Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso previsto dall’art.13ter del D.L. 145/2023 è entrata in funzione la Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche.
Il Ministero del Turismo assegnerà infatti, tramite una procedura automatizzata, un Codice Identificativo Nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi di cui all’art.4 del D.L. 50/2017, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali.
Lo stesso Ministero sarà inoltre competente in merito alla gestione della banca dati contenente i dati sul CIN.
Dal prossimo 2 novembre sarà quindi pienamente operativa la norma che impone ai proprietari di unità abitative da destinare a locazioni brevi e locazioni turistiche, nonché ai titolari di strutture recettive, di accedere alla Banca Dati e richiedere l’assegnazione del CIN. L’accesso va effettuato tramite SPID o Carta di Identità Elettronica personale al link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/.
La domanda è corredata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi degli art.46 e 47 D.p.r. 445/2000, attestante i dati catastali dell’immobile e, per i soggetti che locano in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.
Ad ogni immobile, pertanto, verrà associato un Codice Identificativo Nazionale.
Lo stesso art.13ter dispone che il proprietario che conceda in locazione una unità immobiliare priva di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
Il proprietario è altresì tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, nel rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, a cui il proprietario faccia ricorso per concludere i contratti di locazione, hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione.
La mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.
Tutte le sanzioni non sono applicabili se lo stesso fatto è sanzionato in forza della normativa regionale.
Si segnala infine che il codice CIN non è sostitutivo del codice che la normativa regionale dovesse imporre per le stesse tipologie di locazione; in questo caso, infatti, il proprietario dovrà dotarsi di entrambi i codici. Nel caso in cui la normativa regionale imponga il possesso del codice regionale, il proprietario dovrà adempiervi e, solo dopo averlo ricevuto, potrà accedere alla Banca Dati Nazionale, nella quale dovrebbe ritrovare gli immobili a lui intestati, grazie all’interoperabilità tra le banche dati, e richiedere il rilascio del nuovo codice CIN.
Post scritto da:
Dott.ssa Marta Mattiello
Dottore commercialista e revisore legale