
In data 31 dicembre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, c.d. Legge di Bilancio 2025, ed è entrata in vigore dal 1° gennaio 2025.
A partire dall’esercizio 2025, quindi, sono state introdotte importanti novità in relazione alla disciplina relativa:
- al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 ex art. 1 co. 1051-1063 della Legge n. 178/2020;
- al credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 ex art. 39 del D.L. n. 19/2024.
Si illustrano di seguito i dettagli delle nuove misure.
CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI 4.0: LE NOVITÀ
La Legge di Bilancio interviene con l’art. 1 commi 445-448 modificando l’art. 1 co. 1051-1063 della Legge n. 178/2020 introducendo le seguenti novità:
- viene eliminato il credito d’imposta relativo ai beni immateriali 4.0 previsto per il 2025, pertanto sarà ammissibile il credito solo se prenotato entro il 31.12.2024 (conferma d’ordine e pagamento di acconti nella misura del 20% dell’ammontare complessivo dell’investimento) ed effettuato entro la data del 30.06.2025;
- viene previsto un limite di spesa di 2,2 miliardi di Euro per il credito d’imposta sugli investimenti in beni materiali0 effettuati nel 2025, con relative comunicazioni da presentare per “prenotare” la fruizione del credito fino al raggiungimento del tetto di spesa.
Nel seguito facciamo un po’ di chiarezza sugli obblighi di comunicazione “preventiva” e “consuntiva” attualmente già adempiuti dalle imprese attraverso il portale GSE rispetto al nuovo obbligo di comunicazione al MIMIT introdotto dalla Legge di Bilancio in relazione al raggiungimento del tetto di spesa.
CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI 4.0: COMUNICAZIONE AL GSE
Com’è noto, con l’introduzione del D.L. 39/2024, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente (cd. comunicazione “preventiva”), in via telematica, l’importo complessivo degli investimenti con caratteristiche 4.0 effettuati dal 30.03.2024, la presunta ripartizione del credito e la relativa fruizione.
La comunicazione va aggiornata successivamente al completamento dell’investimento (cd. comunicazione “consuntiva”).
Con il Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 24 aprile 2024 sono stati aggiornati i modelli di comunicazione relativi ai crediti d’imposta in oggetto, per la cui gestione il MIMIT si avvale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
La mancata presentazione di dette comunicazioni non consente di fruire del credito di imposta in F24.
In particolare, con la ris. 12.4.2024 n. 19/E, l’Agenzia delle Entrate prevede la sospensione del rilascio delle ricevute degli F24 presentati in compensazione che contengano l’utilizzo dei codici tributo “6936” per i beni materiali “4.0” e “6937” per i beni immateriali “4.0”, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” il 2023 o il 2024 (FAQ Agenzia delle Entrate 16.4.2024).
Tale sospensione, di 30 giorni, consente all’Agenzia di verificare periodicamente se l’informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento.
In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata, obbligando l’impresa a ravvedere il versamento effettuato.
Consigliamo, pertanto, una volta presentate tutte le comunicazioni necessarie attraverso il portale del GSE, di “testare” la validità della compensazione utilizzando una piccola quota di credito (es. 1.000/2.000 Euro) a fronte di un debito tributario per il medesimo importo.
In questo modo, decorsi i 30 giorni di sospensione, si potrà eventualmente ravvedere lo scarto dell’F24 a un costo minore. Se, invece, l’esito dell’invio telematico dell’F24 sarà positivo, il credito dovrebbe ragionevolmente risultare “validato” e liberamente utilizzabile senza ulteriori sospensioni.
CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI 4.0: COMUNICAZIONI 2025
Come anticipato all’inizio del presente contributo, i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 sono soggetti a una nuova limitazione.
Infatti, fatti salvi
- l’ammontare del credito spettante variabile sulla base della quota di investimento ammissibile e
- i limiti temporali,
viene introdotto un tetto massimo complessivo di spesa a carico del Bilancio nazionale dello Stato e riservato a tale misura.
Per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 01.01.2025 al 31.12.2025 (compresi quelli effettuati nel termine “lungo” del 30.06.2026) il tetto massimo di spesa è fissato a 2,2 miliardi di euro.
Il raggiungimento del limite di spesa viene monitorato e riservato alle imprese beneficiarie attraverso una sorta di “prenotazione” del credito sulla base dell’ordine temporale di invio di apposite comunicazioni per la fruizione da presentare telematicamente al MIMIT.
Al raggiungimento del limite di spesa previsto, il MIMIT ne darà immediata comunicazione mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale al fine di sospendere l’invio delle comunicazioni di “prenotazione” e rendendo di fatto impossibile utilizzare i crediti d’imposta eccedenti il limite.
Il MIMIT trasmetterà all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione mediante modello F24 secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.
Si attende, pertanto, apposito decreto direttoriale del MIMIT con il quale dovrebbero essere apportate le modifiche alle attuali comunicazioni preventive da effettuare al GSE, al fine di renderle idonee per tener conto dell’ordine cronologico di arrivo.
Tale obbligo di “prenotazione” non opera per gli investimenti prenotati entro la data del 31.12.2024 ed effettuati entro il termine “lungo” del 30.06.2025. Si ricorda che un investimento si intende prenotato qualora il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
CREDITO D’IMPOSTA PER TRANSIZIONE 5.0: LE NOVITÀ
La Legge di Bilancio interviene con l’art. 1 commi 427-429 modificando l’art. 38 del D.L. 02.03.2024 n. 19 introducendo le seguenti novità:
- possibilità di cumulo con il credito ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni riconosciute con risorse da fonti europee;
- l’estensione delle aliquote previste per il primo scaglione (fino a 2,5 milioni di Euro ante modifiche) fino a 10 milioni di Euro, di fatto riducendo a due gli scaglioni di investimento rilevanti.
Si riepiloga pertanto nel seguito un aggiornamento delle misure dell’agevolazione attualmente in vigore:
Ricordiamo che risultano agevolabili i progetti di innovazione avviati dall’1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025.
Lo studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Post scritto da:
Dott.ssa Anna Foresti
Dottore commercialista e revisore legale