Skip to content

Si fa un gran parlare in questi giorni della pioggia di denaro che le misure anti-crisi destineranno alle imprese, con l’auspicio che la burocrazia non prevalga sulla necessità di “fare presto”.
Auspicando che le procedure per l’erogazione del credito siano tempestive e omogenee fra i vari istituti, questa breve riflessione concerne la sorte dei finanziamenti ex D.L. 23/2020, nella malaugurata ipotesi che il beneficio ricevuto non consenta all’impresa di continuare ad essere profittevole, sfociando nell’insolvenza.

I finanziamenti che gli istituti di credito erogano alle imprese, se non garantiti dal beneficiario (ad esempio, mediante ipoteca o altri vincoli a valere sui beni di sua proprietà), non godono di titoli di prelazione.
Per tutelare il proprio diritto al rimborso, le banche non di rado chiedono a un terzo (molto spesso l’imprenditore, suoi familiari o entità ad esso correlate) di garantire con il proprio patrimonio personale.
Tanto che, in caso di passaggio della posizione a sofferenza, escutono la garanzia, obbligando di fatto il terzo ad assolvere gli impegni del debitore principale.
Il garante potrà quindi subentrare alla banca, surrogandosi nei suoi diritti, tuttavia molto spesso senza recuperare alcunché, essendo il diritto di credito sprovvisto di qualsiasi titolo di prelazione.

La situazione non si ripropone in questi termini se il garante è lo Stato, come nel caso della liquidità di cui beneficeranno le imprese italiane nei mesi a venire.
Infatti, in forza di una riserva di legge introdotta a seguito della crisi finanziaria del 2009, in caso di insolvenza del debitore principale, la natura del prestito garantito muta e si rafforza a vantaggio dello Stato garante.

La “trasformazione” avviene secondo questa scansione temporale:

  • il debitore principale entra in crisi e accede ad una delle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare (ma ciò dovrebbe valere anche per le procedure di cui alla Legge n. 3/2012)
  • la banca finanziatrice viene iscritta al passivo della procedura, in chirografo (in quanto il suo credito non gode di alcun titolo di prelazione)
  • verificato che non esistono possibilità di recupero nell’ambito della procedura concorsuale, la banca escute la garanzia statale prevista dall’art. 1 o dall’art. 13 del “Decreto Liquidità”
  • lo Stato (SACE o Mediocredito Centrale, a seconda della tipologia di impresa garantita) versa alla banca il capitale residuo del prestito non rimborsato
  • in forza della riserva di legge (da ultimo, art. 8-bis, comma 3, D.L. 3/2015) il credito dello Stato, surrogatosi alla banca finanziatrice a seguito dell’escussione della garanzia, diventa un credito “super privilegiato”, scavalcando buona parte dei creditori nell’ordine delle prelazioni previste dal codice civile
  • al momento del riparto delle somme derivanti dalla liquidazione concorsuale del patrimonio dell’impresa insolvente, infatti, il rimborso del finanziamento sarà postergato solo al pagamento delle spese di procedura e all’integrale soddisfazione dei creditori ex art. 2751-bis c.c. (dipendenti, professionisti, agenti di commercio, artigiani, cooperative, etc.)
  • con buona pace di tutti gli altri creditori (fra i quali altre articolazioni dello Stato, come enti previdenziali e assistenziali, erario, amministrazioni locali), ai quali resterà solo il residuo.

Pertanto, se il patrimonio dell’impresa beneficiaria del finanziamento ex D.L. 23/2020 assicurerà il recupero almeno parziale di quanto vantato dai creditori, è molto probabile che lo Stato garante riuscirà ad ottenere il rimborso del prestito, magari anche con gli interessi.

E ciò dovrebbe costituire un incentivo ad erogare le risorse alle imprese con tempestività, considerato che l’alea del recupero sarà limitata alla tempistica, non certo al quantum.

L’impresa, d’altro canto, dovrà attentamente considerare la particolare natura del finanziamento garantito nel caso in cui volesse anticipare la crisi accedendo ai benefici dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo, per la conseguente redazione della proposta di pagamento ai creditori.

Infatti, se, in assenza del finanziamento, la previsione di pagamento dei debiti non garantiti avrebbe l’unico vincolo della soddisfazione di almeno il 20% del loro ammontare, ove il finanziamento fosse invece intervenuto, la tenuta del piano potrebbe venir compromessa dalla presenza della garanzia a favore dello Stato, che dovrebbe essere integralmente soddisfatta (esemplificando, in caso di concordato preventivo liquidatorio, posto 100 l’ammontare dei debiti non garantiti, il piano è fattibile se assicura almeno il pagamento di 20; se con il finanziamento ricevuto, a parità condizioni, l’impresa avesse invece già pagato tutti i debiti non garantiti, il piano dovrebbe assicurare l’integrale rimborso del finanziamento; quindi vi sarebbe la necessità di reperire risorse aggiuntive per 80).

Quindi, anche le modalità di impiego della liquidità derivante dal finanziamento ex D.L. 23/2020 dovranno essere attentamente ponderate dagli imprenditori.


Post scritto da:
Dott. Giuseppe Bernardelle

Dottore commercialista e revisore legale

Condividi questo articolo su: