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Il ruolo del revisore nella Transizione 5.0

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Il Piano Transizione 5.0, introdotto dal D.L. n. 19/2024, rappresenta un’importante misura di sostegno per le imprese nel percorso di trasformazione digitale ed efficientamento energetico, in linea con gli obiettivi del PNRR. Si tratta di un credito d’imposta rivolto alle aziende ubicate nel territorio dello Stato che realizzano progetti innovativi volti a ridurre i consumi energetici.

Data la complessità della procedura, è fondamentale per le imprese prestare la massima attenzione ai diversi adempimenti richiesti, che includono l’invio di molteplici comunicazioni e la predisposizione di una documentazione articolata. Questo articolo offre una guida dettagliata sull’iter da seguire, sugli obblighi documentali e sul ruolo cruciale dei professionisti coinvolti.

 

Investimenti ammissibili e requisiti

Possono accedere al beneficio le imprese che effettuano investimenti a partire dal 1° gennaio 2024 e li completano entro il 31 dicembre 2025. Il progetto deve garantire una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o del 5% per i processi interessati.

Le spese ammissibili includono:

  1. Investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, come previsto dagli allegati A e B della Legge di Bilancio 2017;
  2. Investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (ad eccezione delle biomasse), inclusi gli impianti di stoccaggio. Per gli impianti fotovoltaici, i moduli sono ammissibili per un importo pari al 120% o 140% del loro costo, a seconda delle specifiche tecniche;
  3. Spese per la formazione del personale, finalizzate all’acquisizione di competenze per la transizione digitale ed energetica. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% degli investimenti in beni strumentali e fino a un massimo di 300.000 euro. I corsi devono essere erogati da soggetti esterni all’impresa accreditati ai sensi della normativa nazionale o regionale in materia di formazione professionale e avere una durata di almeno 12 ore prevedendo un esame finale con attestazione.

 

L’Iter procedurale: dalla prenotazione alla fruizione

La procedura per ottenere il credito d’imposta è gestita telematicamente tramite il portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e si articola in diversi passaggi fondamentali.

  1. Comunicazione preventiva e certificazione ex ante: l’impresa deve inviare al GSE una comunicazione preventiva su modello standardizzato, contenente i dettagli del beneficiario, la descrizione del progetto di innovazione, gli investimenti agevolabili e l’importo del credito potenzialmente spettante. A questa comunicazione va allegata la certificazione tecnica ex ante, rilasciata da un valutatore indipendente, che attesti la riduzione dei consumi energetici conseguibile. Entro 5 giorni, il GSE, verificata la documentazione, comunica l’importo del credito prenotato.
  2. Comunicazione periodica degli ordini: entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione, l’impresa deve trasmettere una comunicazione periodica attestante l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con il pagamento di un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione. In seguito a verifica positiva, il GSE conferma l’importo del credito prenotato entro 5 giorni.
  3. Comunicazione di completamento e documentazione finale: a seguito del completamento del progetto, e comunque entro il 28 febbraio 2026, l’impresa deve inviare la comunicazione di completamento. A questa comunicazione devono essere allegati diversi documenti:
    1. Certificazione ex post: rilasciata da un valutatore indipendente, attesta l’effettiva realizzazione degli investimenti e la conseguente riduzione dei consumi energetici;
    2. Perizia asseverata: redatta da un ingegnere, perito industriale o ente accreditato, attesta le caratteristiche tecniche dei beni 4.0 e la loro interconnessione al sistema aziendale. Per i beni con costo unitario fino a 300.000 euro, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante.
    3. Certificazione contabile: Rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, attesta l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile.

Entro dieci giorni dalla presentazione, il GSE comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta definitivo.

 

Il ruolo dei certificatori e del Revisore Legale

Le certificazioni ex ante ed ex post possono essere rilasciate solo da soggetti qualificati, quali Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati UNI CEI 11339, Energy Service Company (ESCo) certificate UNI CEI 11352, o ingegneri e periti industriali con competenze specifiche in efficienza energetica. Questi professionisti devono dichiarare il possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza e dotarsi di idonee coperture assicurative.

Il ruolo del Revisore Legale è circoscritto alla sola verifica contabile. Il suo compito è attestare “l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa”. Il revisore non è chiamato a esprimersi sull’ammissibilità tecnica del beneficio, ma deve effettuare una verifica completa (non a campione) della documentazione.

Dal punto di vista operativo il revisore è tenuto a raccogliere dalla società:

  • Copia delle fatture relative all’acquisto dei beni immateriali o materiali agevolabili;
  • Copia delle fatture inerenti alle eventuali spese di formazione dei dipendenti;
  • Copia dei contratti da cui tale fatture originano (o, in assenza di contratto, copia degli ordini sottostanti);
  • Copia dei DDT di consegna per quanto riguarda i beni materiali;
  • Copia delle contabili di pagamento delle suddette fatture.

Inoltre, se pur non strettamente necessario per la certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese, è opportuno che il revisore si faccia rilasciare dalla società:

  • le comunicazioni (preventiva, periodica e di completamento) trasmesse al Gestore dei Servizi Energetici e le relative risposte ricevute;
  • le relazioni tecniche ex ante ed ex post rilasciate da un valutatore indipendente attestanti l’entità della riduzione dei consumi conseguibili ed effettivi tramite gli investimenti;
  • la perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale.

Questo al fine di avere la “certezza” per la spettanza del credito che il revisore, qualora abbia anche l’incarico legale per la certificazione del bilancio, dovrà sottoporre a controllo.

A supporto della propria attività è opportuno che il revisore si faccia rilasciare dalla società una lettera di attestazione dati attraverso la quale la società attesta di aver fornito al revisore tutti i documenti necessari per l’effettuazione dei controlli, assumendosi la responsabilità sulla correttezza e completezza dei medesimi; inoltre, nella lettera di attestazione la società confermerà che il revisore non è tenuto ad entrare nel merito degli aspetti tecnici previsti dalla normativa, ma deve limitarsi ad attestare l’effettivo sostenimento delle spese.

Infine è necessario che il revisore formalizzi un incarico specifico per il rilascio della certificazione, tale incarico è infatti da considerarsi come un incarico separato e in quanto tale, il lavoro è di portata diversa rispetto a quello eventualmente svolto nell’ambito della revisione dell’intero bilancio.

Per le imprese non obbligate alla revisione legale, la certificazione deve essere rilasciata da un Revisore o da una Società di revisione iscritti nell’apposito registro. Solo in questo caso (assenza di un revisore legale già nominato) le relative spese sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a un massimo di 5.000 euro.

 

Conclusioni

Il Credito d’Imposta Transizione 5.0 è un’opportunità strategica per le imprese che intendono investire in innovazione e sostenibilità. Tuttavia, la complessità della procedura richiede una gestione meticolosa e una pianificazione attenta. Il rispetto rigoroso degli adempimenti procedurali e documentali è essenziale per garantire l’accesso al beneficio e prevenire contestazioni future.


Post scritto da:

Dott. Filippo Giordan

Dottore commercialista e revisore legale

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