Il 30 luglio 2025 la Commissione europea ha adottato la Raccomandazione C (2025) 4984 sull’informativa volontaria sulla sostenibilità per le piccole e medie imprese (PMI) e per le microimprese non obbligate alla rendicontazione di sostenibilità introdotta dalla CSRD.
Ricordiamo, infatti, che il 26 febbraio scorso la Commissione ha adottato il pacchetto di semplificazione Omnibus I, che ha proposto di limitare l’obbligo di informativa sulla sostenibilità ai sensi della CSRD alle grandi imprese con più di 1000 dipendenti. Per le imprese che presentano un numero di dipendenti entro la soglia di 1000 unità, la Commissione ha proposto uno standard di comunicazione volontario che sarà adottato dalla medesima.
La Raccomandazione del 30 luglio rappresenta dunque il primo atto della Commissione europea in direzione dell’adozione dello standard di rendicontazione volontario. All’interno della medesima Raccomandazione la Commissione prevede che questo futuro principio di segnalazione volontaria fungerà anche da “limite della catena del valore” per proteggere le PMI e le altre imprese non soggette all’obbligo di segnalazione ai sensi della CSRD da richieste di informazioni eccessive da parte dei loro partner nella catena del valore.
La raccomandazione rappresenta pertanto una soluzione intermedia (ovvero provvisoria) per rispondere alle richieste del mercato fino all’adozione formale dell’atto delegato su una norma volontaria.
Esamineremo ora nel dettaglio il contenuto della Raccomandazione C (2025) 4984.
VSME STANDARD PER LA RENDICONTAZIONE VOLONTARIA
Ricordiamo che lo standard volontario Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs (VSME) è stato pubblicato il 17 dicembre 2024 da Efrag, l’organo consultivo tecnico della Commissione per l’informativa sulla sostenibilità. Questo standard permette alle PMI di rendicontare volontariamente sulla sostenibilità.
Sulla base della raccomandazione della Commissione, le PMI che intendono rendicontare informazioni di sostenibilità in via volontaria possono farlo in conformità allo standard VSME. Difatti, una copia dell’intero standard VSME e della relativa guida pratica è allegata alla raccomandazione stessa nei due allegati “Annex I” e “Annex II”.
Di conseguenza, lo standard VSME può essere applicato dalle aziende europee che non superano la soglia di 1.000 dipendenti medi e una delle seguenti soglie: 25 milioni di Euro di totale di bilancio o 50 milioni di Euro di fatturato netto. La raccomandazione apre all’utilizzo dello standard anche alle PMI di Paesi terzi (extra-europei) che intendano fornire in via volontaria informazioni sulla sostenibilità.
Il concetto di rilevanza, in questo standard, non viene più ricondotto a un meccanismo di doppia materialità, ma le informazioni da rendicontare vengono identificate secondo un principio di applicabilità (“if applicable“).
Lo standard diviene quindi molto più appetibile, facilmente adottabile, anche da aziende con strutture interne limitate, e può essere applicato con due livelli di approfondimento: Modulo base che comprende indicatori essenziali quali emissioni dirette, consumi energetici, dati relativi ai dipendenti, governance aziendale, e un Modulo completo, che ha come prerequisito il completamento del Modulo base, e che approfondisce aspetti più dettagliati come l’impatto sociale e la gestione della catena di fornitura.
VSME STANDARD COME LIMITE ALLE RICHIESTE ESTERNE DI INFORMAZIONI SULLA SOSTENIBILITA’
La Commissione raccomanda alle grandi imprese che rientrano tra i soggetti obbligati alla rendicontazione di sostenibilità conforme alla CSRD di limitare, per quanto possibile, la richiesta di informazioni di sostenibilità alle PMI e alle microimprese appartenenti alla propria catena del valore a quanto previsto dallo standard volontario VSME allegato alla raccomandazione stessa.
La Commissione raccomanda anche agli istituti finanziari che chiedono informazioni di sostenibilità alle PMI e alle microimprese di basare, per quanto possibile, le loro richieste sulla norma volontaria VSME.
Da questa raccomandazione della Commissione, ne deriverebbe una spinta chiave verso l’adozione della rendicontazione volontaria di sostenibilità basata sul VSME, divenendo una sorta di limite alle informazioni richiedibili alle PMI con l’intento di prevenite e una uniformazione e a una semplificazione nello scambio informativo tra banche e imprese e per lo scambio informativo all’interno della value chain.
RACCOMANDAZIONI AGLI STATI MEMBRI
La Commissione raccomanda agli Stati membri di:
- sensibilizzare le PMI sui vantaggi della comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità in conformità con lo standard VSME;
- adottare misure appropriate a livello nazionale per promuovere l’attuazione e l’accettazione dello standard volontario in questione;
- adottare anche misure appropriate a livello nazionale per incoraggiare le grandi imprese obbligate alla rendicontazione di sostenibilità conforme alla CSRD e agli istituti finanziari di limitare il più possibile le loro richieste alle PMI e alle microimprese di informazioni sulla sostenibilità ponendosi come limite di riferimento per le richieste lo standard VSME già ricordato;
- adottare misure appropriate per sostenere la digitalizzazione automatica della comunicazione sulla sostenibilità delle PMI in base allo standard VSME. Non è ancora chiaro se si faccia riferimento a una possibile evoluzione in formato XBRL della realizzazione dell’informativa volontaria.
La normativa europea in ambito ESG è in continua evoluzione e sarà nostra cura fornire gli ulteriori aggiornamenti che emergeranno.
Lo studio si rende disponibile a illustrare il proprio servizio di rendicontazione di sostenibilità, con particolare interesse per l’adozione guidata dello standard VSME, e resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Post scritto da:
Dott.ssa Anna Foresti
Dottore commercialista e revisore legale
