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Il nuovo principio #IFRS16 che disciplina l’individuazione e la contabilizzazione dei “#lease” verrà a breve introdotto con la chiusura dei bilanci 2019, superando quanto fino ad allora previsto dallo #Ias 17.

Molti dei soggetti incisi dalla transizione hanno in realtà già avuto modo di testarne i risvolti applicativi in occasione della redazione dei rendiconti intermedi. La novità, si ricorda, non ha valenza per gli Oic adopters, i quali continueranno a rilevare separatamente i leasing finanziari da quelli operativi, ricorrendo rispettivamente al “metodo finanziario” o quello “patrimoniale”. Tuttavia, non si esclude che in un prossimo futuro tale regola possa essere estesa anche a tali soggetti, pertanto è bene che tutti comprendano le novità apportate e le relative implicazioni.

Molti aspetti rimangono per la verità immutati rispetto al principio previgente, ma si assiste piuttosto ad uno stravolgimento delle logiche di fondo. Si consideri infatti che:

  • si passa da un “risks and rewards model” ad un “rights and obligations model”. Non sarà più cioè focalizzata l’attenzione sul passaggio dei rischi e dei benefici derivanti dal leasing (elemento finora fondamentale per la corretta individuazione) ma si farà esclusivamente riferimento al fatto che il leasing genera un’attività (asset locato) e una passività (posizione debitoria nei confronti del lessor) in capo all’utilizzatore, con conseguente necessità per il locatore di esporre entrambe le voci a bilancio;
  • l’adozione del modello menzionato permette, come accennato, l’estensione dell’ambito applicativo dello standard in questione rispetto a quello sostituito. Non solo quindi non esisterà più alcuna distinzione tra diverse categorie di leasing (in passato, da questo scaturiva l’obbligo di procedere con differenti metodi di contabilizzazione), bensì verranno incluse tutte le fattispecie che presentano le caratteristiche di un “lease” così come richiesto dal principio stesso. Ciò significa che, ad esempio, anche noleggi o contratti di locazione dovranno essere contabilizzati e concepiti alla luce delle nuove regole, qualora si appuri che rientrano nella nuova concezione;
  • in stretta correlazione a quanto appena spiegato, assume così rilievo il “#Right of Use”, misura che valorizza l’attività imputabile al “diritto d’uso” dell’oggetto del leasing, qualunque esso sia. Si tratta di un concetto cui lo IASB ha già fatto ricorso in occasione dell’introduzione di altri recenti standard e cui ha intenzione di rifarsi anche per lavori futuri.

È chiaro quindi che l’intento del legislatore è porre rimedio alle numerose lacune emerse con lo Ias 17, mirando, tra le altre cose, ad una maggiore aderenza al principio di prevalenza della sostanza sulla forma: prima dell’Ifrs 16 infatti, non era raro che molti contratti (soprattutto quelli che venivano definiti come leasing operativi) venissero totalmente omessi dallo stato patrimoniale del locatario, in ragione delle concessioni previste dalla disposizione superata. Allo stesso modo, accadeva di frequente che i redattori (lessor e leesee), facendo leva sulla possibilità di agire secondo la propria discrezionalità, giungessero ad esporre in modo diverso la stessa operazione.

In poche parole quindi, l’obiettivo principale perseguito è la garanzia di una migliore informativa, ossia un bilancio ancor più veritiero, corretto e comparabile.

Vanno però sollevati anche alcuni profili problematici che sarà opportuno monitorare in seguito all’adozione a regime del principio. Innanzitutto, come si accennava, si tratta di una misura che interessa solamente i locatari, in quanto per i locatori rimarrà ancora valido lo Ias 17. Ecco quindi che questa prima e non trascurabile criticità rischia di vanificare il tentativo di fornire un modello unico per la contabilizzazione tutte le fattispecie e di limitare lo spazio discrezionale dei redattori. Inoltre, a scapito della stessa questione, le nuove regole per la corretta identificazione non sono di immediata applicazione, ma risultano piuttosto complesse ed articolate, soprattutto con riguardo alla fase transitoria e di first time adoption. Gli aspetti più tecnici richiedono spesso altrettante macchinose stime: si pensi ad esempio alla definizione del tasso di interesse implicito e della durata del contratto o ad una loro variazione nel tempo, alla scissione di eventuali contratti “misti”, all’individuazione dei pagamenti da considerare per la corretta valorizzazione dell’attività e della passività, e non solo. Un ulteriore tema meritevole di interesse è poi l’influenza sotto il profilo fiscale, dovuta soprattutto alla diversa modalità di imputazione a bilancio di tutti quei leasing (e non) che in precedenza transitavano solamente a conto economico. Senza entrare nello specifico, si segnala che ora il Rou verrà assimilato a qualsiasi altro cespite, perciò le componenti di reddito negative che si “sostituiranno” al puro canone di locazione sono le quote di ammortamento riferibili al Rou stesso e gli interessi passivi sul debito per leasing. Ciò può comportare un diverso influsso sulla formazione del reddito ante imposte, ossia un miglioramento o un peggioramento del carico impositivo complessivo a seconda dei casi. A tal proposito, il legislatore italiano è intervenuto solo di recente per chiarire la qualificazione fiscale da attribuire agli ammortamenti scaturiti dall’applicazione della norma. Con il D.M. del 05/08/2019, Il MEF ha confermato la tanto auspicata #derivazione rafforzata, e nello specifico, rinvia anche agli articoli 102 e 103 del TUIR in fatto di deducibilità dell’ammortamento (l’operazione viene totalmente equiparata all’acquisto di un cespite). La questione attinente al riconoscimento fiscale degli interessi passivi invece non viene espressamente trattata in questo intervento. Una parte della dottrina ammette il rimando all’articolo 96 del TUIR, nonostante questo possa sollevare alcune perplessità sotto alcuni particolari punti di vista (si discute in particolar modo sull’esistenza o meno di una “causa finanziaria” o di una “significativa componente di finanziamento” nell’operazione posta in essere).

Da ultimo, altrettanto critico è l’impatto sui principali indici di bilancio. È indubbio che la rilevazione di tutte le voci patrimoniali e reddituali così come richiesto dallo standard, vada ad incidere soprattutto sui #covenant finanziari, influenzati significativamente dall’aggravio dell’esposizione debitoria del leesee.

D.M. 05/08/2019

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Post scritto da:
Mara Cavion

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