Skip to content

INTRODUZIONE

Con la Legge di Bilancio per il 2021 il legislatore è intervenuto aggiornando alcuni requisiti per poter accedere al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e gli investimenti “Industria 4.0”. Il beneficio è fruibile in tre esercizi e può essere usufruito anche per l’acquisto di beni immateriali.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del nuovo credito d’imposta:

  • le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni dei soggetti non residenti) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dalle modalità di determinazione del reddito (relativamente ai beni strumentali nuovi e “Industria 4.0”);
  • gli esercenti arti e professioni (relativamente ai soli beni strumentali nuovi).

INVESTIMENTI OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE

Le tipologie di investimenti agevolabili sono ricomprese in tre categorie essenzialmente corrispondenti a quelle precedentemente in essere ai fini dei super e iper ammortamenti.

Investimenti in beni strumentali nuovi

Trattasi di beni materiali e immateriali strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, che in precedenza godevano del super ammortamento.

Il credito d’imposta per l’investimento in tali beni è fissato nelle seguenti misure:

  • per gli investimenti effettuati nel periodo che va dal 16.11.2020 al 31.12.2021, il credito spetta nella misura del 10% con un tetto massimo annuale pari a Euro 2 milioni per i beni materiali ed Euro 1 milione per i beni immateriali. Il credito aumenta al 15% per gli investimenti in strumenti tecnologici destinati dall’impresa per la realizzazione di forme di lavoro agile.
  • per gli investimenti effettuati nel periodo che va dal 01.01.2022 al 31.12.2022, il credito spetta nella misura del 6% con un tetto massimo annuale pari a Euro 2 milioni per i beni materiali ed Euro 1 milione per i beni immateriali.

Il requisito della strumentalità si riferisce alla circostanza che i beni debbono essere impiegati per l’esercizio dell’attività dell’impresa o del professionista beneficiari dell’agevolazione; sono pertanto chiaramente esclusi i beni destinati alla vendita (beni merce), i semilavorati e le materie prime da utilizzare nel processo produttivo.

Sono espressamente esclusi dall’agevolazione, in particolare, gli investimenti effettuati per l’acquisto di veicoli e altri mezzi di trasporto, i beni materiali per i quali il legislatore prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, i beni elencati nell’allegato 3 della Legge di Stabilità 2016, i fabbricati e le costruzioni e i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia elettrica, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della depurazione delle acque e dello smaltimento dei rifiuti.

Investimenti in beni “Industria 4.0”

Trattasi di beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0”, che in precedenza godevano dell’iper ammortamento.

Tali beni possono essere identificati in:

  • beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o da sensori di azionamento;
  • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
  • dispositivi per l’interazione uomo-macchina;
  • dispositivi per il miglioramento dell’ergonomia e la sicurezza nel posto di lavoro.

Il credito d’imposta per l’investimento in tali beni è fissato nelle seguenti misure:

  • per gli investimenti effettuati nel periodo che va dal 16.11.2020 al 31.12.2021, il credito spetta nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a Euro 2,5 milioni, il medesimo si riduce al 30% per la quota compresa tra Euro 2,5 milioni sino ad Euro 10 milioni e subisce un ulteriore riduzione al 10% per la quota compresa tra Euro 10 milioni sino ad un tetto massimo di Euro 20 milioni.
  • per gli investimenti effettuati nel periodo che va dal 01.01.2022 al 31.12.2022, il credito spetta nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a Euro 2,5 milioni, il medesimo si riduce al 20% per la quota compresa tra Euro 2,5 milioni sino ad Euro 10 milioni e subisce un ulteriore riduzione al 10% per la quota compresa tra Euro 10 milioni sino ad un tetto massimo di Euro 20 milioni.

In aggiunta ai beni materiali, tra le novità della Legge di bilancio 2021 si prevede che il credito possa essere usufruito anche dai soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016 funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0”, che in precedenza godevano del super ammortamento.

Tali beni possono essere identificati in:

  • Software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con caratteristiche di integrazione;
  • Software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • Sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  • Costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud computing, a beni immateriali di cui all’Allegato B.

Il credito d’imposta per l’investimento in tali beni è fissato nella misura del 20% per la quota di investimenti fino a Euro 1 milione.

CONDIZIONI

L’accesso all’agevolazione è condizionato:

  • al rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento dei versamenti dei contributi a favore dei lavoratori;
  • all’obbligo di comunicazione al MISE degli investimenti effettuati (con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico verrà stabilito il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione).

AMBITO TEMPORALE

Gli investimenti agevolabili sono quelli compiuti nel periodo che va dal 16.11.2020 al 31.12.2022.

Come per le misure previgenti è consentito godere del beneficio anche per gli investimenti effettuati sino al 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia contestualmente avvenuto il pagamento di acconti nella misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

FRUIZIONE DEL CREDITO

Per tutte le “tipologie” di credito viene prevista la fruizione esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ed in tre quote annuali di pari importo a decorrere:

  • Dall’anno di entrata in funzione dei beni per il credito relativo ai beni strumentali nuovi;
  • Dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione dei beni per il credito relativo ai beni “Industria 4.0”.

La fruizione del credito è tendenzialmente libera in quanto non soggetta ai limiti di utilizzo generali dei crediti fiscali quali:

  • Il limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a Euro 700.000,00;
  • Il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU del modello dichiarativo, pari a Euro 250.000,00;
  • Il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in costanza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a complessivi Euro 1.500,00.

I soggetti con ricavi o compensi di ammontare inferiore ad Euro 5 milioni che effettuano investimenti agevolabili nel periodo che va dal 16.11.2020 al 31.12.2021 possono utilizzare in compensazione il credito d’imposta in un’unica quota annuale.


Post scritto da:
Dott. Filippo Giordan

Condividi questo articolo su: