La legge di bilancio per il 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, ha introdotto numerose modifiche alla disciplina “Ace”; tra queste, la sterilizzazione degli incrementi degli investimenti in titoli e valori mobiliari, avendo effetto già a decorrere dal periodo di imposta 2016, va attentamente analizzata al fine di definire eventuali strategie da adottare entro fine anno.
Più precisamente, la legge di bilancio ha introdotto il comma 6-bis all’articolo 1 del D.L. 201/2011 , il quale dispone che la variazione in aumento del capitale proprio, ai fini Ace, non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2010; tale norma si applica già dal 2016 ed interessa la generalità delle imprese, con esclusione, evidentemente, delle banche e delle imprese di assicurazione per le quali tali gli investimenti in attività finanziarie rappresentano l’attività caratteristica.
La ratio della novità introdotta è quello di stimolare, e dunque agevolare ai fini Ace, gli aumenti di capitale destinati ad attività produttive, e di evitare invece che gli incrementi di capitale rilevanti ai fini Ace siano impiegati in investimenti di natura prettamente finanziaria.
Da un punto di vista operativo, sarà dunque necessario confrontare lo stock di titoli e valori mobiliari esistenti in portafoglio al 31 dicembre 2016 con quelli detenuti invece alla data del 31 dicembre 2010; la differenza, se positiva, rappresenta un incremento di investimenti in attività finanziarie che andrà a ridurre la base di calcolo Ace, già dal 2016.
L’applicazione retroattiva, già dal 2016, della sterilizzazione, può rendere conveniente, ovviamente ai fini dell’agevolazione ACE, il disinvestimento dei titoli e valori mobiliari entro il 31 dicembre 2016: ciò rappresenta infatti l’unico modo per evitare la penalizzazione nei casi in cui le attività finanziarie presentino un incremento rispetto a quelle detenute al 31 dicembre 2010.
Post scritto da:
dott. Luigi Dalla Vecchia
Dottore commercialista e revisore legale.