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La proposta di Legge n.4675 presentata alla Camera dei Deputati il 3 ottobre 2017 interviene in un ambito molto importante e dibattuto della fiscalità del trust; l’ambito delle imposte indirette. Come è noto infatti, la Legge Finanziaria 2007 ha disciplinato in maniera organica il trattamento tributario dell’istituto con riferimento al comparto delle imposte dirette mentre il trattamento tributario del trust ai fini imposizione indiretta è stato da sempre oggetto di un acceso dibattito dottrinale, giurisprudenziale e di prassi, in quanto le norme attualmente in vigore non riescono a cogliere le specificità dell’istituto, determinando così uno stato di continua incertezza negli operatori e alimentando un ampio contenzioso a tutti i livelli.

La proposta di Legge in commento risulta quindi per tutti gli operatori quanto mai opportuna perché contribuisce a dare certezza al quadro fiscale. Non è dato sapere se la stessa troverà la luce entro fine legislatura, e a dire il vero le possibilità paiono scarse, tuttavia è importante sottolineare come il lavoro svolto dalla Commissione presieduta dall’Onorevole Maurizio Bernardo abbia tracciato una linea senza dubbio apprezzabile per riordinare una materia complessa e importante per l’ordinato sviluppo del settore.

In estrema sintesi la proposta prevede di considerare ai fini dell’applicazione delle imposte indirette l’insieme degli atti caratterizzanti la vita del trust (l’atto istitutivo, gli atti dispositivi, le operazioni compiute durante la vita del trust e la devoluzione dei beni ai beneficiari) in maniera unitaria in quanto mossi da un unico disegno causale. In questo la proposta di Legge sposa la tesi già sostenuta sia dall’Agenzia delle Entrate che dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, che hanno da sempre visto l’istituto del trust come un rapporto giuridico complesso avente un’unica causa.

L’aspetto invece più innovativo della proposta di legge riguarda la bipartizione ai fini dell’applicazione delle imposte indirette dei trust in due magro categorie, i trust liberali e i trust non liberali, così definiti:

– Trust liberale: il trust istituito da un disponente con finalità di pianificazione successoria o liberale, nonché il trust istituito a scopo caritativo o di pubblica utilità;

– Trust non liberale: il trust istituito da un disponente e non compreso nella definizione di trust liberale, compresi i trust liquidatori e di garanzia.

Trust liberali

Quanto alla tassazione dei trust liberali la proposta di legge prevede che gli stessi siano assoggettati all’imposta di successione e donazione avendo riguardo al rapporto intercorrente tra il disponente e i beneficiari del trust, come determinati o determinabili secondo quanto previsto nell’atto istitutivo o nelle eventuali successive modifiche, applicando le aliquote e le franchigie vigenti alla data in cui il trasferimento è effettuato. In caso di trasferimento di immobili anche le imposte ipotecarie e catastali saranno applicate in misura proporzionale. Anche in tale disposizione la nuova proposta di legge sposa la tesi sino ad oggi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate – tesi che tuttavia non ha mai trovato d’accordo la dottrina prevalente. La prospettata modifica normativa andrebbe quindi a modificare opportunamente il disposto del TUSD al fine di rendere coerente tale trattamento fiscale con il disposto normativo. La successiva devoluzione del fondo ai beneficiari finali non sconterebbe invece imposta di successione-donazione avendola definitivamente scontata in sede di primo trasferimento al trustee, salvo casi eccezionali – ad esempio nel caso di mutamento dei beneficiari originari – che determineranno il ricalcolo dell’imposta dovuta in fase dispositiva.

Trust non liberali

La principale novità della proposta in commento riguarderà il trattamento fiscale dei trust non liberali. La norma prevede infatti l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa all’atto del trasferimento iniziale dei beni al trustee. Le medesime imposte saranno applicate invece in misura proporzionale all’atto della devoluzione del fondo in trust ai beneficiari finali. Viene pertanto esclusa l’applicazione dell’imposta di successione e donazione a tali rapporti non aventi causa liberale e viene inoltre esplicitamente dichiarata assorbita l’imposizione riguardante l’atto che produce l’effetto segregativo nella fiscalità dell’atto dispositivo.

Il trust autodichiarato

Pur se non esplicitamente trattato nella relazione di presentazione una prima lettura delle disposizioni proposte parrebbe sottoporre al medesimo trattamento fiscale anche i trust cd autodichiarati. La norma infatti prevede l’applicazione dell’imposta “avendo riguardo al rapporto intercorrente tra il soggetto che effettua il trasferimento in trust”. Come è noto parlare di trasferimento in trust non è tecnicamente corretto rispetto al fatto che il trust non è un ente. Il trasferimento avviene semmai a favore del trustee. Il fatto che la norma proposta faccia invece riferimento al trasferimento al trust induce a pensare che anche sotto il profilo delle imposte indirette il trust venga visto (come già accade per le imposte dirette) come un ente in virtù di una sorta di finzione giuridica al fine di rendere più semplice l’applicazione del tributo.

Vai alla proposta di Legge al seguente Link


Post scritto da:
dott. Marco Snichelotto
Dottore commercialista e revisore legale.

 

 


 

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