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La recente Legge 176/2020 (nota principalmente per la conversione dei quattro “Decreti Ristori” emanati dal Governo nei mesi scorsi) ha introdotto importanti modifiche alla Legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento, con effetto immediato; ciò al fine di favorire l’adozione di soluzioni più adeguate a superare le criticità derivanti dalle esposizioni debitorie dei soggetti sovraindebitati; criticità emerse nei primi anni di applicazione “sul campo” delle disposizioni normative, che hanno evidenziato non poche difficoltà nel conseguire la finalità principale della Legge n. 3/2012, cioè la definitiva liberazione dai debiti dei soggetti non fallibili, per consentire loro di riconquistare un dignitoso tenore di vita e un ruolo attivo nell’economia.

Queste le modifiche già operanti dallo scorso 25 dicembre, molte delle quali costituiscono un’anticipazione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° settembre 2021.

  1. Definizione di “consumatore”

E’ stata ampliata la fattispecie, comprendendovi anche i soci di società di persone (nonché delle società in accomandita per azioni), con riguardo ai debiti estranei a quelli sociali.

Ciò consentirà pertanto anche a tali soggetti la possibilità di accedere al piano del consumatore (in alternativa alla liquidazione) per definire la loro situazione di crisi; mentre finora la sola alternativa era ricorrere all’accordo di composizione, con necessità tuttavia di ottenere il consenso della maggioranza qualificata dei creditori (rappresentanti almeno il 60% delle passività).

I soci di società di persone potranno quindi più agevolmente liberarsi dal fardello dei propri debiti, anche nell’impossibilità di offrire significativi ristori ai creditori, sottostando al solo giudizio dell’organismo di composizione della crisi, e quindi alla decisione del Tribunale che dovrà pronunciarsi in sede di omologa, tenuto particolarmente conto della meritevolezza.

  1. Falcidia di IVA e ritenute

E’ stata espunta dal testo di legge la disposizione che non consentiva il pagamento parziale dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute fiscali (nonché dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea), prevedendone esclusivamente la dilazione.

Sul tema era stata sollevata anche la questione di legittimità costituzionale, considerata la disparità di trattamento con la Legge Fallimentare; l’evidente distonia viene ora definitivamente eliminata, con indubbio beneficio per il debitore (non consumatore), costretto in precedenza a rinunciare all’accordo di composizione della crisi a causa dell’obbligo di provvedere all’integrale pagamento di IVA e ritenute.

  1. Cause di inammissibilità

Viene ora previsto che il debitore non possa accedere ai benefici della Legge n. 3/2012 se abbia già ottenuto l’esdebitazione per due volte (senza limiti temporali).

Inoltre, l’inammissibilità vale anche per il consumatore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, nonché per il debitore proponente l’accordo di composizione che abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Sarà affidata all’organismo di composizione della crisi la verifica della presenza delle suddette cause ostative, o al contrario l’attestazione della loro inesistenza, onde consentire al Tribunale di assumere i conseguenti provvedimenti.

  1. Estensione degli effetti ai soci illimitatamente responsabili

Anche a tale riguardo si era sottolineata da più parti la disomogeneità con la Legge Fallimentare; la modifica introdotta estende ora anche ai soci illimitatamente responsabili gli effetti dell’accordo di composizione della società cui gli stessi appartengono, nonché, riguardo ad altra procedura prevista dalla Legge n. 3/2012, gli effetti derivanti dal decreto di apertura della liquidazione della società di cui i soci illimitatamente responsabili fanno parte.

  1. Procedure familiari

Alla prova dei fatti era emerso sin da subito che molte crisi da sovraindebitamento (afferenti alla “sfera privata”) riguardavano l’intera famiglia e non solo uno dei suoi componenti: con la conseguenza che per definire la crisi era necessario aprire procedure distinte per ciascun membro della famiglia, con effetti penalizzanti sul fronte burocratico e un inutile aggravio dei costi.

Viene ora introdotto l’istituto della procedura familiare (estesa anche alle unioni civili e alle convivenze di fatto), che consente (ma non obbliga) di dar corso ad un solo procedimento quando l’origine dei debiti è comune, prevedendo comunque di tenere distinte le masse attive e passive (ciascun membro della famiglia risponde dei propri debiti con i propri beni).

