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Qualora la revisione legale sia affidata al Collegio sindacale possono presentarsi alcune problematiche nella gestione della documentazione attinente da un lato alla funzione di vigilanza e dall’altro a quella di audit.

Si evidenzia, innanzitutto, come con riferimento all’attività di revisione, lo svolgimento delle relative procedure sia documentato esclusivamente nelle carte di lavoro che devono essere mantenute separate e distinte dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale, attinenti, invece, all’attività vigilanza ex artt. 2403 e ss. c.c.

In particolare, le stesse devono comprovare, secondo il principio di revisione ISA Italia 230, il lavoro svolto con riferimento:

  • alla verifica preliminare dell’indipendenza e dell’obiettività e dei requisiti di accettazione o mantenimento dell’incarico;
  • alla pianificazione, allo svolgimento e alla supervisione del lavoro;
  • alle conclusioni raggiunte a sostegno del giudizio professionale.

In tale ambito, è opportuno che le working papers concernenti le verifiche periodiche vengano distinte in modo evidente rispetto a quelle relative all’attività di revisione legale del bilancio.

Con riferimento alla forma della documentazione, le carte possono includere documenti quali memorandum, prospetti, lettere, dichiarazioni, tabulati e check list. Inoltre, è opportuno che le stesse contengano le seguenti informazioni:

  • numerazione;
  • riferimenti (c.d. reference) ad altre carte di lavoro in cui sono contenuti ulteriori dettagli e/o elementi esplicativi;
  • simboli (c.d. tick-mark) che spiegano la natura della verifica svolta sui singoli importi.

Nel caso di Collegio sindacale, è importante che ogni carta di lavoro includa:

  • le firme di tutti e tre i componenti del collegio sindacale con indicazione specifica di chi ha preparato la carta di lavoro (incluso l’eventuale ausiliario);
  • la firma di chi ha riesaminato e approvato la carta;
  • la data nella quale si è proceduto a preparare o riesaminare la stessa.

Inoltre, come sottolineato nel documento del CNDCEC “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” (aprile 2018), le carte di lavoro devono fornire evidenza documentale degli aspetti che hanno valenza pluriennale, mantenendo, quindi, la loro rilevanza anche nei futuri incarichi di revisione.

Nelle richiamate Linee guida del CNDCEC si sottolinea che “qualora dovessero verificarsi divergenze di opinioni tra il componente che ha effettuato e documentato l’attività di controllo e quelli che hanno operato il riesame, la valutazione delle attività svolte è demandata al collegio nella sua interezza”.

È preferibile, poi, che vengano eseguite collegialmente attività rilevanti quali, ad esempio, la pianificazione della revisione, la predisposizione della strategia generale e dei programmi di revisione, i controlli nelle aree ad alto rischio di errori significativi nonché la valutazione degli errori riscontrati ai fini dell’emissione della relazione di revisione.

(fonte Eutekne.info)


Post scritto da:
Unirev Srl

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