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La Riforma del Terzo Settore sta provvedendo al riordino e alla revisione complessiva dell’intera disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, in modo chiaro e puntuale sia i perimetri del c.d. Terzo Settore sia gli enti che ne possono farne parte, garantendo l’uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale. La riforma, iniziata nel 2016, ha avuto in questi anni numerosi rinvii.

L’avvio del Registro Unico Nazione del Terzo Settore (Runts) con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto segna ora una tappa fondamentale per il mondo degli enti no profit, individuando in esso una regolamentazione comune per i numerosi enti del nostro paese.

Come funziona il RUNTS?

Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato lo scorso 7 ottobre 2020 sul proprio sito il decreto 15 settembre 2020 n. 106 che dà attuazione all’art.53 del Codice del Terzo Settore, definendo la procedura per l’iscrizione e la cancellazione degli enti nel Runts nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del registro stesso.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020 inizia il percorso di sei mesi che porterà all’operatività del Registro, che potrebbe a questo punto entrare in funzione ad aprile 2021.  L’iscrizione al registro è facoltativa ma ad essa è subordinata la possibilità di fruire delle agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli enti pubblici previste dalla riforma normativa del settore e la possibilità per un ente giuridico di potersi qualificare come ETS.

Il RUNTS, che sostituirà i registri regionali e delle province autonome, è un registro pubblico le cui informazioni saranno accessibili a tutti gli interessati in modalità telematica. E ‘ composto da 7 sezioni distinte, corrispondenti alle 7 tipologie previste dalla riforma di ETS dedicate specificatamente a:

  1. Organizzazioni di volontariato (Odv)
  2. Associazioni di promozione sociale (Aps)
  3. Enti filantropici
  4. Imprese sociali
  5. Società di mutuo soccorso
  6. Reti associative
  7. Altri enti del terzo settore.

Confluiranno nelle prime due sezioni gli enti iscritti negli attuali registri regionali (Odv ed Aps), che cesseranno di esistere dalla data di operatività del Runts.

Nella terza sezione, invece, potranno accedere gli enti filantropici costituiti in forma di fondazioni o associazioni riconosciuti, che si occupino di raccolta o gestione risorse patrimoniali con finalità di erogare denaro, beni o servizi per il sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

E’ prevista, poi, un’apposita sezione per le imprese sociali, che coinciderà con la relativa sezione speciale del Registro delle Imprese e potrà accogliere anche le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi superiore a 50 mila euro.

Nella sezione delle reti associative, invece, confluiranno gli enti di “secondo livello” ossia quegli enti che abbiano come aderenti altri enti del terzo settore. Le reti saranno l’unica tipologia di Ets che potranno risultare iscritti contemporaneamente in due sezioni del registro.

Infine, il Runts prevede una sezione residuale che raccoglie tutti gli Ets che non hanno i requisiti per rientrare esattamente in una delle sezioni precedenti.

Iscrizione o non iscrizione al Runts?

Una volta che il Runts sarà operativo tutti gli enti estranei a Odv, Aps, imprese sociali e Onlus potranno scegliere se iscriversi o meno. Per alcuni la scelta sarà “naturale” diventando Ets di diritto, mentre per molte tipologie di associazioni o fondazioni iscriversi o meno sarà solo una questione di convenienza.

La scelta di iscriversi o meno dovranno effettuarla tutte le associazioni e fondazioni che abbiano nell’oggetto sociale l’esercizio principale di una o più attività previste dall’art.5 del codice del terzo settore.

Entro 90 giorni dalla data di operatività del registro, si avrà il trasferimento automatico di tutti gli enti già iscritti fino a tale data negli attuali registri regionali e delle province autonome.

Per le Onlus, invece, non avverrà la stessa trasmigrazione automatica: l’agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio sito l’elenco degli enti iscritti nell’anagrafe Onlus (codice fiscale, denominazione, sede legale, generalità, codice fiscale del legale rappresentante) e successivamente ogni Onlus potrà presentare domanda per l’iscrizione al Runts evidenziando la sezione in cui vuole essere iscritta.

Per le associazioni, fondazioni e altri enti diversi da Odv, Aps e Onlus, potranno scegliere, se in possesso dei requisiti, presentando opportuna domanda, di iscriversi in una delle sette sezioni del Runts.

Cosa fare ora?

Per non trovarsi impreparati a questo nuovo passo avanti della riforma, è necessario verificare sia i requisiti che le modifiche statutarie necessarie e richieste per potervi accedere.

Per gli enti dotati di personalità giuridica, che devono rivedere il loro statuto adeguandolo alla normativa contenuta nel Codice del Terzo Settore, è prevista la possibilità entro il 31 ottobre 2020 di poterlo effettuare deliberando a maggioranza semplificata. Alla scadenza di tale termine, le modifiche allo statuto saranno possibili solo ottenendo il quorum di maggioranza straordinaria.

Ulteriore aspetto da considerare è che il decreto pone l’obbligo per tutti gli Ets di redigere il bilancio di esercizio secondo degli schemi obbligatori previsti dall’art. 13 del codice del terzo settore che vanno depositati al Runts entro il 30 giugno di ogni anno. Di conseguenza, bisognerà attivarsi sia per la tenuta della contabilità, dei libri sociali e contabili sia per la redazione del fascicolo di bilancio obbligatorio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione) predisponendoli secondo gli schemi rigidi pubblicati con il decreto del 5 marzo 2020.

 


Post scritto da:
Dott.ssa Francesca Zoppello

Dottore commercialista e revisore legale

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