Da segnalare infine che se i debiti anche di uno solo dei componenti della famiglia sono estranei alla sfera privata, la procedura unitaria dovrà essere obbligatoriamente l’accordo di composizione.

  1. Contenuto dell’accordo o del piano del consumatore

Viene sancita definitivamente la possibilità di inserire nel piano del consumatore anche i contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, o della pensione, o del trattamento di fine rapporto: prevedendone la falcidia o il rimborso secondo un piano di ammortamento diverso da quello originario; anche in questo caso, la modifica legislativa recepisce un’esigenza più volte manifestatasi nel concreto, alla quale avevano dato positivo riscontro numerose pronunce giurisprudenziali.

Si stabilisce altresì che la proposta di piano o di accordo formulata dal consumatore possa prevedere la prosecuzione del rimborso del mutuo relativo all’abitazione principale, secondo l’originario piano di ammortamento, se i pagamenti risultano regolari oppure se il giudice autorizza il debitore a regolarizzare lo scaduto alla data di apertura della procedura; anche questa novità prende atto della casistica, che in situazioni simili aveva portato ad escludere dal piano o dall’accordo il debito garantito dall’abitazione, in quanto ininfluente per le sorti degli altri creditori.

Analogamente, viene ora data la possibilità al debitore imprenditore di proseguire nel piano di rimborso dei prestiti con garanzia sui beni strumentali, se i pagamenti risultano regolari oppure se il giudice autorizza il debitore a regolarizzare lo scaduto alla data di apertura della procedura; ma in questo caso si rende necessaria anche una specifica attestazione dell’organismo di composizione della crisi, che certifichi la capienza dei beni strumentali rispetto al prestito garantito e che il rimborso regolare del prestito non lede gli interessi degli altri creditori.

  1. Contenuto della relazione dell’organismo di composizione della crisi

In caso di piano del consumatore, il contenuto della relazione dovrà d’ora in poi prevedere quanto segue:

  1. l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni (non più rilevando che le stesse siano state assunte volontariamente);
  2. l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  3. la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (non è più richiesta la valutazione di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria);
  4. l’indicazione presunta dei costi della procedura (in precedenza non richiesta);
  5. l’indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato, con deduzione dell’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.

L’organismo di composizione della crisi non è invece più tenuto a riferire sulla solvibilità del consumatore nell’ultimo quinquennio e sull’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

La struttura della relazione viene modificata anche in relazione all’accordo di composizione, con le seguenti prescrizioni:

  1. l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  2. l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  3. l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  4. la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria;
  5. l’indicazione presumibile dei costi della procedura;
  6. la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
  7. l’indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi di creditori, ove previste dalla proposta.

Gli ultimi tre requisiti richiamano il contenuto della relazione di attestazione da depositare a corredo della domanda di concordato preventivo disciplinata dalla Legge Fallimentare.

Anche nel caso dell’accordo viene stabilito che l’organismo di composizione della crisi riferisca circa la valutazione del merito creditizio operata o meno dal soggetto finanziatore all’atto dell’erogazione del prestito.

 

  1. Ruolo dell’agente della riscossione e degli uffici fiscali

L’organismo di composizione della crisi deve informare gli enti entro 7 giorni dal conferimento dell’incarico; gli enti devono comunicare entro 30 giorni l’ammontare dei debiti tributari accertati e degli accertamenti pendenti.

Nel precedente testo di legge questo obbligo di comunicazione era previsto solo in caso di liquidazione, peraltro senza obbligo di risposta.

  1. Procedimento di omologa

L’esperienza concreta aveva visto molto spesso la ferma opposizione all’omologa della procedura da parte delle società finanziarie, anche quando risultava evidente che l’origine del sovraindebitamento derivava dall’estrema “leggerezza” con la quale le stesse avevano concesso i prestiti ai consumatori.

