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Il recente decreto crescita 2019 (DL 34/2019) ha introdotto rilevanti novità sull’agevolazione fiscale “patent box”. Si tratta, lo ricordiamo, di un’agevolazione per le imprese, introdotta a partire dal 2017 e che consente di detassare parzialmente il “contributo economico” derivante dall’impiego di intangibles (marchi, brevetti, disegni e modelli, know-how). L’intento è premiare le imprese che avendo investito nello sviluppo e mantenimento di intangibles sono riuscite a generare extraprofitti rispetto ai propri competitors privi di tali assets. Per poter beneficiare dell’agevolazione la norma prevedeva (nel caso di utilizzo diretto dell’IP) la necessità di definire con l’Amministrazione finanziaria, attraverso una procedura di ruling, la modalità di determinazione della quota di reddito agevolabile. La stipula degli accordi, sia per il rilevante numero di domande pervenute, sia per la complessità tecnica dei metodi di determinazione da applicare, ha richiesto un rilevante impegno sia da parte dell’Amministrazione finanziaria che da parte dei contribuenti e ha determinato, inizialmente, notevoli ritardi nell’evasione delle pratiche. I primi tre anni di applicazione della norma hanno consentito agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate di formare dei team dedicati e di delineare i criteri preferibili per la determinazione del contributo economico (in particolare il residual profit split è il metodo spesso caldeggiato) e questo ha consentito di affrontare le pratiche con maggiore linearità. L’impegno richiesto dalla pratica è comunque certamente ricompensato dai rilevanti benefici potenzialmente fruibili, soprattutto per le imprese con marginalità (in termini di EBIT/fatturato) medio-alta.

Il decreto crescita interviene sulla normativa con l’intento di snellire la procedura di accesso al patent box e velocizzare quindi l’ottenimento dell’agevolazione. La novità maggiore riguarda la facoltà concessa al contribuente di determinare in autonomia il reddito agevolabile senza necessità di preventivo accordo con l’Agenzia delle Entrate. Il ruling diventa pertanto facoltativo. L’autodeterminazione è ammessa anche per le pratiche in corso e non ancora evase e previa comunicazione della rinuncia al ruling. Il contribuente dovrà tuttavia predisporre una “idonea” documentazione che illustri le modalità di determinazione del reddito agevolabile.  Tale documentazione dovrà essere predisposta nel rispetto delle indicazioni fornite con uno specifico provvedimento attuativo emanato dell’Amministrazione Finanziaria. Alla data di pubblicazione del presente post il provvedimento è disponibile in bozza in pubblica consultazione.

Il documento dovrà essere composto da due sezioni:

  • Sezione A: dovrà contenere le informazioni riguardanti l’azienda relative al periodo di agevolazione. Qui verranno descritti: struttura partecipativa dell’impresa, operazioni con imprese controllate/controllanti, modello organizzativo dell’impresa, caratteristiche del mercato di riferimento e dei principali fattori di competitività, descrizione della catena del valore, funzioni, rischi, beni materiali e immateriali impiegati, attività di ricerca e sviluppo svolte ecc.;
  • Sezione B: qui andranno indicate le informazioni riguardanti la determinazione del reddito agevolabile, le valutazioni in merito ai beni immateriali oggetto di agevolazione e il metodo di calcolo utilizzato (nel rispetto delle Linee guida OCSE).

Il contribuente dovrà segnalare di aver predisposto la documentazione per il patent box nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione. In caso di richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate la documentazione dovrà essere esibita entro 20 giorni. L’idonea documentazione, consentirà anche di evitare l’applicazione di sanzioni (penalty protection), in caso di successiva rettifica del reddito da parte dell’Agenzia delle Entrate. La nuova norma prevede inoltre che l’agevolazione spettante per ciascun anno sia fruita (mediante variazione fiscale in diminuzione) per terzi in 3 periodi di imposta. E’ utile ricordare che i marchi di impresa non sono più agevolabili. Tuttavia non vanno dimenticati gli altri beni immateriali agevolabili, quali i brevetti, i disegni e modelli, il software e il know how, che spesso sono presenti nelle aziende, contribuendo al mantenimento del vantaggio competitivo nel mercato.

Le modifiche apportate alla disciplina del patent box non possono che essere lette in senso positivo. La nuova procedura consentirà di evitare pratiche eccessivamente lunghe e dispendiose e renderà maggiormente accessibile l’agevolazione anche a soggetti di minori dimensioni (PMI). L’autodeterminazione del beneficio comporta però una maggiore responsabilità in capo al contribuente che si assume l’onere di calcolare correttamente la detassazione del reddito e di documentare il metodo di calcolo in modo “idoneo”. Diventa pertanto quanto mai opportuno avvalersi di consulenti con expertise specifiche in materia di patent box e comunque sul tema strettamente connesso del transfer pricing.

Allegati:

Provvedimento patent box D.L. 30/04/2019 art. 34

 


Post scritto da:
Dott. Alessandro Pegoraro

Dottore commercialista e revisore legale.

 

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