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Bonus edilizi: proroga per l’anno 2025 ma con aliquote ridotte

Avviandoci alla conclusione dell’anno 2024, risulta necessario individuare i bonus edilizi che risulteranno ancora fruibili nel corso del 2025 secondo quanto previsto dalla bozza della nuova Legge di Bilancio.

Da quanto emerge, si prevede la proroga delle principali detrazioni edilizie (Bonus ristrutturazione, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus) in scadenza al 31.12.2024 ma con un taglio consistente delle aliquote applicate. Tuttavia, resteranno indenni da tale riduzione le spese sostenute sulle prime case e il bonus mobili, confermato anche per il 2025 con le stesse modalità del 2024. Infine, questo sarà l’ultimo anno per poter fruire del Superbonus ma con aliquota ridotta (65%) e solo al verificarsi di determinate condizioni.

Di seguito si propone un quadro di sintesi.

 

  • Bonus ristrutturazioni edilizie

Verrà introdotto un regime transitorio derogativo rispetto all’attuale comma 1 dell’art. 16 del D.l. 63/2013 con l’applicazione di aliquote differenziate.

In particolare, ai proprietari (o ai titolari di diritti reali) la detrazione spetterà:

  • Al 50% sugli interventi effettuati nell’abitazione principale;
  • Al 36% per gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse da abitazione principale.

Anche per l’anno 2025, il limite di spesa consentito sarà pari a 96.000 euro senza distinzione tra le due categorie (abitazione principale e unità immobiliari diverse dall’abitazione principale).

 

  • Ecobonus e Sismabonus

Ulteriore proroga sarà quella prevista per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del D.l. 63/2013 (c.d. “Ecobonus”) e per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “Sismabonus”) dove però le aliquote non saranno più differenziate in base alla tipologia di intervento ma verranno allineate a quelle del Bonus delle ristrutturazioni edilizie, infatti, la detrazione spetterà:

  • Al 50% sugli interventi effettuati nell’abitazione principale;
  • Al 36% per gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse da abitazione principale.

 

  • Superbonus

La Legge di Bilancio 2025 contiene delle novità anche in merito al cd. Superbonus, di cui all’art. 119 del D.l. 34/2020, la detrazione infatti sarà ancora possibile ma nella misura del 65%.

Tuttavia, la detrazione sarà consentita esclusivamente se, alla data del 15.10.2024 è stata:

  • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomini;
  • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

 

  • Superbonus (deroga spese sostenute nel 2023)

Inoltre, la manovra consentirà di spalmare in 10 quote annuali (anziché in quattro) le spese relative al “Superbonus” sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

L’opzione è però irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024 presentate entro il 31.10.2024). Detta dichiarazione integrativa può essere presentata, in deroga all’art. 2 co. 8 del DPR 322/98, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Nel caso dovesse emergere una maggiore imposta dovuta, l’eccedenza dovrà essere versata senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.

 

  • Bonus mobili

Il Governo ha poi previsto la proroga per l’anno 2025 anche del bonus mobili, di cui all’art. 16 comma 2 del D.l. 63/2013, con detrazione al 50% per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici legati agli interventi di ristrutturazione edilizia. La spesa potrà essere effettuata sia nell’abitazione principale che negli altri immobili con un limite di spesa pari ad euro 5.000.

 

  • Bonus barriere architettoniche

Nel corso del 2025 sarà ancora possibile usufruire del bonus barriere architettoniche con aliquota 75%. Si ricorda che, a seguito della revisione del decreto Salva Spese (art. 3 del D.l. 212/2023) tale detrazione spetta esclusivamente per gli interventi riguardanti scale, rampe, ascensori, servo-scala e piattaforme elevatrici.

 

  • Bonus verde

Non è stato invece confermato per il 2025 il bonus verde che, pertanto, troverà applicazione solo fino al 31 dicembre 2024.

 

Taglio detrazioni per redditi superiori ai 75.000 euro

Con l’introduzione dell’art. 16-ter del TUIR verranno ridotte le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025. In particolare, la norma prevede il taglio delle detrazioni fiscali (tra cui quelle edilizie) per i redditi superiori a 75.000 euro, per i quali si introduce una rimodulazione dell’agevolazione spettante in funzione dei componenti del nucleo familiare.

La norma individua due fasce reddituali per le quali vi è un ammontare massimo di oneri detraibili:

  • 14.000 se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
  • 8.000 se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Per la determinazione dell’importo massimo detraibile è necessario applicare, all’ammontare massimo degli oneri detraibili, un coefficiente determinato in base alla composizione del nucleo familiare, così descritto:

  • 0,5, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
  • 0,7, se nel nucleo familiare è presente un solo figlio a carico;
  • 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
  • 1, se nel nucleo familiare sono presenti almeno due figli fiscalmente a carico oppure un solo figlio ma con disabilità accertata.

 

Esempio

Contribuente con reddito complessivo pari a 80.000 euro, l’ammontare di oneri che si potrà portare in detrazione sarà pari a:

  • 7.000 (14.000 euro x 0,5) se non ha figli a carico;
  • 9.800 (14.000 euro x 0,7) se ha un figlio a carico;
  • 11.900 (14.000 euro x 0,85) se ha due figli a carico;
  • 14.000 (14.000 euro x 1,00) se ha più di due figli a carico oppure in presenza di figlio con disabilità.

Si ricorda che, sono esclusi da tale computo:

  • le spese sanitarie detraibili ai fini IRPEF di cui all’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR;
  • gli interessi passivie gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2024, di cui all’ 15 comma 1 lett. a) del TUIR;
  • gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31 dicembre 2024 per l’acquisto dell’abitazione principale di cui all’art. 15 comma 1 lett. b) del TUIR;
  • gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31 dicembre 2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale di cui all’art. 15 comma 1-ter del TUIR.

Infine, il reddito complessivo non deve considerare il reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze.


Post scritto da:

Dott.ssa Giorgia Callegaro

 

 

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