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INTRODUZIONE

Con la Legge di Bilancio per il 2020 il legislatore è intervenuto modificando in maniera sostanziale la previgente disciplina dei super e iper ammortamenti, i quali vengono ora sostituiti da una nuova agevolazione sotto forma di credito d’imposta, fruibile in cinque esercizi, per gli investimenti in beni strumentali nuovi e gli investimenti “Industria 4.0”.
Si ricorda tuttavia che la disciplina relativa ai super e iper ammortamenti può ancora essere applicata in presenza di investimenti effettuati sino al 30.06.2020 (super ammortamento) e 31.12.2020 (iper ammortamento) a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia contestualmente avvenuto il pagamento di acconti nella misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del nuovo credito d’imposta:
• le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni dei soggetti non residenti) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dalle modalità di determinazione del reddito (relativamente ai beni strumentali nuovi e “Industria 4.0”);
• gli esercenti arti e professioni (relativamente ai soli beni strumentali nuovi).
Importante novità è la ricomprensione anche dei contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014 i quali in precedenza non potevano godere dei super e iper ammortamenti in quanti trattavasi di un’agevolazione consistente in una deduzione extracontabile non consentita per costoro.

INVESTIMENTI OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE

Le tipologie di investimenti agevolabili sono ricomprese in due categorie essenzialmente corrispondenti a quelle precedentemente in essere ai fini dei super e iper ammortamenti.

Investimenti in beni strumentali nuovi

Trattasi di beni materiali strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, che in precedenza godevano del super ammortamento.
Il credito d’imposta per l’investimento in tali beni è fissato nella misura del 6% con un tetto massimo annuale pari a Euro 2 milioni.
Il requisito della strumentalità si riferisce alla circostanza che i beni debbono essere impiegati per l’esercizio dell’attività dell’impresa o del professionista beneficiari dell’agevolazione; sono pertanto chiaramente esclusi i beni destinati alla vendita (beni merce), i semilavorati e le materie prime da utilizzare nel processo produttivo.
Sono espressamente esclusi dall’agevolazione, in particolare, gli investimenti effettuati per l’acquisto di veicoli e altri mezzi di trasporto, i beni materiali per i quali il legislatore prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni e i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della depurazione delle acque e dello smaltimento dei rifiuti.

Investimenti in beni “Industria 4.0”

Trattasi di beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0”, che in precedenza godevano dell’iper ammortamento.
Tali beni possono essere identificati in:
• beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o da sensori di azionamento;
• sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
• dispositivi per l’interazione uomo-macchina;
• dispositivi per il miglioramento dell’ergonomia e la sicurezza nel posto di lavoro.
Il credito d’imposta per l’investimento in tali beni è fissato nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a Euro 2,5 milioni, il medesimo si riduce nella misura del 20% per la quota compresa tra Euro 2,5 milioni sino ad un tetto massimo di Euro 10 milioni.

CONDIZIONI

L’accesso all’agevolazione è condizionato:
• al rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento dei versamenti dei contributi a favore dei lavoratori;
• all’obbligo di comunicazione al MISE degli investimenti effettuati (presumibilmente nella forma di un riepilogo annuale);
• all’obbligo di annotazione in fattura che l’acquisto viene effettuato godendo dell’agevolazione (indicando gli estremi di legge).

AMBITO TEMPORALE

Gli investimenti agevolabili sono quelli compiuti nel periodo che va dal 01.01.2020 al 31.12.2020.
Come per le misure previgenti è consentito godere del beneficio anche per gli investimenti effettuati nell’anno successivo, entro l’unica scadenza del 30.06.2021, a condizione che entro il 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia contestualmente avvenuto il pagamento di acconti nella misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

FRUIZIONE DEL CREDITO

Per entrambe le “tipologie” di credito viene prevista la fruizione esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ed in cinque quote annuali di pari importo a decorrere:
• Dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per il credito relativo ai beni strumentali nuovi;
• Dall’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione dei beni per il credito relativo ai beni “Industria 4.0”.
La fruizione del credito è tendenzialmente libera in quanto non soggetta ai limiti di utilizzo generali dei crediti fiscali quali:
• Il limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a Euro 700.000,00;
• Il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU del modello dichiarativo, pari a Euro 250.000,00;
• Il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in costanza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a complessivi Euro 1.500,00.

CONFRONTO DI CONVENIENZA

Da una prima analisi è possibile ritenere che la nuova disciplina del credito d’imposta risulti meno conveniente rispetto al previgente super ammortamento mentre, per quanto attiene al confronto con il previgente iper ammortamento, il credito risulta più conveniente per investimenti superiori a Euro 2,5 milioni.


Post scritto da:
Dott. Tobia Cavedon

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