Per stroncare questo atteggiamento estremamente penalizzante per il sovraindebitato, viene ora disposto che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento, anche con specifico riferimento alla mancata valutazione del merito creditizio del debitore, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità, a meno che le stesse derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Viene inoltre accordata al tribunale la facoltà di omologare l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza del voto favorevole dell’amministrazione finanziaria, quando il voto sia decisivo per il raggiungimento delle maggioranze e quando la proposta di accordo sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (come attestato dall’organismo di composizione della crisi); anche tale modifica recepisce le istanze degli operatori del settore, che avevano fin da subito lamentato l’ostruzionismo dell’amministrazione finanziaria, frutto di un atteggiamento aprioristicamente negativo nei confronti del debitore (anche se non conveniente per l’Erario!), pur di fronte all’evidenza dei fatti; tanto che alcuni ne avevano ravvisato i presupposti per agire giudizialmente invocando il danno erariale.

  1. Prededuzioni

Viene precisato che godono del suddetto titolo di prelazione anche i compensi dei professionisti che assistono il debitore nella presentazione del piano o dell’accordo.

  1. Azioni del liquidatore

Il precedente testo di legge era ritenuto troppo generico; viene ora indicato il perimetro entro il quale il liquidatore può adire le vie legali o costituirsi nei procedimenti pendenti, previa autorizzazione del giudice:

  1. se l’azione è finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore, ovvero a recuperare i crediti;
  2. se la finalità dell’azione è quella di far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori;
  3. se l’azione è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.
  1. Esdebitazione del debitore incapiente

Costituisce forse la novità più rilevante, introducendo di fatto una quarta procedura, molto semplificata, nell’ambito della legge sul sovraindebitamento.

La finalità è quella di consentire anche al debitore persona fisica impossibilitato ad offrire alcunché ai propri creditori, di ottenere l’esdebitazione, per una sola volta, alle seguenti condizioni:

  1. obbligo di pagare i creditori se entro quattro anni dal decreto di esdebitazione sopravvengono risorse (esclusi i finanziamenti) tali da consentire il soddisfacimento dei creditori in misura almeno pari al 10% delle loro spettanze;
  2. le risorse sopravvenute vanno considerate al netto delle spese di produzione del reddito e di quanto necessario per il sostentamento del debitore e della sua famiglia (fissato in misura pari all’assegno sociale, aumentato della metà e moltiplicato per il numero dei componenti del nucleo familiare);
  3. la domanda di esdebitazione deve essere presentata tramite un organismo di composizione della crisi, corredata della seguente documentazione:
  • elenco dei creditori;
  • elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nell’ultimo quinquennio;
  • dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio;
  • dettaglio di stipendi, pensioni e altre entrate dei componenti del nucleo familiare;
  • relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi, con: (i) indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; (ii) esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di assolvere le obbligazioni assunte; (iii) indicazione degli atti del debitore impugnati dai creditori; (iv) valutazione su completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda; (v) indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore all’atto dell’erogazione del prestito;
  1. obbligo di presentare annualmente la dichiarazione delle risorse sopravvenute, per le conseguenti verifiche del giudice ovvero dell’organismo di composizione della crisi, se a ciò incaricato dal giudice.

Viene previsto che il decreto sia comunicato a tutti i creditori, che possono presentare opposizione entro 30 giorni; la decisione assunta dal giudice all’esito del giudizio di opposizione è reclamabile al tribunale.

Infine, si dispone che il compenso spettante all’organismo di composizione della crisi sia ridotto alla metà.

  1. Ambito di applicazione delle nuove disposizioni

Come premesso, le novità legislative sono già pienamente in vigore e valgono non solo per le procedure aperte dopo il 25 dicembre 2020, ma anche per quelle pendenti a tale data.

A tale ultimo riguardo, se non si è ancora svolta l’udienza di omologa, il debitore può presentare al tribunale apposita istanza per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per modificare la proposta (di piano del consumatore o di accordo di composizione) in conformità alla nuova disciplina; tuttavia, l’istanza è inammissibile se presentata dopo che la proposta di accordo non è stata approvata dai creditori.

In alternativa, il debitore, sempre fino all’udienza di omologa, può depositare una memoria contenente la sola modifica dei termini di adempimento del piano o dell’accordo; termini che possono essere differiti di non oltre 6 mesi rispetto alle scadenze originarie.

Allegato: Legge n. 3/2012 aggiornata LINK

 


Post scritto da:
Dott. Giuseppe Bernardelle

Dottore commercialista e revisore legale

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