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Con un emendamento alla manovra correttiva 2017 (d.l. 24.04.2017 n. 50), è stata prevista l’introduzione di uno speciale credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati a decorrere dal 2018.

L’incentivo è pensato non solo per promuovere la crescita e lo sviluppo delle imprese mediante l’utilizzo degli strumenti pubblicitari, ma anche per spostare risorse finanziarie atte a sostenere il settore dell’editoria che, ormai da tempo, attraversa una profonda crisi.

Fermo restando che sarà compito di un successivo decreto ministeriale disciplinare gli aspetti di carattere operativo (dettagli relativi alle tipologie di spese ammissibili, procedura per la presentazione dell’istanza di fruizione, casi di esclusione, documentazione richiesta ecc.), cerchiamo di delineare alcuni aspetti fondamentali di questo nuovo incentivo.

Decorrenza

Il contributo decorre a partire dal 2018, tuttavia nell’iter di formazione della legge il Governo ha chiarito che il credito il credito d’imposta si attribuisce, nel 2018, relativamente agli investimenti pubblicitari effettuati a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, ossia da 24 giugno 2017. L’agevolazione spetterebbe quindi già sugli investimenti realizzati nel 2017, dal 24.06 al 31.12, anche se sul punto è necessario attendere la conferma dal decreto attuativo.

Soggetti interessati

L’art. 57- bis del d.l. n. 50/2017 parla molto semplicemente di “imprese e lavoratori autonomi”, lasciando intendere che non solo le imprese potranno avere accesso al credito d’imposta, ma anche tutti i lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti.

Questo aspetto denota una continuità con quanto già previsto in precedenza per questa categoria di soggetti che, a seguito degli interventi di liberalizzazione introdotti negli anni scorsi, possono ricorrere a pubblicità informativa con lo scopo di promuovere la propria attività.

Investimenti agevolabili

La norma prevede che il credito d’imposta si applichi agli “investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, digitali o analogiche”.

Da questo punto di vista non vi sono limiti circa la modalità con cui si intende promuovere la propria attività, non essendoci alcuna differenza fra pubblicità scritta, televisiva o radiofonica ovvero se questa abbia portata nazionale o locale.

Sicuramente, il decreto attuativo che verrà introdotto a breve indicherà con maggiore puntualità le spese oggetto dell’agevolazione e quelle escluse, individuando meglio le procedure operative e la documentazione necessaria per usufruire del beneficio.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati (ad oggi non è specificato se il calcolo va fatto distinguendo le tipologie di pubblicità prescelte o sul totale indistinto). Ciò significa che, per individuare l’importo su cui è possibile calcolare il beneficio, è necessario confrontare la spesa in pubblicità sostenuta nell’anno precedente e confrontarla con quella sostenuta nell’anno in corso: il 75% di credito d’imposta sarà calcolato solo sull’ammontare eccedente.

In più, per poter accedere al beneficio, la spesa sostenuta nell’anno in pubblicità deve essere almeno superiore dell’1% di quella dell’anno precedente.

L’importo del credito così determinato potrà essere utilizzato in compensazione mediante modello F24.

(esempio) 2017 2018 2019 2020
Investimenti pubblicitari  30.000,00  100.000,00  200.000,00  350.000,00
Valore incrementale  70.000,00  100.000,00 150.000,00
Credito di imposta spettante  52.500,00  75.000,00  112.500,00

 

Si prevede un limite massimo di spesa, che sarà stabilito annualmente mediante Dpcm, utilizzando il Fondo per il pluralismo e l’innovazione per l’informazione.

Misura maggiorata

In caso di microimprese, PMI e start up innovative la percentuale su cui calcolare il credito è maggiorata ed è pari al 90% degli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie, fermo restando i limiti visti in precedenza. Ciò rende l’agevolazione per queste categorie di soggetti più vantaggiosa e appetibile.

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Post scritto da:
dott. Alessandro Pegoraro
Dottore commercialista e revisore legale.

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