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INTRODUZIONE

Nell’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020, è stato pubblicato il c.d. decreto “Cura Italia” (D.L. 17/03/2020 n. 18) con il quale sono state introdotte una serie di misure di sostegno economico e finanziario a favore di imprese, lavoratori e famiglie, finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dall’epidemia COVID-19.

Nel presente contributo verranno riepilogate le principali agevolazioni di carattere economico, fiscale e societario.

Novità in tema di approvazione dei bilanci

In tema di bilancio di esercizio, il decreto si muove su due piani: da un lato interviene sui termini di approvazione dei bilanci di tutte le società, dall’altro favorisce la partecipazione in assemblea con collegamenti da remoto.

Quanto al primo punto, il termine per l’approvazione del bilancio è esteso a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (in luogo degli ordinari 120 giorni previsti dal codice civile): con tale disposizione, tutte le società potranno fruire della maggiore dilazione temporale concessa per l’approvazione del bilancio senza fornire alcuna motivazione ulteriore al riguardo.

Il maggior termine concesso per l’approvazione dei bilanci 2019 porta con sè anche lo spostamento del termine per il versamento del saldo imposte 2019 (e degli acconti 2020): come noto, infatti, i “soggetti IRES solari”  normalmente effettuano i versamenti entro il 30 giugno; tuttavia, coloro che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, effettuano i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio; ciò significa, ad esempio, che se in base alla proroga concessa dal decreto “Cura Italia” l’approvazione del bilancio viene deliberata nel mese di giugno 2020, le imposte andranno versate, senza maggiorazione, entro il 31 luglio 2020.

Allo stesso modo, il differimento del termine di approvazione del bilancio 2019 provoca un ulteriore slittamento del termine di nomina degli organi di controllo per le SRL che ne risultano obbligate a seguito dell’entrata in vigore del “Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza”: il codice della crisi, infatti, ha esteso le fattispecie in cui per le SRL diviene obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale o del Revisore Legale, stabilendo che tale nomina debba essere effettuata entro la data di approvazione dei bilanci relativi al 2019.

Per quanto attiene invece al secondo punto, il decreto consente alle società di prevedere nell’avviso di convocazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie, la possibilità di esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza e di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; peraltro è anche concesso che l’assemblea possa svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto senza che sia necessario che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario ed il notaio.

Si sottolinea comunque che tale modalità di partecipazione all’assemblea è ammessa solamente ove l’avviso di convocazione la disciplini.

In aggiunta a ciò, per le srl è ammesso che l’espressione del voto possa avvenire in forma scritta o per consenso espresso per iscritto.

Tutte tali disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020.

Proroghe di versamenti ed adempimenti fiscali

Il decreto introduce anzitutto una proroga generalizzata: tutti i versamenti fiscali e contributivi scaduti il 16/03/2020 sono rinviati per tutti i contribuenti al 20/03/2020.

Ulteriori proroghe sono previste in funzione delle “dimensioni” del contribuente e dell’attività esercitata; in particolare:

  • per i contribuenti che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di Euro: sono sospesi tutti i versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 relativi a ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali e assistenziali, INAIL e IVA;
  • per i contribuenti che svolgono attività nei settori maggiormente colpiti dalla crisi (es: imprese turistico ricettive e agenzie di viaggio, attività di ristorazione e bar, attività di organizzazione fiere ed eventi, ecc.): sono sospesi tutti i versamenti in scadenza tra il 02 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 relativi a ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali e assistenziali, INAIL nonché i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo.

In entrambi i casi, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2020, in unica soluzione oppure con rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

Cartelle ed avvisi di accertamento: sono sospesi tutti i versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento dell’Agenzia Entrate, avvisi di addebito degli enti previdenziali; i versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Rottamazione ter: il versamento relativo alla c.d. “rottamazione – ter” in scadenza il 28 febbraio 2020 viene differito al 31 maggio 2020.

Effettuazione ritenute d’acconto: il decreto prevede che i contribuenti che nel 2019 hanno realizzato ricavi inferiori a 400.000 Euro, possono scegliere di non subire le ritenute d’acconto sui ricavi percepiti fino al 31 marzo 2020, a condizione che nel mese di febbraio non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente. Le ritenute non operate dal sostituto dovranno essere versate direttamente dal percettore entro il 31 maggio 2020, in unica soluzione ovvero in massimo 5 rate.

Proroga adempimenti: oltre alla proroga dei versamenti, il decreto prevede la sospensione di tutti gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (es.: presentazione della dichiarazione iva, in scadenza il 30 aprile); gli adempimenti sospesi andranno effettuati entro il 30 giugno 2020.

Fondo centrale di garanzia PMI

Per arginare la crisi di liquidità delle imprese, il decreto prevede delle misure che mirano a rafforzare ed estendere l’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI; le misure rimarranno operative per 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto e possono essere così riassunte:

  • l’importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa (anziché 2,5 milioni);
  • viene innalzata la percentuale massima di garanzia (la percentuale di copertura è dell’80% per le garanzie dirette, del 90% per le operazioni di riassicurazione/controgaranzia) per un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (per importi compresi tra 1,5 e 5 milioni dovrebbe applicarsi la disciplina ordinaria che modula l’ammontare massimo della garanzia in funzione del rating della singola impresa);
  • per finanziamenti fino a 3.000 di durata inferiore a 18 mesi, la garanzia è concessa gratuitamente e senza valutazione se richiesta da persone fisiche esercenti attività di impresa o professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19;
  • la garanzia è concessa anche in relazione ad operazioni di rinegoziazione del debito;
  • la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  • è eliminata la commissione di mancato perfezionamento;
  • la garanzia è allungata automaticamente in caso di moratoria/sospensione del finanziamento correlati all’emergenza COVID-19 (si veda paragrafo successivo).

