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Fondazione ETS: possibili configurazioni all’interno del RUNTS

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Il mondo del Terzo Settore sta riscontrando sempre più riconoscimento anche alla luce dell’oramai integrale applicazione del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) prevista a partire dal 1° gennaio 2026. Infatti, il 17 giugno 2025 è stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale che recepisce l’ok della Commissione Europea, rilasciato attraverso la “comfort letter”, mediante la quale si conferma il via libera per l’introduzione del regime fiscale (art. 79 comma 2-bis, 80-86 del CTS) previsto per gli Enti del Terzo Settore, rimasto sino ad oggi non operativo.

Per poter beneficiare della nuova riforma fiscale risulta necessario, pertanto, identificarsi come Ente del Terzo Settore e di conseguenza iscriversi al RUNTS. Alla luce di questa riflessione si vuole fornire un quadro di sintesi sulle possibili forme che potrebbe assumere una Fondazione, secondo il Codice del Terzo Settore (CTS), all’interno del RUNTS. Nel dettaglio, le fattispecie contemplate sono:

  • Fondazione (Classica)
  • Fondazione – Ente Filantropico
  • Impresa Sociale

  

a. Fondazione (Classica)

La fondazione (classica) deve costituirsi con un atto unilaterale (inter vivos o per volontà del de cuius) dove vi è un soggetto denominato “fondatore” che destina i propri cespiti patrimoniali alla realizzazione di uno scopo determinato di utilità sociale da perseguirsi secondo le modalità da lui indicate. Il ruolo di fondatore può essere ricoperto sia da una (o più) persone fisiche unitariamente che da una persona giuridica.

La fondazione deve essere costituita con atto pubblico non solo al fine di consentire il riconoscimento della personalità giuridica (cd. Autonomia patrimoniale perfetta) ma anche ai fini della costituzione stessa, infatti, a differenza delle associazioni non riconosciute, non può esistere una fondazione di fatto.

Ai fini dell’art. 22 del d.lgs. 117/2017, la fondazione acquisisce personalità giuridica e viene quindi iscritta al RUNTS se viene costituita con un patrimonio non inferiore a 30.000 euro.

Inoltre, la fondazione, come tutti gli altri enti ETS, è tenuta a svolgere in misura prevalente una delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS[1].

 

b. Fondazione – Ente Filantropico

L’ente filantropico è una tipologia di ente non profit che è stata introdotta ex novo con la riforma del Terzo Settore. Esso rientra comunque nella famiglia degli Enti del Terzo Settore (ETS) e viene disciplinato, oltre dalle norme “generali” in materia di associazioni riconosciute e fondazioni, dagli articoli 37,38 e 39, Capo III, del Titolo V, D. Lgs. n. 117/2017 (CTS).

L’ente filantropico si contraddistingue dagli altri Enti del Terzo Settore perché deve perseguire una finalità specifica indicata obbligatoriamente nello statuto e così individuata: “erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.”

Ai sensi dell’art. 37 del CTS, l’ente filantropico può essere costituito nella forma di fondazione e viene iscritto in apposita sezione (Sez. c – “Enti Filantropici”) del Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Inoltre, deve essere fatta pubblicità della qualifica di ente filantropico mediante l’inserimento dello stesso nella denominazione.

Infine, l’ente filantropico deve dare notizia, all’interno dell’atto costitutivo, delle modalità di reperimento dei fondi e comunicare la loro destinazione, se attraverso l’impiego in acquisti di beni e servizi o mediante l’erogazione diretta ad enti terzi del denaro ricevuto.

 

c. Impresa Sociale

L’impresa sociale è una tipologia particolare di ente non profit che si contraddistingue per lo svolgimento “in via stabile e principale di un’attività d’impresa la quale deve essere di interesse generale[2] senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Infatti, ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. 112/2017, l’impresa sociale deve svolgere in modo stabile e principale un’attività di interesse generale per almeno il 70% dei ricavi complessivi.

Essa viene disciplinata in primis, dalle disposizioni del d.lgs. 112/2017, poi per quanto compatibili dalle disposizioni del CTS e in via residuale, dalle norme sancite dal Codice Civile specifiche in base alla forma giuridica adottata.

L’impresa sociale, infatti, può essere costituita sotto forma di fondazione e requisito essenziale è la costituzione per atto pubblico, Inoltre, il legislatore ne ha previsto l’obbligo d’iscrizione presso apposita sezione del registro imprese che equivale all’iscrizione nel RUNTS (Sez. d – Impresa sociale).

Come per tutti gli enti ETS, anche nell’impresa sociale il volontariato ricopre un ruolo fondamentale per lo svolgimento dell’attività anche se, in questo caso, il numero dei volontari non può essere superiore a quello dei lavoratori.

Viene altresì richiesto il coinvolgimento dei lavoratori e degli altri soggetti interessati all’attività prevedendo al superamento di due limiti previsti dall’art. 2435-bis[3] ridotti alla metà; la nomina da parte dei lavoratori di almeno un componente sia dell’organo amministrativo che dell’organo di controllo.

Infine, è richiesta, la nomina di uno o più sindaci affinché esercitino le funzioni di vigilanza e controllo sull’amministrazione e monitorino l’effettivo perseguimento delle finalità indicate dall’oggetto sociale.

Dalla natura imprenditoriale dell’impresa sociale discendono però alcuni obblighi contabili e fiscali più pregnanti rispetto agli ETS che di seguito vengono sinteticamente esposti.

