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La Sentenza della Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26050 Anno 2016 del 16 dicembre 2016 è destinata a far discutere.

Volendo riassumere in estrema sintesi la questione è la seguente.

L’art.8 comma 4 del Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni che prevede il meccanismo del coacervo tra donatum e relictum, ossia il cumulo ai fini del calcolo dell’imposta di tutte le donazioni fatte in vita con quanto eventualmente poi trasferito per successione, è applicabile per espressa previsione normativa “ai soli fini della determinazione delle aliquote”.

Tale disposizione trovava la propria ratio nel sistema previgente di aliquote progressive, sistema che però è stato abbandonato in forza della Legge 342/2000 che aveva introdotto un regime di aliquote fisse in ragione del grado di parentela con imposta da calcolarsi sull’importo eccedente una soglia di esenzione “la c.d. franchigia”.

Regime sostanzialmente analogo a quello attuale.

A seguito di tale variazione il meccanismo del cumulo non aveva più alcun senso con riferimento alla determinazione dell’aliquota ma il disposto letterale dell’art.8 comma 4 non è mai mutato. Si poneva quindi il dubbio di quale fosse la portata di tale disposizione in un sistema con aliquote fisse.

L’Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 3/E del 22 gennaio 2008 aveva affermato che “Ai soli fini dell’applicazione della franchigia sulla quota devoluta all’erede o al legatario, si deve tener conto del valore delle donazioni in vita fatte dal de cuius a favore dello stesso erede o legatario.”

Non era mancato chi avesse notato che tale affermazione era priva di supporto normativo, ma ciò non di meno pareva senza dubbio sensata.

Oggi la Cassazione interviene sul punto con un arresto giurisprudenziale per certi versi inatteso in quanto afferma il principio secondo il quale in assenza di una specifica previsione normativa l’istituto del coacervo non si può applicare ai fini del calcolo della franchigia.

Scarica la Sentenza 

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Post scritto da:
dott. Marco Snichelotto
Dottore commercialista e revisore legale.

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