10.2024, dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto con apposita delega (inclusi i soggetti abilitati a effettuare adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ossia consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati).

In fase di prima applicazione fino al 31.10.2024, è possibile presentare a mezzo PEC (all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it), utilizzando il modello allegato alla circolare n.4 dell’INL, un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione ha efficacia fino alla data del 31.10.2024 e vincola il richiedente a presentare domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’INL entro la medesima data.

Pertanto, a partire dall’01.11.2024 non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente a punti tramite il portale. 

Crediti della patente e decurtazione

La patente parte da 30 crediti base e può essere incrementata fino a un massimo di 100 crediti in base a diversi fattori, come la storicità aziendale, l’assenza di provvedimenti di decurtazione e attività/investimenti in tema di salute e sicurezza.

Per operare nei cantieri temporanei o mobili è necessario avere una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Rimane possibile operare con una dotazione di crediti inferiore a 15 solo nell’ipotesi completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto (art. 27 co. 8 del DLgs. 81/2008).

I crediti possono essere decurtati in misura variabile in relazione alla fattispecie di violazione commessa, sulla base di provvedimenti definitivi, il cui recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale. 

Sospensione, revoca e sanzioni

La patente può anche essere sospesa per un massimo di 12 mesi.  Il Ministero del Lavoro ha individuato nell’art.3 del DM 132/2024 le casistiche in cui la sospensione è obbligatoria (nel caso di infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori) e quelle in cui vi è un margine di discrezionalità (l’inabilità permanente, o irreversibile, menomazione) imputabili almeno a titolo di colpa grave.

La patente può essere oggetto di revoca che avviene in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza dei requisiti previsti accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

L’impresa o il lavoratore autonomo che opera in cantiere senza la patente o con una patente dotata di meno di 15 crediti è soggetto a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere con un minimo di 6.000 euro e all’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per 6 mesi.

Si specifica, inoltre, che il committente o il responsabile dei lavori che non ha verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro.


Post scritto da:

Dott.ssa Francesca Zoppello

Dottore commercialista e revisore legale

 

 

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