 

Obblighi contabili

Ai fini contabili, l’impresa sociale viene trattata a tutti gli effetti come una normale impresa commerciale per questo ha l’obbligo di:

  • Tenere libro giornale e libro inventari in conformità alle disposizioni del Codice Civile (art. 2214 c.c.);
  • Redigere bilancio di esercizio, a seconda della forma adottata: ordinario (art. 2423 c.c.); abbreviato (art.2435-bis c.) e micro (art. 2435-ter c.c.).
  • Depositare il bilancio presso il registro imprese, non è pertanto sufficiente la sua pubblicazione nel sito.

 

Obblighi fiscali

Ai fini fiscali, l’impresa sociale è tenuta a presentare il modello dichiarativo ordinario conformemente alla forma giuridica adottata (ENC, SC o SP) e dovrà spuntare nel frontespizio la casella “impresa sociale”.

Infine, all’impresa sociale non si applicano:

  • Le disposizioni relative alle società di comodo (art. 30 della l.724/1994);
  • Le disposizioni relative alle società in perdita sistematica (art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del dl. 138/2011)
  • Indicatori sintetici di affidabilità (art. 9 –bis del d.l.50/2017).

Si propone di seguito una sintesi delle principali caratteristiche con raffronto tra Fondazione ETS e Impresa Sociale (con forma di fondazione).

  Fondazione ETS Impresa sociale
Forma giuridica Ente ETS Fondazione ETS
Iscrizione registro Si, sez. c) oppure g)[4] del RUNTS Si, Registro Imprese + sezione d) del RUNTS
Finalità Non ha scopo di lucro, proventi impiegati nell’attività sociale Attività d’impresa che genera utili che devono però essere reinvestiti nelle attività sociali
Numero associati Nessun requisito minimo Nessun requisito minimo
Attività economiche Attività di interesse generale di cui all’art. 5 del d. lgs. 117/2017 Attività di interesse generale di cui all’art. 2 del d. lgs. 112/2017
Gestione profitti Devono essere reinvestiti nell’attività e non distribuiti ai soci Devono essere reinvestiti nell’attività e non distribuiti ai soci
Finanziamenti Donazioni, contributi pubblici e proventi derivanti da attività accessorie Prevalentemente proventi derivanti dall’attività economica principale

 

Accesso 5xmille Consentito Consentito
Volontari Prevalente rispetto lavoratori Non superiore rispetto ai dipendenti
Raccolta capitale di rischio Non prevista Possibilità di accedere al crowdfunding
Tipologia bilancio Ordinario/ semplificato: dipende dai ricavi conseguiti[5] Obbligo bilancio sociale
Organi di controllo Sempre obbligo nomina uno o più sindaci + revisore se sup. limiti[6] Sempre obbligo nomina uno o più sindaci + revisore se sup. limiti[7]
Agevolazioni per investitori Costituzione del fondo: Nessuna agevolazione.

Erogazioni successive: Da verificare in base alla natura liberale o obbligatoria.

Per i soggetti che vi investono vi spetta una detrazione/deduzione pari al 30% dell’investimento entro certi limiti (1.000.000 o 1.800.000)
IMPOSTE Fondazione ETS Impresa sociale
Imposte sui redditi Sono esenti da imposte i redditi derivanti da attività di interesse generale (non commerciale) Sono soggette ad imposte sui redditi ma detassazione utili se destinati a riserva indivisibile
IVA Attività solitamente escluse da IVA, con alcune casistiche di applicazione IVA agevolata No esclusione IVA, essendo attività commerciale si applica l’IVA ordinaria
Imposte indirette Dipende dal tributo, in alcuni casi previste agevolazioni (misura fissa o esenzione) Dipende dal tributo, con possibilità di agevolazioni nel caso non sia costituita in forma societaria

 

[1] Le attività, di cui all’art. 5 del CTS, di interesse generale risultano essere le seguenti:

  1. interventi e servizi sociali;
  2. interventi e prestazioni sanitarie;
  3. prestazioni socio-sanitarie;
  4. educazione, istruzione e formazione professionale;
  5. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
  6. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
  7. formazione universitaria e post-universitaria;
  8. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  9. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
  10. radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
  11. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  12. formazione extra-scolastica;
  13. servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore;
  14. cooperazione allo sviluppo;
  15. commercio equo-solidale;
  16. servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati;
  17. housing sociale;
  18. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  19. agricoltura sociale;
  20. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  21. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti;
  22. promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli;
  23. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
  24. cura di procedure di adozione internazionale;
  25. protezione civile;
  26. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

[2] Si veda art. 2 del d. lgs. 112/2017 che fornisce una rappresentazione più amplia rispetto alle attività contemplate dall’art. 5 del CTS

[3]  1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

[4] Sezione c) per gli “Enti filantropici” oppure sezione g) “Altri enti del terzo settore”

[5] Se ricavi inf. 300.00 rendiconto per cassa (opzione); altrimenti bilancio ordinario (stato patrimoniale + rendiconto gestionale + relazione di missione). Solo se ricavi sup.1.000.000 obbligo bilancio sociale.

[6] Si vedano art. 30 e 31 del CTS. In sintesi:

  • Organo di controllo: nelle fondazioni sempre obbligatorio.
  • Revisore: Se per due esercizi totale attivo superiore a 1.500.000 Euro, ricavi superiori a 3.000.000 Euro, dipendenti superiori a 20.

[7]  Si veda art. 2435-bis del Codice Civile. In sintesi:

  • Organo di controllo: nelle fondazioni sempre obbligatorio.
  • Revisore: Se per due esercizi totale attivo superiore a 5.500.000 Euro, ricavi superiori a 11.000.000 Euro, dipendenti superiori a 50.

 


Post scritto da:

Dott.ssa Giorgia Callegaro

 

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