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La sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2020 (LINK), depositata il 23 giugno 2020, rappresenta una fonte di legittima preoccupazione per chi si occupa di passaggio generazionale d’impresa e per gli imprenditori loro clienti.

Come noto la materia è disciplinata dall’art. 3, comma 4-ter, del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni il quale prevede, a determinate condizioni, la totale esenzione dall’imposta per i passaggi generazionali di aziende e partecipazioni sociali a favore dei discendenti e del coniuge.

La Corte, pur pronunciandosi nel caso specifico a favore della norma nella versione ratione temporis posta al suo esame, ha tuttavia messo in evidenza alcuni aspetti di criticità del vigente impianto normativo e, forse, dato il là ad una futura revisione dello stesso.

L’AGEVOLAZIONE  

L’art. 3, comma 4-ter, del TUSD  prevede che non siano soggetti ad imposta i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge di aziende o rami di esse, di quote sociali o azioni per mezzo delle quali sia acquisito o integrato il controllo della società a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

LA SENTENZA

Nell’ambito della Sentenza in oggetto la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su un’ordinanza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, la quale poneva la questione di legittimità costituzionale dell’agevolazione in parola nella parte in cui (al tempo) includeva tra i trasferimenti esenti solamente quelli a favore dei discendenti e non anche quelli disposti a favore del coniuge.

La tematica di per sé non sarebbe di particolare interesse in quanto, successivamente ai fatti di causa, il legislatore è intervenuto estendendo l’agevolazione in parola anche ai trasferimenti a favore del coniuge tanto che oggi non esisterebbe neppure l’oggetto del contendere.

Ciò che rende la Sentenza particolarmente interessante sono però le forti critiche che la Corte Costituzionale avanza nei confronti dell’impianto agevolativo arrivando a dire che la norma, per come è oggi vigente, appare eccedente sia rispetto al favor familiae di cui all’art.29 della Costituzione, sia rispetto al principio di tutela dell’iniziativa economica privata di cui all’art. 41 della Costituzione.

LA CRITICA ALL’IMPIANTO NORMATIVO VIGENTE

Il ragionamento della Corte inizia ricordando che le forme di agevolazione delle imposte di successione e donazione con riguardo al passaggio generazionale sono state introdotte a seguito della Raccomandazione 94/1069/CE della Commissione Europea nella quale si dava atto che uno dei principali ostacoli al buon esito della successione familiare era costituito dal correlativo onere fiscale, al punto che il pagamento delle imposte di successione o di donazione rischiava di mettere in pericolo l’equilibrio finanziario dell’impresa e quindi la sua sopravvivenza.

La raccomandazione UE invitava quindi gli stati membri ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese stesse ed il mantenimento dei posti di lavoro.

Nel nostro paese, dopo varie modifiche normative, si è arrivati alla versione vigente dell’art. 3 comma 4-ter del TUSD il quale, come si è detto, prevede la totale esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni di controllo a favore dei discendenti e del coniuge dell’imprenditore indipendentemente da qualsiasi considerazione circa la dimensione aziendale e con il solo vincolo del mantenimento dell’attività da parte degli eredi per almeno 5 anni.

All’atto pratico, quindi, l’esenzione viene concessa prescindendo dalle dimensioni dell’impresa, da particolari congiunture economiche sfavorevoli o da evidenze della possibile difficoltà dei successori a versare la corrispondente imposta; peraltro in un contesto impositivo caratterizzato per il coniuge e i discendenti da un’aliquota del 4% per cento e da franchigia pari e Euro 1.000.000,00.

A completamento del quadro normativo si ricorda come anche sotto il profilo dell’imposizione diretta, a differenza di quanto avviene nel caso di vendita dell’azienda, il trasferimento per causa di morte o atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa e il relativo avviamento è escluso dalla determinazione della base imponibile del tributo sulle successioni e donazioni.

Alla luce di tutto ciò la Corte conclude la propria critica all’impianto normativo affermando che “Sebbene si sia in presenza di un’imposizione (in senso lato) di tipo patrimoniale, non risulta immediato ipotizzare che i problemi di liquidità derivanti dagli oneri conseguenti alla vigente imposta di successione possano, nella normalità dei casi, mettere in pericolo la sopravvivenza dell’impresa […] Pertanto risulta in concreto eccessivo che anche trasferimenti di grandi aziende, di rami di esse o di quote di società, che possono valere centinaia di milioni o addirittura diversi miliardi di euro, vengano interamente esentati dall’imposta, anche quando i beneficiari sarebbero pienamente in grado di assolvere l’onere fiscale.”

Inoltre i giudici Costituzionali osservano che l’attuale impianto agevolativo potrebbe non solo aver effetti iniqui sotto il profilo della mancata contribuzione da parte degli eredi ma addirittura, “l’esenzione in oggetto, azzerando completamente il carico fiscale, potrebbe anche costituire un disincentivo alla vendita, favorendo sì, anche da questo punto di vista, la continuità della proprietà dell’impresa, ma all’interno della stessa comunità familiare: ciò, tuttavia, non è detto che assicuri, direttamente o indirettamente, un’idonea qualità manageriale (problema tanto più grave quanto maggiori sono le dimensioni dell’impresa)”.

Ed infine come se non bastasse quanto sopra secondo la Corte “sempre riguardo alle finalità sociali, va notato che l’agevolazione in oggetto può anche favorire una concentrazione della ricchezza che prescinde da una ragionevole approssimazione al merito e alle capacità individuali, ostacolando così la mobilità socio-economica e l’uguaglianza delle opportunità di partecipazione sociale”.

CONCLUSIONI

E’ evidente quindi che, se stiamo a quanto afferma la Corte Costituzionale, c’è motivo per essere preoccupati.

Come osservato dai primi commentatori, infatti, traspare dalla Sentenza “un intento monitorio della Corte, diretto a indicare al legislatore i punti deboli sul piano costituzionale del vigente regime dell’imposizione successoria e, indirettamente, a sottolineare la superiorità di un modello di tassazione che potrebbe divenire, soprattutto in una fase di ripartenza postpandemia, uno dei punti di rilancio di una possibile riforma fiscale.[1]

D’altronde sempre più spesso si leggono report, studi e analisi che evidenziano la crescente concentrazione della ricchezza patrimoniale e difficilmente tale aspetto potrà essere ignorato dal legislatore che si appresta alla riforma del sistema fiscale.

La stessa Corte peraltro pare indicare la via quando a titolo esemplificativo cita la Sentenza 17 dicembre 2014, del Tribunale costituzionale tedesco, il quale “investito della questione su rinvio della Corte federale delle finanze, ha dichiarato incompatibile con il principio di eguaglianza l’agevolazione fiscale” (analoga a quella oggetto dell’odierno commento) “ritenendola sproporzionata nella parte in cui, estendendosi oltre l’ambito delle piccole e medie imprese, prescinde da ogni verifica delle effettive esigenze delle imprese agevolate”.

[1] F.Gallo, “Imposte successorie e donazioni, dalla Consulta un’autoremissione solo paventata” in Norme & Tributi Plus, Il Sole 24 Ore, 21 luglio 2020

 


Post scritto da:
Dott.  Marco Snichelotto

Dottore commercialista e revisore legale

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