Skip to content

Il reverse charge elettronico diventa obbligatorio dal 2022

Con l’arrivo del nuovo anno gli operatori economici dovranno fare un ulteriore passo verso una sempre più completa gestione elettronica del processo di fatturazione. La legge di bilancio 2021, all’art.1 comma 1103, prevede infatti che i dati che venivano precedentemente trasmessi tramite il modello conosciuto come “esterometro” dal 01 gennaio 2022 vengano trasmessi tramite il Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando i Tipi Documento introdotti dal Provvedimento del 28/02/2020. In questo modo si andrà a sostituire il modello contenente le operazioni da e verso l’estero, oggi inviato su base trimestrale, con l’invio di una fattura elettronica per ogni operazione, sulla base del seguente criterio:

  • nel caso di operazioni attive, l’invio della fattura elettronica avviene entro i normali termini di emissione delle fatture che ne certificano i corrispettivi, indicando come codice destinatario il codice XXXXXXX;
  • nel caso di operazioni passive, l’invio avviene entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l’operazione o di effettuazione delle operazioni.

Se poco cambierà di fatto per le operazioni attive, dove la procedura ricalcherà quanto già avviene per la fatturazione delle operazioni nazionali, più delicato sarà il cambio per le operazioni passive per le quali gli operatori dovranno emettere un’autofattura elettronica in formato xml, da distinguere in funzione delle seguenti casistiche:

  1. Acquisto di beni intracomunitari: in questo caso l’autofattura elettronica sarà classificata con tipo documento TD18, dove nel campo cedente/prestatore va riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo(fornitore UE) e nel capo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente IT), secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ 36. L’utilizzo dell’autofattura elettronica non esime dall’obbligo di compilazione dei modelli Intrastat, se dovuti.
  2. Acquisto di servizi dall’estero (sia extracomunitari che intracomunitari): l’autofattura elettronica sarà classificata con tipo documento TD17, dove nel campo cedente/prestatore va riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo(prestatore estero) e nel capo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente IT).
  3. Acquisto di beni da soggetto estero con deposito in Italia: questo tipo di acquisti, definito come acquisto di beni ai sensi dell’art.17 comma 2 del Dpr 633/1972, è codificato per permettere ad un soggetto non residente in Italia di effettuare una cessione di beni che si trovano già sul territorio italiano. L’autofattura elettronica sarà classificata con tipo documento TD19, dove nel campo cedente/prestatore va riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo(fornitore estero) e nel capo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente IT).

In tutti i casi, inserendo i dati dell’acquirente come dati del destinatario del documento elettronico, questo verrà recapitato nella propria area di Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

Le operazioni inerenti le fatture passive descritte sono già applicabili dal 2021 in via facoltativa, ma il grado di complicazione percepito ha fatto sì che la diffusione sia stata piuttosto limitata ad oggi. Le case di software stanno lavorando per rendere il processo più semplice in vista del nuovo obbligo, ma nei limiti del possibile posto che la ricezione di documenti cartacei impone una certa attenzione da parte del contribuente per evitare il decorso dei termini e la possibile applicazione di sanzioni.

È bene ricordare inoltre che tutte queste operazioni riguardano la gestione della fatturazione. Nulla cambia invece per la registrazione dei documenti, che continuano ad essere annotati nei registri iva come sempre; in particolare gli acquisti in reverse charge continuano ad essere registrati sia nel sezionale degli acquisti che nel sezionale delle vendite, per concorrere alla liquidazione periodica dell’Iva.

Un cenno a parte meritano le operazioni verso soggetti residenti a San Marino, per le quali dal 01 luglio 2022 scatterà l’obbligo di tracciamento elettronico, che però è già applicabile dal 01 ottobre 2021 in via facoltativa.

In caso di cessione di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, le fatture elettroniche emesse da soggetti passivi d’imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia verso operatori economici sammarinesi, riportano il numero di identificazione attribuito dalla Repubblica di San Marino e sono trasmesse dallo SDI all’ufficio tributario di San Marino. Questo, una volta verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico.

Il cedente italiano potrà visualizzare online l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, e se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura l’ufficio tributario di San Marino non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore italiano dovrà nei trenta giorni successivi emettere una nota di variazione ex art. 26, comma 1, DPR 633/72.

Nel caso invece di acquisti da operatori economici sammarinesi, le fatture elettroniche emesse da questi ultimi, muniti di numero di identificazione, sono trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino al SDI, il quale le recapita all’acquirente italiano.

Si prevedono i seguenti casi:

  • Se la fattura elettronica indica l’ammontare dell’IVA dovuta dall’acquirente, l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario di San Marino, il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti. L’esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente anche al cessionario: solo da tale momento l’acquirente italiano può operare la detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto
  • Se la fattura elettronica non indica l’ammontare dell’IVA dovuta dall’acquirente, l’operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR 633/72 con inoltro al SDI del documento TD19 (Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72).

In tema di reverse charge, infine, è bene soffermarsi sul cosiddetto “reverse charge interno”, ovvero su tutte quelle operazioni compiute tra soggetti residenti in Italia per le quali la normativa Iva prevede che l’imposta venga assolta dall’acquirente (subappalti, lavori in edilizia, acquisto di metalli,…). Per queste operazioni è stato creato il tipo documento TD16 (Integrazione fattura reverse charge interno), per il quale l’Agenzia ha chiarito che la compilazione avviene indicando nel campo cedente/prestatore la partita IVA del fornitore effettivo e nel campo cessionario/committente l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione.

Queste operazioni non sono soggette ad esterometro, di conseguenza la lettera della norma porta a dire che per esse non sia obbligatoria l’emissione di autofattura elettronica per adempiere all’integrazione. E’ pur vero che, in previsione dell’intento dell’Agenzia delle Entrate di giungere alla compilazione dei registri iva da mettere a disposizione del contribuente, potrebbe essere consigliabile implementare la procedura di autofatturazione elettronica per tutte le operazioni in reverse charge, siano esse estere o interne. Si consideri anche che con molta probabilità le case di software implementeranno procedure automatiche per i casi di reverse charge interno, essendo più semplice l’elaborazione dell’autofattura dato che il documento di partenza è una fattura di acquisto elettronica, e dato che l’Agenzia ha confermato nella FAQ 36 che “qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento (l’autofattura) verrà portato automaticamente in conservazione”, potrebbe essere un buon modo di automatizzare la gestione di queste casistiche.


Post scritto da:
Dott.ssa Marta Mattiello

Dottore commercialista e revisore legale

Condividi questo articolo su: