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Non senza qualche sorpresa, l’art.57 del D.L. 50/2017 (Manovra correttiva di bilancio 2017) ha esteso ad una platea estremamente ampia alcune importanti deroghe al diritto societario sinora previste solamente per le Start Up e PMI innovative di cui al D.L. 179/2012 e al D.L. 3/2015.

L’art. 57 della Manovra correttiva, con il dichiarato obiettivo di agevolare l’autonomo finanziamento delle PMI mediante capitale di rischio, estende a tutte le PMI costituite in forma di S.r.l. indipendentemente dalla tipologia di attività esercitata, tre importanti deroghe al diritto societario previste dai commi 2, 5 e 6 del D.L. 179/2012 (D.L. Start Up).

Tali disposizioni riguardano:

  1. La possibilità di creare categorie di quote determinando e differenziando liberamente i diritti attribuibili ai soci titolari delle stesse;
  2. La possibilità di effettuare offerte pubbliche di quote attraverso portali di equity crowdfunding;
  3. La possibilità di effettuare operazioni di acquisto di quote proprie in esecuzione di piani di incentivazione a favore di dipendenti, collaboratori, amministratori o professionisti (Stock Option e Work for Equity).

Le novità introdotte sorprendono non tanto per la loro natura, in quanto come già ricordato sono norme già previste nel nostro ordinamento per le Start Up e per le PMI Innovative, oltre che per le Società per Azioni che da tempo possono contare su una disciplina societaria flessibile volta a favorire l’accesso ai mercati finanziari.

Ciò che sorprende è la vastità dei soggetti interessati da tali novità tanto da poter parlare di portata sistemica delle novità introdotte.

Al momento in cui si scrive il numero di Start Up innovative presenti sul portale dedicato delle Camere di Commercio è 7.011 unità mentre il numero di PMI Innovative è pari a 516 unità. Vedi sezione del registro delle imprese.

Diversamente le PMI rappresentano il 99% degli 1,5 Milioni di società di capitali presenti in Italia e di queste la grande maggioranza è costituita sotto forma di Società a responsabilità limitata.

Tale sproporzione numerica rende immediatamente evidente che le novità introdotte hanno una portata così ampia da stravolgere la concezione stessa della forma societaria delle Società a responsabilità limitata cosi come pensata da legislatore del 2003.

Nella Relazione al Decreto Legislativo n. 6 del 2003 al paragrafo 11 si legge “si è ritenuto coerente con la caratteristiche personali del tipo societario della società a responsabilità limitata da un lato non prevedere la possibilità di categorie di quote, che implicherebbe una loro oggettivizzazione e quindi una perdita del collegamento con la persona del socio richiesta dal primo comma, lettera a), art. 3 della legge di delega, dall’altro consentire con il quarto comma dell’art. 2468 che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci, quindi in considerazione della loro posizione personale, particolari diritti concernenti sia i poteri nella società sia la partecipazione agli utili.”

Oggi a quanto pare cade questa visione della S.r.l. quale società fondata sull’intuitu personae per lasciare spazio ad una forma societaria estremamente duttile e flessibile, in quanto, in base alle scelte del redattore dell’atto costitutivo, la S.r.l. potrà essere configurata in maniera molto simile ad una società di persone o diversamente in maniera molto simile ad una S.p.A.

Ci si riferisce in particolar modo alla disposizione che consente di creare categorie di quote.

Da oggi sarà infatti possibile creare categorie di quote prive di diritti di voto o con diritti di voto limitati a determinati argomenti e in termini più generali permette in maniera molto libera di differenziare diritti amministrativi e/o patrimoniali attribuibili ai soci venendo in contro alle loro più svariate esigenze, non solo nella fase di Start Up ma anche in fasi diverse della vita dell’impresa si pensi ad esempio alla fase del passaggio generazionale o al tema delle diverse categorie di soci presenti negli studi professionali che da qualche tempo possono assumere la veste di Srl.

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Post scritto da:
dott. Marco Snichelotto
Dottore commercialista e revisore legale.

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