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Bozza di circolare sulla tassazione del trust, il “trust di ritorno” – spunti per la consultazione

Come noto è stata pubblicata lo scorso 11 agosto 2021 sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza di circolare sulla disciplina fiscale del trust a commento delle novità normative in tema di imposizione diretta nonché delle numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità in ordine alla imposizione indiretta.

Gli interessati avevano tempo fino al 30 settembre 2021 per inviare proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione.

Molti sono stati i commenti che gli operatori del settore hanno pubblicato fin dai primissimi giorni successivi alla emanazione della bozza ed in particolare i temi che più sono stati posti in rilievo sono stati:

  1. la sorte delle imposte già versate;
  2. la sorte delle franchigie già invocate;
  3. la tassazione dei trust cd non liberali;
  4. la spettanza di esenzioni e/o agevolazioni specialmente con riferimento al passaggio generazionale d’azienda;
  5. la “difficoltà” applicativa della tassazione in uscita in assenza di regole contabili condivise;
  6. la mancanza di istruzioni circa alcuni atti che generalmente interessano la vita di un trust quali ad esempio il sostenimento di spese a favore dei beneficiari oppure la proroga della durata del trust;
  7. l’errata previsione di obbligo di RW per beneficiari residenti di trust opachi esteri.

Un tema che invece ha avuto scarsa diffusione, nonostante l’importanza dal punto di vista operativo, è quello del cd “trust di ritorno”.

In base alla più recente corrente interpretativa (Sentenza Cassazione 8719/2021) il ritrasferimento del fondo in trust al disponente è considerato un atto neutro che non può soggiacere al pagamento di imposte in misura proporzionale in quanto queste presuppongono un effettivo arricchimento dell’avente causa in ossequio al principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost.

La circolare potrebbe cogliere quindi l’occasione per tornare sul tema e coordinare tra loro i recenti interventi giurisprudenziali (Sentenza Cassazione 8719/2021) e di prassi (Risposte ad interpello 106/2021 e 352/2021).

In particolare, la recente Risposta ad interpello n.352/2021 dello scorso 18 maggio 2021 pone dei vincoli ai fini della non applicazione della tassazione che paiono non coerenti sotto il profilo sistematico.

L’auspicio pertanto è quello di cogliere l’occasione per superare il dubbio interpretativo posto dalla Risposta di interpello num. 352/2021, nella quale, nel confermare la tesi della esenzione da imposizione dell’atto di revoca di un trust da parte del disponente, l’agenzia afferma che tale conclusione è valida nel presupposto che:

1) “la revoca del trust sia totale”;

2) “i beni immobili restituiti ai disponenti siano i medesimi beni immobili segregati in trust”,

in aperto contrasto con la sentenza di Cassazione 8719/2021 la quale contrariamente afferma “la retrocessione del patrimonio in trust appare fenomeno del tutto neutrale, nel tributo successorio e donativo, anche nell’ipotesi in cui – […] – i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati”.


Post scritto da:
Dott. Marco Snichelotto

Dottore commercialista e revisore legale

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