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Nuove regime dei dividendi e delle plusvalenze

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INTRODUZIONE

La Legge di Bilancio per il 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto modifiche strutturali alla disciplina dei dividendi percepiti dai soggetti imprenditori tale per cui l’ordinaria esclusione da tassazione nella misura del 95% per i percipienti società di capitali e in misura variabile per i percipienti società di persone, viene limitata in funzione dell’entità o del valore della partecipazione detenuta.

A decorrere dalle distribuzioni di dividendi deliberate dal 01/01/2026, l’esclusione è pertanto limitata alle situazioni in cui la partecipazione:

  • sia rappresentativa di un valore almeno pari al 5% del capitale sociale; o alternativamente
  • abbia un valore fiscale almeno pari a Euro 500.000.

Modifiche dello stesso tenore hanno interessato anche il regime della participation exemption relativo all’esclusione da tassazione delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di partecipazioni.

 

MODIFICHE AL REGIME DEI DIVIDENDI

Le modifiche colpiscono trasversalmente diverse categorie di contribuenti residenti:

  • Società di capitali ed enti commerciali: l’art. 89 del TUIR è stato riformulato prevedendo l’imponibilità integrale dei dividendi, a meno che non si rispettino le soglie sopra citate (nel qual caso l’imponibilità resta al 5%);
  • Soggetti IRPEF imprenditori (imprese individuali, s.n.c., s.a.s.): per i dividendi “sotto soglia”, l’imponibilità diventa integrale, perdendo il regime di esclusione parziale legato alla stratificazione temporale degli utili (40%, 49,72% o 58,14%);
  • Società semplici: la società semplice viene considerata un mero schermo e pertanto risulta necessaria un’analisi caso per caso delle figure dei soci della società semplice. Se i soci sono società di capitali o soggetti imprenditori, l’esclusione è subordinata alla verifica dei nuovi requisiti;
  • Soggetti non residenti (UE/SEE): la ritenuta ridotta dell’1,20% ex art. 27 co. 3-ter del DPR 600/73 è ora vincolata ai medesimi requisiti del 5% o 500.000 euro se il percipiente non gode dei benefici “madre-figlia”.

Per quanto attiene ai dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori non vi sono modifiche rispetto alla disciplina previgente e pertanto continua ad applicarsi la ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Nessuna modifica dovrebbe interessare i dividendi percepiti da enti non commerciali stante l’ordinario regime di imponibilità integrale (o al 77,74% per gli utili corrisposti prodotti negli esercizi anteriori a quello in corso al 31.12.2016).

Nel calcolo della percentuale del 5% si tiene conto anche delle partecipazioni detenute indirettamente tramite rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., applicando il meccanismo della demoltiplicazione lungo la catena societaria. Per quanto riguarda il valore fiscale, la quantificazione segue i criteri dell’art. 94 del TUIR, includendo non solo il costo d’acquisto ma anche versamenti a fondo perduto, in conto capitale o rinunce ai crediti.

Le nuove norme sui dividendi si applica alle distribuzioni deliberate a decorrere dal 01/01/2026, non rileva pertanto l’anno di formazione delle riserve.

In merito alla determinazione degli acconti dovuti per il 2026 si rende necessario verificare il superamento o meno delle nuove soglie in quanto si prevede che quale imposta del periodo d’imposta precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

 

MODIFICHE AL REGIME DELLE PLUSVALENZE

Anche il regime di esenzione delle plusvalenze ex art. 87 TUIR è stato allineato alle modifiche di cui sopra. L’esenzione del 95% (per le società di capitali e gli enti commerciali) o l’imponibilità parziale (per i soggetti IRPEF imprenditori, s.n.c., s.a.s.) richiedono ora, in aggiunta ai requisiti storici:

  • Holding period: ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione;
  • Iscrizione in bilancio: classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
  • Residenza non privilegiata: residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato;
  • Commercialità: esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione ex art. 55 TUIR.

il rispetto della soglia del 5% del capitale (anche tenendo conto delle partecipazioni detenute indirettamente tramite, applicando il meccanismo la demoltiplicazione lungo la catena societaria) oppure del valore fiscale almeno pari a Euro 500.000.

Anche in questo caso le nuove norme sulle plusvalenze si applicano in relazione alle partecipazioni che, nel rispetto dei requisiti vecchi e nuovi, siano state acquisite a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025.


Post scritto da:

Dott. Tobia Cavedon

Dottore commercialista

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