Sospensione delle scadenze relative a finanziamenti e leasing

Il decreto prevede la sospensione delle scadenze relative a finanziamenti/leasing, in particolare:

  • aperture di credito: non vi potrà essere alcuna revoca fino al 30 settembre 2020, sia con riferimento alla parte di finanziamento utilizzato sia con riferimento alla parte ancora da utilizzare;
  • prestiti non rateali con scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020: è prevista la proroga fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni e senza alcuna formalità;
  • mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale le cui rate o canoni di leasing hanno scadenza anteriore al 30 settembre 2020: è prevista la sospensione dei pagamenti fino al 30 settembre 2020 ed il relativo piano di rimborso è dilazionato senza alcuna formalità e senza oneri aggiuntivi; è facoltà delle imprese richiedere la sospensione della sola quota capitale.

Possono beneficiare della proroga solo le microimprese e le PMI le cui esposizioni debitorie non siano classificate come “deteriorate” secondo la disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Inoltre è previsto che, su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni sopra riepilogate siano ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia; tale previsione è stata evidentemente introdotta per mitigare gli effetti di un possibile peggioramento della qualità dei crediti oggetto di moratoria.

Ulteriori misure a sostegno della liquidità delle imprese

Il decreto introduce ulteriori misure per rafforzare la liquidità del sistema economico anche a favore delle grandi imprese che non possono accedere al Fondo di Garanzia; si prevede infatti che possano essere assistite da garanzia dello stato le esposizioni, assunte da Cassa depositi e prestiti Spa, a favore di banche che abbiano concesso finanziamenti ad imprese che abbiano avuto una riduzione di fatturato a seguito dell’emergenza COVID-19 e che operino in settori di attività da individuarsi con apposito decreto; la garanzia è rilasciata fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP.

Trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito di imposta

Per le società che entro il 31 dicembre 2020 cedono crediti vantanti verso debitori inadempienti, è prevista la possibilità di trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate riferite a:

  • perdite fiscali non ancora utilizzate;
  • eccedenze ACE non ancora utilizzate.

Ai fini della disposizione in esame, si intendono inadempienti i debitori che protraggono il mancato pagamento per oltre 90 giorni dal termine in cui era dovuto.

Ai fini della trasformazione in credito di imposta, sia le perdite fiscali che le eccedenze ACE sono assunti per un ammontare massimo non superiore al 20% dei crediti ceduti.

È inoltre interessante sottolineare che le attività per imposte anticipate riferite ai componenti sopra richiamati possono essere trasformate in crediti di imposta anche se non risultanti dal bilancio.

Tali disposizioni non si applicano alle cessioni di crediti tra società legate tra loro da rapporti di controllo e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Il credito di imposta derivante dalla trasformazione può essere:

  • utilizzato in compensazione, senza limiti di importo;
  • ceduto;
  • chiesto a rimborso.

Il credito va indicato in dichiarazione e, ovviamente, non concorre alla formazione della base imponibile del reddito di impresa e dell’IRAP.

Premio per i lavoratori dipendenti

Il decreto prevede un bonus di 100 euro a favore dei dipendenti, sia pubblici che privati, con reddito non superiore a 40.000 euro i quali, nel mese di marzo 2020, continuino a lavorare nella propria sede di lavoro; il premio, da ragguagliare ai giorni di lavoro svolti nel mese di marzo, non concorre alla formazione della base imponibile, ed è automaticamente attribuito dal datore di lavoro nella retribuzione corrisposta nel mese di aprile. Il datore di lavoro recupera il premio erogato al dipendente mediante compensazione in F24.

Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Con l’obiettivo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, il decreto introduce per il 2020 un credito di imposta in misura pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un importo massimo di 20.000 euro; le disposizioni di attuazione del credito di imposta verranno adottate con apposito decreto.

Credito di imposta per botteghe e negozi

Il decreto introduce, a favore degli esercenti attività di impresa, un credito di imposta in misura pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Il credito, previsto per alleviare gli effetti negativi conseguenti alle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza epidemiologica, non si applica agli esercenti le attività di commercio al dettaglio e di servizi alla persona che sono state identificate come essenziali e che dunque non sono state sospese durante l’emergenza sanitaria.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Indennità

È introdotta un’indennità “una tantum” di importo pari a 600 euro a favore dei seguenti soggetti:

  • professionisti titolari di partita iva e lavoratori co.co.co iscritti alla gestione separata inps;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago;
  • dipendenti stagionali del settore turismo e stabilimenti termali;
  • operai agricoli a tempo determinato;
  • lavoratori dello spettacolo.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda.


Post scritto da:
Dott. Luigi dalla Vecchia

Dottore commercialista e revisore legale.

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