PREMESSA
Il DL 124/2019 ha introdotto specifiche misure di contrasto all’omesso versamento delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente nell’ambito dei contratti di appalto o affidamento lavori; in estrema sintesi, il DL pone a carico del committente un obbligo di controllo dei versamenti eseguiti dalle imprese appaltatrici/affidatarie.
Con la presente circolare verranno esaminati l’ambito applicativo delle nuove disposizioni nonché gli adempimenti a carico del committente e appaltatore.
AMBITO APPLICATIVO
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di appalto, subappalto, affidamento o a rapporti negoziali comunque denominati che presentino contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
- Importo complessivo annuo superiore a 200.000,00;
- Prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente;
- Utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.
Per rientrare nell’ambito applicativo delle nuove disposizioni normative, devono coesistere dunque sia il limite economico (contratti di importo superiore a 200.000,00 annui) sia le condizioni riguardanti l’esecuzione del contratto con prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo.
Ricorrendo le condizioni sopra riepilogate, si producono i seguenti obblighi:
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
Il committente deve:
- richiedere all’impresa appaltatrice/affidataria copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute ai lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto, allo scopo di verificarne il corretto adempimento;
- se non riceve le deleghe entro 5 giorni dalla scadenza di pagamento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi spettanti all’impresa appaltatrice/affidataria entro il limite del 20% del valore complessivo, e comunicare l’inadempimento all’agenzia entrate competente entro 90 giorni.
OBBLIGHI DELL’IMPRESA APPALTATRICE/AFFIDATARIA
L’impresa appaltatrice/affidataria deve:
- versare le ritenute relative ai redditi corrisposti ai dipendenti impiegati nell’appalto senza possibilità di compensazione e utilizzando un distinto modello F24 per ciascun committente;
- entro 5 giorni dalla scadenza di versamento, trasmettere al committente:
- i modelli F24 di versamento delle ritenute;
- un elenco nominativo dei lavoratori impiegati nel mese precedente nell’esecuzione del contratto con indicazione per ciascuno del codice fiscale, delle ore di lavoro prestate, della retribuzione corrisposta per l’esecuzione del contratto e delle ritenute fiscali trattenute al lavoratore nel mese precedente, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
REGIME SANZIONATORIO
L’impresa appaltatrice/affidataria continua ad essere punita con le solite sanzioni, ovvero:
- in caso di mancata effettuazione delle ritenute, sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto;
- in caso di omesso/tardivo versamento delle ritenute, sanzione pari al 30% dell’importo non versato o versato in ritardo.
L’impresa committente sarà sanzionata qualora non adempia agli obblighi posti a suo carico dalla nuova normativa, ovvero:
- non abbia chiesto all’impresa appaltatrice copia dei modelli F24;
- in caso di mancata ricezione dei modelli F24, non abbia sospeso il pagamento dei corrispettivi a favore dell’appaltatrice e non abbia informato l’agenzia delle entrate.
In caso di inadempimento, le sanzioni comminate all’impresa committente sono pari alle sanzioni irrogate all’impresa appaltatrice; pertanto, le sanzioni a carico dell’impresa committente si aggiungono a quelle irrogate all’impresa appaltatrice e devono essere versate senza possibilità di compensazione.
Ne deriva che l’inadempimento del committente sarà sanzionato solo nell’ipotesi in cui si verifichi anche l’omesso o tardivo versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice, ed in tal caso sarà tenuto a pagare una sanzione pari a quella già irrogata all’impresa appaltatrice.
DEROGHE
La disciplina fin qui esposta non trova applicazione qualora l’impresa appaltatrici comunichi al committente, con apposita certificazione, la sussistenza dei seguenti requisiti:
- è in attività da almeno 3 anni;
- è in regola con gli adempimenti dichiarativi;
- negli ultimi 3 anni ha eseguito versamenti fiscali per importi non inferiori al 10% dei ricavi;
- non ha iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000,00.
Per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per poter disapplicare la normativa, è previsto il rilascio di un certificato da parte dell’agenzia delle entrate con validità di 4 mesi dal giorno in cui viene emesso.
Post scritto da:
Dott. Luigi Dalla Vecchia
Dottore commercialista e revisore legale.