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Il nuovo regime di riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie

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1.  Premessa

Le recenti modifiche legislative hanno ridefinito in modo significativo il regime di riporto delle perdite fiscali in occasione di fusioni e altre operazioni straordinarie. Le nuove disposizioni, applicabili alle operazioni poste in essere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, introducono condizioni più articolate rispetto al passato, con l’obiettivo di contrastare utilizzi meramente strumentali delle perdite pregresse e garantire maggiore coerenza tra patrimonio netto, continuità aziendale e capacità di produrre reddito.

 

2. Condizioni generali per il riporto delle perdite

Il trasferimento delle perdite fiscali alle società risultanti o incorporanti è ammesso solo al superamento di due principali verifiche:

  • Test di vitalità: occorre dimostrare che la società che riporta le perdite sia effettivamente operativa. In particolare, il bilancio dell’esercizio precedente e il periodo interinale sino all’efficacia giuridica dell’operazione devono evidenziare un ammontare minimo di ricavi e di costi del personale pari almeno al 40% della media dei due esercizi precedenti.
  • Patrimonio netto di riferimento: le perdite riportabili non possono eccedere il patrimonio netto, determinato alternativamente secondo valore economico (previa perizia giurata) o secondo valori contabili.

Se tali condizioni non risultano rispettate, è comunque possibile richiedere la disapplicazione delle limitazioni mediante interpello all’Agenzia delle Entrate.

 

3. Dettagli operativi

3.1. Test di vitalità esteso

Il test di vitalità è disciplinato dall’art. 172, co. 7, lett. a) e b), TUIR (come modificato dal D.Lgs. 192/2024).

Esso richiede che, nell’esercizio precedente a quello in cui la fusione produce effetti, nonché nel periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data di efficacia giuridica dell’operazione (c.d. periodo interinale), risultino rispettati due parametri:

  • Ricavi e proventi: devono essere almeno pari al 40% della media degli stessi valori registrati nei due esercizi antecedenti;
  • Spese per lavoro subordinato e contributi correlati: anch’essi devono raggiungere almeno il 40% della media dei due esercizi precedenti.

La verifica si effettua esclusivamente sulla base dei dati di bilancio civilistico, indipendentemente dalle qualificazioni fiscali degli importi.

 

3.2. Limite del patrimonio netto e sterilizzazione dei conferimenti

Il secondo vincolo previsto dall’art. 172, co. 7, TUIR, riguarda l’ammontare delle perdite riportabili: esse non possono eccedere il patrimonio netto della società che le ha prodotte.

Se si adotta il valore economico, questo deve essere certificato da relazione giurata di stima, redatta da un esperto designato dalla società alla data di efficacia della fusione;

In assenza di stima economica, vale il valore contabile risultante dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c.

La norma introduce inoltre la sterilizzazione dei conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti all’operazione, per evitare incrementi strumentali del patrimonio.

In caso di patrimonio netto economico, il valore va ridotto di un importo pari al doppio dei conferimenti e versamenti eseguiti nel periodo considerato (art. 2, co. 1, lett. b), D.L. 84/2025);

 

3.3. Retrodatazione delle fusioni

Il nuovo art. 172, co. 7-bis, TUIR ribadisce che, se la fusione è retrodatata ai fini fiscali, anche le perdite maturate nel periodo interinale restano soggette alle medesime limitazioni. Tuttavia, tali limiti si applicano esclusivamente alle perdite generate dalla società incorporata, e non a quelle dell’incorporante. 

 

3.4. Estensione ad eccedenze di interessi passivi e ACE

Ai sensi dell’art. 172, co. 7-ter, TUIR, le regole di cui sopra valgono non solo per le perdite fiscali, ma anche per:

  • le eccedenze di interessi passivi indeducibili;
  • le eccedenze ACE non ancora utilizzate.

 

4. Perdite infragruppo

4.1. Principio della libera compensabilità

Una delle principali innovazioni introdotte dal D.Lgs. 192/2024 è l’inserimento dell’art. 177-ter TUIR, che disciplina le cosiddette perdite infragruppo.

In base a tale norma, se le società partecipanti all’operazione appartengono al medesimo gruppo (ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1 e co. 2, c.c.), i limiti legati al test di vitalità e al patrimonio netto non si applicano.
La disposizione è stata attuata dal D.M. 27.6.2025. 

 

4.2. Ambito soggettivo e nozione di gruppo

Il gruppo rilevante è quello caratterizzato da un rapporto di controllo diretto o indiretto tra le società partecipanti, anche per il tramite di soggetti residenti in Stati che consentano un adeguato scambio di informazioni (art. 1, co. 1, lett. c), D.M. 27.6.2025).

 

4.3. Perdite liberamente compensabili

La libera compensabilità opera per le perdite:

  • conseguite in periodi d’imposta nei quali le società erano già appartenenti al gruppo sin dall’inizio dell’esercizio (perdite infragruppo vere e proprie);
  • pregresse, ma “omologate” mediante superamento dei test quantitativi al momento dell’ingresso della società nel gruppo o in occasione di successive operazioni straordinarie (art. 84, co. 3 TUIR).

Le perdite anteriori al 2024 restano compensabili solo se sottoposte a verifica e omologazione (art. 3, co. 2, D.M. 27.6.2025).

 

4.4. Anzianità e priorità di utilizzo

Secondo l’art. 177-ter, co. 2, TUIR e gli artt. 4 e 5 del D.M. 27.6.2025:

  • le perdite soggette a limiti assumono come “anzianità” il momento in cui sono state sottoposte ai test di vitalità e patrimonio;
  • si considerano prioritariamente utilizzate le perdite dei periodi d’imposta meno recenti (con eccezione di quelle dei primi tre esercizi, che restano liberamente riportabili);
  • in caso di compresenza di perdite di diversa natura (infragruppo, omologate e ordinarie), l’eventuale eccedenza oltre il patrimonio netto si considera imputata in via prioritaria alle perdite “non omologate”.

 

4.5. Coordinamento con il consolidato fiscale

Il D.M. 27.6.2025 (art. 7) stabilisce che, all’atto della cessazione dell’opzione di consolidato, le perdite riattribuite alle singole società recuperano lo status di non omologate, tornando quindi soggette ai limiti ordinari di riporto.

 

Lo Studio resta a disposizione per analizzare casi specifici e per fornire assistenza nella strutturazione delle operazioni straordinarie alla luce delle nuove disposizioni.

 

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Post scritto da:

Dott. Alessandro Pegoraro

Dottore commercialista e revisore legale

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